Infortunio in itinere, rendita, determinazione, motivazione, dispositivo, contrasto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI – L CIVILE

Ordinanza 22 maggio – 27 giugno 2012, n. 10783 (Presidente Battimiello – Relatore Bandini)

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 9 – 30.12.2009 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’Inail nei confronti di R.C.A., ha dichiarato che l’appellato (che aveva agito a seguito dell’infortunio sul lavoro in itinere occorsogli il 25.4.2001) aveva diritto alla rendita per inabilità permanente parziale pari al 12%;
avverso tale sentenza della Corte territoriale, l’Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’intimato R.C.A. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui l’Inail ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis cpc;
2. con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo;
2.1 nella motivazione della sentenza è chiaramente indicato che, sulla scorta della CTU espletata in grado d’appello, il danno biologico complessivo residuo poteva essere valutato nella misura del 12%, cosicché andava disposta la riduzione della percentuale invalidante, “con conseguente diritto alla prestazione prevista dall’art. 13 del d.legisl. n. 38 del 2000 per le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%”;
tale norma (comma 2) prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”;
la sentenza ha fatto quindi inequivoco riferimento alla spettanza della prestazione (indennizzo in capitale) previsto, in caso di danno biologico, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, ai sensi del ridetto art. 13 dlvo n. 38/00; nel dispositivo, tuttavia, è stato affermato il diritto alla “rendita per inabilità permanente parziale pari al 12%”, seguendo quindi il regime delle prestazioni contemplate dall’art. 66, comma 1, n. 2, dpr n. 1124/65;
2.2 la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, in quanto incidente sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, dà luogo a nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14845/2004; 10637/2007; 11020/2007; 18090/2007; 22661/2007);
tale situazione si verifica nel caso di specie, non essendo possibile comprendere in forza di quale procedimento logico la Corte territoriale abbia statuito nel dispositivo il diritto alla prestazione contemplata dall’art. 66, comma 1, n. 2, dpr n. 1124/65, dopo avere affermato, in parte motiva, l’applicabilità della prestazione prevista dall’art. 13 dl.vo n. 38/00 per le menomazioni comprese tra il 6% e il 15%;
2.3 il motivo all’esame è dunque fondato, con conseguente assorbimento del secondo, concernente la dedotta violazione del predetto art. 13 dl.vo n. 38/00, e del ricorso incidentale, afferente alla dedotta erroneità delle conclusioni, assunte dal CTU di secondo grado e seguite dalla sentenza impugnata, in ordine alla determinazione globale del danno permanente;
3. in definitiva il ricorso principale deve essere accolto nei limiti anzidetti con assorbimento delle altre ragioni di doglianza e del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania

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