Accordo per l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per sanità ed enti locali

Accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare
per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del
Servizio Sanitario Nazionale

 

Il giorno 14 maggio 2007, alle ore 9,30 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative nelle persone:

ARAN:
nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri

Organizzazioni Sindacali

CGIL-FP F.toConfederazioni Sindacali

CGIL F.to
CISL/FPS F.toCISL F.to
UIL/FPL F.toUIL F.to
Coordinamento Sindacale
Autonomo F.to

“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau,

Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”
CISAL F.to
DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE F.to
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
CIDA ENTI LOCALI F.to CIDA F.to
DIRER DIREL F.toCONFEDIR F.to
FSI F.toUSAE F.to
FIALS F.toCONFSAL F.to

Le Parti prendono atto che nell’ipotesi di Accordo, all’art. 6, comma 3, è stata omessa per errore materiale la parola “anche” dopo l’espressione …”da un numero di candidati …”
Al termine della riunione, le parti stipulano l’allegato Accordo concernente l’istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.

ACCORDO
PER L’ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE
DI PENSIONEICOMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE
REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DEL SERVIZIORSANITARIO NAZIONALE

PREMESSA

o Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;

o vista la legge 23 agosto 2004, n. 243 recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
o visto il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 inerente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
o visto quanto disposto dall’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

* vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

* visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l’istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15 maggio 2000 e nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;

* visto l’Accordo quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare ed i seguenti CCNL:

comparto del personale delle Regioni ed Autonomie Locali

– CCNL successivo a quello del 1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 e pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 – Supplemento ordinario n. 196 (art.49);

– CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2001 – Supplemento Ordinario n. 247 (art. 18);

comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale

– CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 – Serie generale (art. 46);

– CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 – Serie generale (art. 13);

dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali

– CCNL biennio economico 2000/2001 – sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U. n. 51 del 1 marzo 2002 – serie generale (art. 11);

le parti concordano

di istituire una forma pensionistica complementare, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione. Il Fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell’istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

Art.1
Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità Decreto.
2. Il Fondo è disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art.2
Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e dall’ARAN per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale e per le relative aree dirigenziali, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
* contratto a tempo indeterminato;
* contratto part-time a tempo indeterminato;
* contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell’adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di “Associato”.
3. Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni del Fondo:

1. i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, personale dipendente dalle case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati;
2. i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1, dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno reciprocamente atto che l’area dei destinatari del presente Accordo può comprendere anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, i quali potranno aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.

Art.3
Associati

Sono associati al Fondo:

1. i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati “lavoratori associati”;
2. gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
3. i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati “pensionati”.

Art.4
Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

o l’Assemblea dei delegati
o il Consiglio di Amministrazione
o il Presidente e il Vice Presidente
o il Collegio dei Revisori Contabili

Art.5
Assemblea dei delegati

1. L’Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.

Art.6
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
1. per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la disciplina dell’apposito regolamento elettorale;
2. per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le modalità stabilite dall’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.

4. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i delegati dell’assemblea, gli stessi decadono dall’assemblea medesima al momento della loro nomina.

5. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare dall’incarico, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle modalità stabilite nell’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.

Art.7
Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art.8
Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all’Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall’art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
4. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l’attività di gestione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell’attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall’avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto, salva diversa decisione degli organi statutari. Per gli esercizi successivi, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso assetto di gestione.

Art.10
Conflitti d’interesse

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art.11
Contribuzione

1. L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è, quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all’1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e fissati:

1. per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art. 49 del CCNL successivo a quello dell’1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
2. per il comparto Sanità: dall’art. 46 del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
3. per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall’art.11 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il biennio economico 2000 – 2001 e dall’art. 4 dell’Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici – sottoscritto il 29 luglio 1999 – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi contrattuali, di comparto o area dirigenziale.

3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.

4. Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP:

1. la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
2. l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
3. per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno.

Nei casi nei quali è prevista l’erogazione diretta del TFR da parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui alle lettere a) e c).

5. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico anche se in misura ridotta.

6. E’ prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
7. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.

8. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.
9. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l’entità delle trattenute a suo carico.

10. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell’INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite dagli organi del Fondo d’intesa con l’Istituto previdenziale.

11. Le quote contabilizzate dall’Inpdap ai sensi del comma 4 del presente articolo saranno erogate esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni di legge previste per la liquidazione del trattamento di fine rapporto.

12. Le parti in sede di contrattazione di comparto potranno destinare ulteriori risorse per incrementare le posizioni individuali.

Art.12
Adesione e permanenza nel Fondo

1. I Lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l’obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, comma 5.

Art.13
Cessazione dell’obbligo di contribuzione e trasferimenti

1. L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell’Amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, fatta salva la contribuzione volontaria del lavoratore di cui all’art.12, comma 3.
2. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell’obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell’obbligo contributivo a carico dell’Amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
o trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
o trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
o riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell’importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
o conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del versamento della quota del TFR.

5. Le richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4, possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio dei medesimo anno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.

6. Le modalità relative alla facoltà di cui al precedente comma 5 sono determinate nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

Art.14
Prestazioni

1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un’età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
4. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività, i termini di cui al precedente comma sono ridotti a 5 anni.
5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione eo Enti abilitati dalla legge.
7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l’iscritto può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.
11. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
12. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
14. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle Amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall’art. 11, comma 2.

Art.15
Spese per la gestione del fondo

1. All’atto dell’adesione, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l’utilizzo:
1. delle quote di iscrizione “non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria”;
2. di una “quota associativa” ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
3. degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
4. delle somme provenienti dall’acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
5. di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

4. Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

Art. 16
Spese di avvio del Fondo

1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l’INPDAP, in fase di prima attuazione, verserà all’atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di € 2,75 (due/75) “pro capite” riferita al numero dei dipendenti del comparto.
2. A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) e con le modalità definite dall’art. 74, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art.17
Norme transitorie e finali

1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro 4 mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All’atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro quota, indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. La designazione dei rappresentanti delle Amministrazioni nel primo Consiglio di Amministrazione e nel primo Collegio dei Revisori Contabili avviene nel rispetto delle modalità stabilite nell’apposito atto normativo del Governo.
3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
4. Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in rappresentanza dei lavoratori.
5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 3, il primo Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri (quattro), di cui 2 (due) in rappresentanza delle Amministrazioni e 2 (due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due) supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina, al proprio interno, il Presidente, nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
7. Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
8. Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l’attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e successive.
9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell’accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l’apporto delle Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest’ultimo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nell’ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della Pubblica Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di gestione venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle aree dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota aggiuntiva di incentivazione dell’1% per primo anno e dello 0.5% per il secondo anno.
Nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni utile iniziativa per sollecitare i necessari provvedimenti ed indirizzi.
Le Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della specifica trattativa in materia, per l’integrazione del presente Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore interessati.
Le parti si impegnano altresì ad una verifica per l’adeguamento delle voci retributive che attualmente sono prese a base di calcolo del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di contrattazione collettiva di cui al D.Lgs.n.165/2001.

Dichiarazione di parte sindacale

Tutte le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione tempestiva degli atti formali di sua competenza di cui all’art. 5, comma 1, e 17, comma 2, indispensabili per costituzione e l’avvio dell’attività del fondo.

Dichiarazione Aran

Se e quando sarà attivato quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e), punto 2 della legge 23 agosto 2004 n. 243, le Regioni proporranno l’apertura di un confronto con le Organizzazioni Sindacali.

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