Sicurezza sul lavoro: coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevede la realizzazione del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Visti gli articoli 23 e 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1997, n. 412;

Ravvisata l’esigenza di garantire l’uniformità dell’attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorità e le modalità dei rispettivi interventi nonchè le sinergie da sviluppare;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 20 dicembre 2007;

Sulla proposta dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

Attività di coordinamento

1. I Comitati regionali di coordinamento, d’ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d’intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell’Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), dell’Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonchè delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.

3. Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:

a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;

b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l’attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;

c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;

d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza

1. In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato di cui all’art. 1 e degli impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle singole amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.

2. L’ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l’efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.

3. I piani operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.

4. I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale.

5. Alle attività disposte dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Monitoraggio e raccolta dati

1. In attesa dell’adozione dei provvedimenti attuativi del criterio di cui all’art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati regionali di coordinamento realizzano iniziative per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi.

2. All’integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 4.

Esercizio di poteri sostitutivi

1. L’esercizio di poteri sostitutivi di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) della legge 3 agosto 2007, n. 123 è attuato nei seguenti casi:

a) mancata costituzione del Comitato;

b) reiterata mancata convocazione del Comitato nei termini previsti;

c) inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), i Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo invito ad adempiere, assumono tutte le iniziative necessarie per assicurare gli adempimenti di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nell’ipotesi di cui alla lettera c), il Presidente del Comitato, previo invito ad adempiere, informa l’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al componente inadempiente affinchè assuma tutti gli atti necessari all’esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 5.

Disciplina per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le provi
nce autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

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