CCNL del comparto del personale del servizio sanitario nazionale parte economica II biennio 2004-2005.

CCNL
DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005

 

In data 5 giugno 2006 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità:

per l’ ARAN:

nella persona del Consigliere Raffaele Perna, presidente del Comitato Direttivo: (firmato)

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:

OO.SS. di categoria  Confederazioni sindacali
CGIL FP (firmato) CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato) CISL (firmato)
UIL FPL (firmato) UIL (firmato)
FSI (firmato) USAE (firmato)
FIALS (firmato) CONFSAL (firmato)

 

Al termine, le parti sopracitate hanno sottoscritto il CCNL, parte economica II biennio 2004-2005, del personale del Comparto Sanità nel testo che segue:

 

CCNL
DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005

 

 

 

INDICE

 

 

PARTE GENERALE

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto.

PARTE I – Biennio economico 2004 – 2005

Art. 2 Incrementi tabellare
Art. 3 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno.
Art. 4 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.
Art. 5 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica

PARTE II – Finanziamenti aggiuntivi

Art. 6 Risorse aggiuntive regionali per la contrattazione integrativa.
Art. 7 Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente – destinatari del passaggio dalla posizione D e Ds

PARTE III – Norme generali e finali

Art. 8 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 9 Norma finale

ALLEGATI

Tabelle

Dichiarazioni congiunte

 

CCNL
DEL COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2004-2005

 

Parte generale

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del SSN di cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1 gennaio 2004 o assunto successivamente.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

 

Parte I

Biennio economico 2004-2005

Art. 2
Incrementi tabellari

 

1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004, è incrementato degli importi mensili lordi per tredici mensilità nella misura e alle scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel prospetto 2 della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella B del presente contratto.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL del 19 aprile 2004.

 

Art. 3
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all’art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 29.

 

Art. 4
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004 anche per quanto alle modalità di utilizzo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
2. Dal 1 gennaio 2004 il fondo stesso è incrementato dalle medesime voci indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
3. Sono altresì confermati i commi 5 e 6 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.

 

Art. 5
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.

1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, di cui all’art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 2 del medesimo articolo. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2003.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, dal 1 febbraio 2005 e dal 31 dicembre 2005 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.

 

Parte II
Finanziamenti aggiuntivi

Art. 6
Risorse per la contrattazione integrativa

1. Con decorrenza dal 31.12.2005 a valere per l’anno 2006 le risorse pari allo 0,51% calcolato sul monte salari 2003 (€ 134,29 in ragione d’anno per dipendente) sono destinate alla contrattazione integrativa che provvederà a ripartirle tra i fondi degli articoli 30 e 31 del CCNL 19 aprile 2004, garantendo prevalentemente il fondo della produttività.
2. Dal 1 gennaio 2004, è altresì confermato l’art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare alla contrattazione integrativa pari al 1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già messe a disposizione dalle Regioni, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.

 

Art. 7
Indennità professionale specifica spettante al personale del ruolo sanitario – profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica ed ex operatore professionale dirigente – destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.

1. A titolo di interpretazione autentica a decorrere dal 1.9.2003 al personale collaboratore professionale sanitario – profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica – nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, è mantenuta anche l’indennità professionale specifica di € 433,82 in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.
2. Con decorrenza 1 gennaio 2004, l’indennità professionale specifica, prevista per il personale collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004, pari ad € 340,86, è rideterminata in € 433,82. Detta indennità è confermata nella medesima misura anche per il personale collaboratore sanitario esperto – profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica .
3. La Tabella E allegata al CCNL 19 aprile 2004 è sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL

 

Parte III

Norme generali e finali

Art. 8
Effetti dei nuovi stipendi

 

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità dell’art. 15, comma 7, del CCNL 19 aprile 2004, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso nonché quella prevista dall’art. 2122 del Cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica biennio 2004-2005.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennità di cui all’art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate.
4. Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 35 del CCNL del 19 aprile 2004.

 

Art. 9
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.

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TABELLA A

 

 

TABELLA B

TABELLA C

 

(1) Fatto salvo quanto previsto all’art. 18, comma 6 del CCNL 19.4.2004
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella E allegata al CCNL 19.4.2004, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del presente Contratto.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciproco atto della necessità di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL 19.4.2004, relativa ai passaggi dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C, profilo di operatore tecnico specializzato esperto, nell’ambito del quadriennio normativo 2006 – 2009.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno reciproco atto che le disposizioni di cui all’art. 40 del CCNL 7.4.1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006 – 2009, I biennio economico 2006 – 2007.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti confermano le dichiarazioni congiunte nn. 1 – 14 del CCNL 19.4.2004.

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