Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008 2009

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2008 – 2009

 

In data 26 settembre 2008 alle ore 11.00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:

L’ARAN :
nella persona del Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri (FIRMATO)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (FIRMATO)

CISL (FIRMATO)

UIL (FIRMATO)

CISAL (FIRMATO)

CONFSAL (FIRMATO)

CGU (FIRMATO)

CSE (FIRMATO)

RDB CUB (FIRMATO)

USAE (FIRMATO)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008 – 2009.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI
DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2008 – 2009


CAPO I

ART. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 31 ottobre 2007, in attuazione degli artt. 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione “comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego” è semplificata in “comparti”.

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998”. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato con i CCNQ del 27 gennaio 1999 e del 24 settembre 2007 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell’art. 2 comma 6. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come “organizzazioni sindacali rappresentative”.

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine “amministrazione” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

 

CAPO II

Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

ART. 2
Ripartizione del contingente dei distacchi

 

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2465. Esso conferma il contingente storico così come fissato nell’art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all’art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell’ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 11. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.

4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ 31 ottobre 2007. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l’AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell’avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all’ARAN.

5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall’art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB – USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole da n. 2 al n. 11. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività.

 

ART. 3
Contingente dei permessi sindacali

1. E’ confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. I permessi sindacali di cui al comma 1, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura già prevista dai CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007 pari a:

a) n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola. Tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

b) n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto Scuola, calcolati con le modalità della precedente lettera a).

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell’art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

 

ART. 4
Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall’art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall’art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con i CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007, e con le medesime modalità:

a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto Scuola.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e b) ammonta, nella presente tornata, a n. 614 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto, oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all’art. 2 comma 1, pari ad un totale d’insieme di n. 3.079 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 11.

3. Nella tavola n. 12 sono indicati i distacchi che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

 

ART. 5
Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall’art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, nel totale complessivo previsto dai CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 13 al n. 24.

3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell’art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

 

ART. 6
Disposizioni particolari per il comparto Scuola

1. Per l’applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2008-2009. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2008. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2008, è individuato per il solo anno scolastico 2008-2009;
2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 31 ottobre 2007 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2008, senza interruzione dell’anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.

 

ART. 7
Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2008-2009.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2010-2011.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative – purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole – saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi di cui all’art. 4 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all’art. 5 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui all’art. 3 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.

5. L’utilizzo pro rata si applica anche ai permessi di cui all’art. 5 (permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

6. Nel caso in cui le associazioni risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella spettante pro rata di cui ai commi 4 e 5, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali dovrà essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999 e dall’art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

ART. 8
Norma transitoria

1. Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all’art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l’esercizio delle libertà sindacali.

 

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