CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 2005

Tipo: CCNQ  Descrizione: CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 – 2005 

AVVERTENZA: vedere anche allegati al testo nn. 1-2-3 (ottemperanza all’ordinanza cautelare del Tribunale di Roma del 4 agosto 2004)

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2004 – 2005

Il giorno 3 agosto 2004, alle ore 15.30, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di :

per l’ARAN, su delega del Presidente:
Dott. Antonio Guida firmato

per le Confederazioni sindacali

CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
CGU firmato
RDB CUB non firmato
USAE firmato

All’inizio della riunione le parti prendono atto del seguente errore materiale:

1) all’art. 5, comma 2 le parole «tavole allegate dal n. 15 al n. 26» sono sostituite con le parole «tavole allegate dal n. 14 al n. 26» errore già segnalato nella relazione tecnica inviata alla Corte dei Conti;

Al termine della riunione le parti, con la eccezione di RDB – CUB, sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 – 2005.

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CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI
NEL BIENNIO 2004 – 2005

CAPO I

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 18 dicembre 2002, in attuazione degli artt. 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego” è semplificata in “comparti”.

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998”. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell’art. 2 comma 5. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come “organizzazioni sindacali rappresentative”.

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

CAPO II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

ART. 2
Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli – pari a n.12 – relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici e ai ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della legge 15 luglio 2002 n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle relative aree dirigenziali.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all’art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell’ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12.

4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 18 dicembre 2002. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l’AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell’avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all’ARAN.

5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall’art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB – USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell’art.1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n.12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

ART. 3
Contingente dei permessi sindacali

1. E’ confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 è confermato che:
a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalità della precedente lettera a).
4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

ART. 4
Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall’art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con l’art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il comparto Scuola, con le medesime modalità :
a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;

b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.
2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 629 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all’art. 2 comma 1 – pari ad un totale complessivo di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.

3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell’art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto Scuola

1. Per l’ applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’ anno scolastico 2004-2005. A tal fine:
1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro 10 giorni dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;

2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;

3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2004, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art.6 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

ART. 7
Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative – purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle – saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, dell’art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 e dall’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

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TAVOLA 1
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI,
SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI
PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI
CGIL
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
CGU
RDB CUB
USAE

 

TAVOLA 2 – AGENZIE FISCALI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 5 CISL 1
CGIL FP 5 CGIL 1
CONFSAL – UNSA 3 CONFSAL 
UIL PA 4 UIL 
FLP 1 USAE 
RDB PI 1 RDB CUB 
   
totale 19  2

 

TAVOLA 3
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL AZIENDE 9 CISL 1
CGIL FP 9 CGIL 1
UIL PA 4 UIL 1
RDB PI 2 RDB CUB 
   
totale 24  3

 

TAVOLA 4 – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 77 CISL 8
CGIL FP 50 CGIL 4
UIL PA 34 UIL 4
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato) 32 CISAL 3
RDB PI 19 RDB CUB 5
  ASGB/USAS 1
   
totale 212  25

 

TAVOLA 5
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
UNIONE ARTISTI UNAMS 1 CGU 
CGIL SNUR AFAM 1 CGIL 
CISL UNIVERSITA’  CISL 
UIL AFAM  UIL 
SNALS – CONFSAL   CONFSAL 1
   
totale 2  1

 

TAVOLA 6
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CGIL SNUR 8 CGIL 1
CISL FIR 8 CISL 1
UIL PA 6 UIL 
USI – RDB / RICERCA 1 RDB CUB 
   
totale 23  2

 

TAVOLA 7 – MINISTERI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 130 CISL 12
CGIL FP 91 CGIL 10
UIL PA 84 UIL 8
CONFSAL – UNSA 34 CONFSAL 3
FLP 24 USAE 2
RDB PI 15 RDB CUB 5
  ASGB/USAS 1
   
totale 378  41

 

TAVOLA 8 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 1 CISL 
UIL PA  UIL 
RDB PI  RDB CUB 
FLP  USAE 
CONFSAL – UNSA  CONFSAL 
SNAPRECOM  CONFINTESA 
CGIL FP  CGIL 
   
totale 1  0

 

TAVOLA 9 – REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CGIL FP 209 CGIL 21
CISL FPS 173 CISL 18
UIL FPL 104 UIL 9
CSA(fiadel/cisal,fialp/cisal,
cisas-fisael, confail-unsiau, confill eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel) 32 CISAL 3
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) 25 CONFSAL 2
  ASGB/USAS 1
   
totale 543  54

 

TAVOLA 10 – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CGIL FP 133 CGIL 13
CISL FPS 127 CISL 13
UIL FPL 82 UIL 7
FSI 39 USAE 3
FIALS 25 CONFSAL 2
  ASGB/USAS 1
   
totale 406  39

 

TAVOLA 11 – SCUOLA
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CGIL SCUOLA 301 CGIL 29
CISL SCUOLA 285 CISL 29
SNALS – CONFSAL 214 CONFSAL  22
UIL SCUOLA 131 UIL 10
FED. NAZ. GILDA/UNAMS 68 CGU 9
  ASGB/USAS 1
   
totale 999  100

 

TAVOLA 12 – UNIVERSITA’
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CGIL SNUR 19 CGIL 1
CISL UNIVERSITA’ 12 CISL 2
UIL PA 6 UIL 1
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI 3 CONFSAL 
CSA DI CISAL UNIVERSITA’
(cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi) 1 CISAL 
   
totale 41  4

 

TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI
CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI
Confederazioni distacchi
CGIL 42
CISL 38
UIL 13
CISAL 11
CONFSAL 41
CGU 7
RDB CUB 6
Totale 158

 

TAVOLA 14
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI 
Confederazioni ore permessi
CGIL 4.323
CISL 4.323
UIL 4.323
CISAL 4.323
CONFSAL 4.323
CGU 4.323
RDB CUB 4.323
USAE 4.323
Totale 34.584

 

TAVOLA 15 – ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI
Comparto ore permessi
Agenzie fiscali 2.500
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo 8.512
Enti Pubblici non Economici 14.147
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale 800
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione 2.802
Ministeri 34.600
Presidenza del Consiglio dei Ministri 500
Regioni – Autonomie Locali 97.642
Servizio Sanitario nazionale 89.503
Scuola  127.355
Università 7.515
Totale 385.876

 

TAVOLA 16 – AGENZIE FISCALI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 650
CGIL FP 590
CONFSAL – UNSA 481
UIL PA 447
FLP 163
RDB PI 169
Totale 2.500

 

TAVOLA 17
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
AD ORDINAMENTO AUTONOMO
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL AZIENDE 3.375
CGIL FP 2.717
UIL PA 1.576
RDB PI 844
Totale 8.512

TAVOLA 18 – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 4.995
CGIL FP 3.024
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal – usppi/cuspp – cisas/epne – confail – confill parastato) 2.272
UIL PA 2.330
RDB PI 1.526
Totale 14.147

 

TAVOLA 19
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
UNIONE ARTISTI UNAMS 366
CGIL SNUR AFAM 221
CISL UNIVERSITA’ 101
UIL AFAM 68
SNALS- CONFSAL 44
Totale 800

 

TAVOLA 20
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL SNUR 930
CISL FIR 1.049
UIL PA 646
USI – RDB / RICERCA 177
totale 2.802

 

TAVOLA 21 – MINISTERI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 10.703
CGIL FP 8.715
UIL PA 7.462
CONFSAL – UNSA 3.932
FLP 2.054
RDB PI 1.734
totale 34.600

 

TAVOLA 22 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 160
UIL PA 75
RDB PI 60
FLP 57
CONFSAL – UNSA 52
SNAPRECOM 51
CGIL FP 45
totale 500

 

TAVOLA 23 – REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL FP 37.846
CISL FPS 30.988
UIL FPL 17.172
CSA (fiadel/cisal,fialp/cisal,cisas-fisael,
confail-unsiau,confill eell-cusal,usppi-
cuspel-fasil-fadel) 6.438
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) 5.198
totale 97.642

 

TAVOLA 24 – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL FP 29.278
CISL FPS 28.808
UIL FPL 16.837
FSI 7.756
FIALS 6.824
totale 89.503

 

TAVOLA 25 – SCUOLA
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL SCUOLA 37.642
CISL SCUOLA 36.466
SNALS – CONFSAL 27.304
UIL SCUOLA  16.536
FED. NAZ. GILDA/UNAMS 9.407
totale 127.355

 

TAVOLA 26 – UNIVERSITA’
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CGIL SNUR 2.655
CISL UNIVERSITA’ 2.615
UIL PA 1.194
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI 765
CSA DI CISAL UNIVERSITA’
(cisal università, cisas università,
confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi) 286
totale 7.515

 

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riguardo agli artt. 2 e 3 le parti concordano sulla facoltà delle associazioni sindacali di trasformare, in corso d’anno ed in tutti i comparti, le aspettative non retribuite in distacchi sindacali retribuiti purché si verifichi la disponibilità nel contingente assegnato a ciascuna associazione con il presente contratto. In particolare con riferimento al comparto Scuola la procedura prevista dall’art. 6 comma 1 per la prima applicazione del presente contratto si applica anche per le aspettative non retribuite.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale di cui all’art. 2, comma 5, le parti concordano sulla necessità di accertare l’attuale validità dell’art. 43, comma 13 del dlgs. 165 del 2001 relativamente all’assegnabilità di distacchi a confederazioni operanti in quel territorio per garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche nei comparti Scuola, Sanità e Regioni autonomie locali, in riferimento alla legislazione sopravvenuta ove sia stata riconosciuta alle medesime una competenza esclusiva in materia ed un proprio contingente su base regionale o provinciale.

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NOTA A VERBALE
RdB Pubblico Impiego

La RdB Pubblico Impiego non sottoscrive la stipula del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle oo.ss. rappresentative nei comparti per il biennio 2004-05 e, contestualmente, ritira la sigla all’ipotesi di accordo.
Le motivazioni di tale scelta sono legate non tanto alla condivisione o meno del testo dell’accordo ma alle tabelle di ripartizione che evidenziano, oltre che elementi di illogicità e contraddittorietà, alcune palesi e/o apparenti contraddizioni emerse solo dopo una approfondita disamina del quadro complessivo (distribuita peraltro solo pochi minuti prima della sigla dell’ipotesi di accordo).
In sintesi ed emblematicamente:
nel decidere di distrarre 12 distacchi per il passaggio dei professionisti e dei ricercatori dai comparti Ricerca e Enti Pubblici non Economici all’area della dirigenza risultano esserne stati sottratti solo 7 ai comparti interessati ed i restanti ad altri comparti;
– si è continuato a considerare un unico comparto Ministeri anche le .Agenzie Fiscali e la Presidenza del Consiglio ed effettuare la ripartizione sulla base della rappresentatività e della diffusione territoriale del solo comparto Ministeri. Con l’effetto di penalizzare chi, come la RdB P.I., ha una percentuale di rappresentatività più alta negli altri due comparti;

– la ripartizione di ulteriori distacchi resisi disponibili a causa della diminuzione o perdita di rappresentatività da parte di alcune sigle sindacali non ha premiato solo chi ha rafforzato la propria rappresentatività.
La RdB Pubblico Impiego contesta, inoltre, la preclusione della possibilità di un esame comparato della distribuzione delle agibilità alle diverse sigle sindacali stante il monopolio riservato solo in capo all’Aran della conoscenza dei dati relativi alla rappresentatività di ciascuna sigla.

Roma, 3 agosto 2004

p/RdB Pubblico Impiego (firmato)

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ALLEGATO 1
30 settembre 2004 Prot. 7247/04
Alle Confederazioni sindacali
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB CUB
CGU
USAE

OGGETTO: Ottemperanza all’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Roma del 4.8.2004 nel ricorso presentato dalla Federazione Intesa.

Il Tribunale di Roma con ordinanza emessa in via cautelare il 4.8.2004 e confermata, in sede di reclamo, il 9.9.2004 ha ordinato a questa Agenzia di ammettere la Federazione Intesa alle trattative nazionali “con riserva” ivi compreso quanto connesso all’esercizio delle prerogative sindacali nonchè permessi, aspettative e distacchi.

Con nota n. 6949 del 20.9.2004 allegata, questa Agenzia ha provveduto a quanto sopra per le trattative sindacali relative al biennio 2004/2005 dando anche seguito alle altre indicazioni giudiziali di propria competenza.

Al fine di dare piena ottemperanza all’ordinanza cautelare di cui sopra anche con riferimento ai permessi, aspettative e distacchi di spettanza della suddetta federazione – materia di esclusiva competenza negoziale – codeste Confederazioni sono state convocate, in date 23 e 28 settembre 2004, per valutare le iniziative contrattuali da adottare ai sensi dell’art. 21 comma 3 del CCNQ 7.8.1998, tenuto conto dell’impossibilità di incrementare il contingente massimo dei distacchi (fissato dal dpcm 770/1994 poi confermato in via definitiva dall’art. 8 del d.lgs. 396/97 come modificato dal d.lgs. 80/98 nonché dal CCNQ del 7.8.1998 che stabilisce anche il limite di spesa per gli anni a seguire) definiti nell’ultimo CCNQ del 3 agosto 2004 relativo ai comparti di contrattazione.

L’ incontro con codeste Confederazioni non ha portato ad un accordo per la ridefinizione del citato CCNQ in conseguenza della riammissione, sia pure con riserva, della Federazione Intesa limitatamente ai comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui, secondo l’ordinanza, essa risulta rappresentativa.

Di fronte a tale posizione, l’Aran si trova ugualmente costretta a dare ottemperanza all’ordine del giudice ed a dichiarare la sospensione provvisoria ed in via cautelare dell’applicazione delle tabelle nn. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16, 21 e 22 del CCNQ del 3.8.2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2004 – 2005 interessate dall’ottemperanza. Di conseguenza le citate tabelle sono provvisoriamente sostituite, sino alla decisione di merito della controversia, dalle tabelle di pari numero 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16, 21, e 22 denominate bis ed allegate alla presente nota.

Ai sensi dell’art. 19 comma 8 del CCNQ 7.8.1998, la Federazione Intesa, in caso di esito sfavorevole del giudizio di merito, dovrà restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite, fatti salvi ulteriori danni che ne dovessero derivare.

TAVOLE PROVVISORIE
DENOMINATE BIS

TAVOLA 1 BIS
CONFEDERAZIONI CHE, ESSENDO PRESENTI IN DUE COMPARTI,
SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI
PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI
CGIL
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
CGU
RDB CUB
USAE
CONFINTESA con riserva

 

TAVOLA 2 BIS – AGENZIE FISCALI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 5 CISL 1
CGIL FP 4 CGIL 1
CONFSAL – UNSA 3 CONFSAL 
UIL PA 4 UIL 
FLP 1 USAE 
RDB PI 1 RDB CUB 
FEDERAZIONE INTESA con riserva 1 CONFINTESA con riserva 
   
totale 19  2

 

TAVOLA 7 BIS – MINISTERI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 124 CISL 12
CGIL FP 85 CGIL 9
UIL PA 80 UIL 8
CONFSAL – UNSA 31 CONFSAL 2
FLP 23 USAE 2
RDB PI 14 RDB CUB 5
FEDERAZIONE INTESA con riserva 21 CONFINTESA con riserva 2
  ASGB/USAS 1
   
totale 378  41

 

TAVOLA 8 BIS – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
organizzazioni sindacali rappresentative numero
distacchi confederazioni numero
distacchi
CISL FPS 1 CISL 
UIL PA  UIL 
RDB PI  RDB CUB 
FLP  USAE 
CONFSAL – UNSA  CONFSAL 
SNAPRECOM  CONFINTESA 
CGIL FP  CGIL 
FEDERAZIONE INTESA con riserva  CONFINTESA con riserva 
   
totale 1  0

 

TAVOLA 13
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI
CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI
Confederazioni distacchi
CGIL 41
CISL 37
UIL 12
CISAL 11
CONFSAL 41
CGU 7
RDB CUB 6
CONFINTESA con riserva 3
Totale 158

 

TAVOLA 14 BIS
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI 
Confederazioni ore permessi
CGIL 3.842,66
CISL 3.842,66
UIL 3.842,66
CISAL 3.842,66
CONFSAL 3.842,66
CGU 3.842,66
RDB CUB 3.842,66
USAE 3.842,66
CONFINTESA con riserva 3.842,66
Totale 34.584

 

TAVOLA 16 BIS – AGENZIE FISCALI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 617
CGIL FP 560
CONFSAL – UNSA 457
UIL PA 425
FLP 154
RDB PI 160
FEDERAZIONE INTESA con riserva 127
Totale 2.500

 

TAVOLA 21 BIS – MINISTERI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 10.069
CGIL FP 8.199
UIL PA 7.020
CONFSAL – UNSA 3.700
FLP 1.933
RDB PI 1.631
FEDERAZIONE INTESA con riserva 2.048
totale 34.600

 

TAVOLA 22 BIS – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
organizzazioni sindacali rappresentative ore permessi
CISL FPS 146
UIL PA 68
RDB PI 55
FLP 52
CONFSAL – UNSA 47
SNAPRECOM 47
CGIL FP 41
FEDERAZIONE INTESA con riserva 44
totale 500

 

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ALLEGATO 2

30 settembre 2004 Prot. 7248/04
ALLA FEDERAZIONE INTESA
ALLA CONFEDERAZIONE CONFINTESA
LORO SEDI

OGGETTO: Ottemperanza all’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Roma del 4.8.2004.

A completamento di quanto già comunicato con lettera del 20 settembre 2004, n. 6949, al fine di dare piena ottemperanza all’ordinanza cautelare in oggetto, per opportuna conoscenza si invia copia della nota di questa Agenzia, trasmessa in pari data alle confederazioni firmatarie del CCNQ del 3 agosto 2004 nonché a tutte le amministrazioni dei comparti interessati.
Dalla nota risulta anche che la confederazione in indirizzo è ammessa con riserva alla contrattazione collettiva sia quadro che dei comparti Ministeri, Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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ALLEGATO 3

20 settembre 2004 – Prot. 6949/04
Federazione INTESA
Via Romagna, 26
Roma
OGGETTO: Ottemperanza all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma – Sezione reclami Lavoro in data 9 settembre 2004

Si informa codesta Organizzazione sindacale che il Comitato Direttivo di questa Agenzia, nella seduta del 15 settembre 2004, ha preso atto della ordinanza cautelare nel giudizio intentato da codesta Organizzazione avverso l’Aran per la mancata ammissione alle trattative nazionali, dando mandato al Presidente di portare a termine tutti gli adempimenti utili per l’ottemperanza della predetta ordinanza.

Pertanto, in primo luogo codesta Organizzazione è riammessa alle trattative nazionali con riserva e continua ad essere titolare dei permessi e delle prerogative nei luoghi di lavoro anche ai sensi dell’art. 6, comma 3 del CCNQ 9 agosto 2000.

Codesta Organizzazione potrà dunque presentarsi alle elezioni senza alcun impedimento con la denominazione riconosciuta dal Giudice nell’ordinanza cautelare e senza necessità di ulteriori riconoscimenti da parte dell’Aran o di formale adesione all’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 in quanto già effettuata a suo tempo.

Il mantenimento delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro consentirà pertanto a codesta Organizzazione sindacale di svolgere le proprie attività «elettorali» alla stessa stregua di tutte le altre organizzazioni rappresentative (ad esempio, indire le assemblee).

Per quanto concerne i distacchi ed i permessi di cui agli artt. 5 e 11 del CCNQ 7 agosto 1998, si comunica che questa Agenzia ha già convocato le Confederazioni per le ore 10:00 del 23 settembre p.v. con lo specifico oggetto di dare ottemperanza al giudicato in oggetto, sia pure reso in via cautelare.

Trattandosi di un giudizio cautelare, corre l’obbligo di informare che, ove il giudizio si concludesse sfavorevolmente per codesta Organizzazione, troverà applicazione l’art. 19, comma 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 relativamente alla restituzione del corrispettivo economico delle prerogative nel frattempo fruite.

La presente nota sarà, altresì, inviata a tutte le Amministrazioni interessate e resa comunque disponibile sul sito internet di questa Agenzia, www.aranagenzia.it.

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20040803_CCNQ_distacchi.pdf

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