Valutazione dello Stress lavoro-correlato

La valutazione dei rischi da lavoro non solo è un obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e un’attività che condiziona qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, ma deve anche deve comprendere tutti i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi quelli immateriali come lo stress lavoro-correlato.

Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

In tal modo viene fornito, in anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

Il 31 dicembre 2010 decorre, infatti, il termine ultimo per l’elaborazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, per tutte le aziende pubbliche e private

Avvio delle attività di valutazione a partire dal 31 dicembre 2010, in base alle metodologie indicate nella circolare in oggetto.

Il Ministero, con la circolare n. 23692/2010, ha introdotto nuovi criteri al fine di valutare il livello dello stress professionale, come ad esempio, carichi e ritmi di impiego, orario di lavoro e turni, carriera, fino ad arrivare ai conflitti con i colleghi.

Nella pratica viene ad instaurarsi una specie di percorso di valutazione al fine di verificare la situazione negli ambienti di lavoro; si prevede la costituzione di una Commissione di esperti del Governo, delle Regioni e delle Parti sociali, allo scopo di fissare un percorso di livello minimo di attuazione dell’obbligo a cui dovranno attenersi i datori di lavoro.

Secondo quanto precisato dalla circolare del 18 novembre 2010 lo stress da lavoro – correlato sussiste nel momento in cui viene accompagnato da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica oppure sociale; vi è un “paletto” fissato dal ministero: lo stress deve essere causato da fattori propri del contesto e del contenuto lavorativo.

E proprio per ciò la valutazione dovrà essere fatta su gruppi di lavoratori esposti in modo uniforme ed omogeneo allo stress e non, quindi, sul singolo individuo.

La valutazione di cui sopra dovrà essere effettuata con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, assieme al medico competente, ove nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ma come avviene questa valutazione?…

Si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare) e una eventuale (da attivare solo nel caso in cui quella preliminare riveli elementi di rischio da stress).

La prima fase obbligatoria, quindi, ha lo scopo di evidenziare indicatori oggettivi e verificabili di vario tipo, in riferimento a queste tre tipologie, ossia:

– eventi sentinella: come l’indice di infortuni, le assenze per malattia, il turnover, le specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei prestatori di lavoro;

– fattori di contenuto del lavoro: come l’ambiente di lavoro e le attrezzature, i carichi e i ritmi di lavoro, l’orario di lavoro e i turni;

– fattori di contesto del lavoro: come il ruolo nell’ambito organizzativo, l’autonomia decisionale e di controllo, e i conflitti interpersonali al lavoro.

Nella ipotesi in cui non emergano elementi di rischio il datore di lavoro dovrà solamente darne conto nel documento di valutazione del rischio (DVR).

Nel caso in cui, invece, vengano evidenziati fattori di stress, si passa alla seconda fase.

Prima vi è l’adozione di opportuni interventi correttivi, e nel caso in cui la situazione non migliori, vi è una valutazione approfondita, anche mediante questionari, focus group e interviste semi strutturate.

Nelle imprese che occupino “fino a 5 lavoratori” la procedura potrà essere più semplice, ad esempio tramite riunioni tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

(Altalex Update, 21 dicembre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

 

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