In data 25 settembre 2001, alle ore 12, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN:
nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni:……..firmato……..
e, per i rappresentanti sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali
CGIL FP Sanità firmato CGIL firmato
CISL Fps- COSIADI firmato CISL firmato
UIL Fpl firmato UIL firmato
CIDA / SIDIRSS firmato CIDA firmato
SINAFO firmato
CONFEDIR firmato
AUPI firmato
SNABI SDS firmato
Al termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che si allega:
ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SSN
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto III, dell’Accordo Quadro del 25 novembre 1998 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale dirigenziale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive integrazioni, i servizi pubblici da considerare essenziali nella presente area negoziale sono i seguenti:
a) assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità pubblica;
c) protezione civile;
d) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
e) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A)ASSISTENZA SANITARIA
A1) Assistenza d’urgenza:
– pronto soccorso medico e chirurgico;
– rianimazione, terapia intensiva;
– unità coronariche;
– assistenza ai grandi ustionati;
– emodialisi;
– prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
– medicina neonatale;
– servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
– servizio trasporto infermi.
A2) Assistenza ordinaria:
– servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
– unità spinali;
– prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
– assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
– assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
– assistenza neonatale;
– attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell’attività dei dirigenti del ruolo sanitario.
B) Igiene e sanità pubblica:
– referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
– controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
C) Protezione civile:
– attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con dirigenti in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi
D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
– attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici, ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
– attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge.
Art. 3
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse professionalità addette ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a) i contingenti di dirigenti, suddivisi per discipline o professionalità;
b) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o sede di lavoro, con riferimento all’art. 16, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000.
3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione generale dell’azienda – ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati,
entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dirigenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” di cui alla lettera A1) dell’articolo 2, va mantenuto in servizio il personale dirigenziale del ruolo sanitario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di dirigenti da impiegare in tutte le altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
4. Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, i regolamenti di servizio individuano:
a) i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lettera E) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi erogassero prestazioni anche nei giorni festivi.
b) l’incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi;
c) eventuali contingenti superiori a quelli previsti nel comma 3 per i giorni festivi.
5. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
6. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c).
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero “virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che indice l’azione di sciopero. Nei protocolli d’intesa di cui all’art. 3, comma 1 sono indicate le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero. Le aziende e gli enti, con le modalità previste dal comma 2, sono tenute ad informare l’utenza attraverso gli organi di stampa della finalità sociale alla quale sono destinate le trattenute;
f) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
– nel mese di agosto;
– nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
– nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decors
o il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
7. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
8. Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.
Art. 6
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.