CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA – PROFESSIONALE – TECNICA ED AMMINISTRATIVA
PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996 – 1997
A seguito della registrazione in data 29 novembre 1996 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 1996, con il quale l’A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il CCNL dell’area dirigenziale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, il giorno 5 dicembre 1996 alle ore 15 presso la sede dell’A.RA.N. ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
– Prof. Carlo Dell’Aringa (Presidente)
– Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
– Avv. Guido Fantoni (Componente)
– Avv. Arturo Parisi (Componente)
– Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
C.G.I.L. AUPI
C.I.S.L SNABI
U.I.L SINAFO
CIDA USINCI/SICUS
CONFEDIR CIDA/SIDIRSS
CONFSAL (con riserva) C.I.S.L. FISOS/DIRIGENTI
UNIONQUADRI (con riserva) FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA’ DIRIGENZA
USPPI (con riserva)
CISAL (con riserva)
Al termine della riunione le parti concordano l’unito testo di accordo per la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio di parte economica 1996 -1997 per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del comparto Sanità.
ART. 1
Campo di applicazione
1. I benefici economici del presente contratto si applicano ai Dirigenti già in servizio presso le aziende ed enti alla data del 1.1.1996 od assunti successivamente – anche con rapporto a tempo determinato – secondo i criteri di cui all’art. 49, comma 1 del CCNL relativo al quadriennio 1994 -1997 per la parte normativa ed al primo biennio di parte economica 1994 – 1995, stipulato il 5 dicembre 1996.
ART. 2
Incrementi contrattuali
1. Dal 1° gennaio 1996 al 3I ottobre 1996 ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché ai dirigenti di I livello del ruolo sanitario di cui agli artt. 42, 43, 44 del CCNL indicato nell’art. 1 è corrisposto l’incremento mensile lordo di L. 100.000;
2. Dal 1° novembre 1996 ai dirigenti del comma 1 è corrisposto l’incremento mensile lordo di L. 252.000, che riassorbe quello previsto dallo stesso comma .
3. Dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario di cui all’art. 45 del CCNL citato al comma 1 è corrisposto l’incremento mensile lordo di L. 135.000.
4. Dal 1° novembre 1996 ai dirigenti del comma 3 è corrisposto l’incremento mensile lordo di L. 339.000 che riassorbe quello previsto dallo stesso comma.
5. Nei confronti dei dirigenti indicati nel comma 1 con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni continua, altresì, a trovare applicazione – ad esaurimento – l’art.48 del D.P.R. 384/1990, riconfermato dall’art. 42 comma 2 del CCNL di cui all’art. 1.
ART. 3
Stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari annui dall’1.11.1996, sono rideterminati nei seguenti importi:
– Dirigenti del I livello ex art. 42 del CCNL di cui all’art.1: L. 32.393.000
– Dirigenti del I livello ex artt. 43 e 44 del CCNL di cui all’art. 1: L. 36.000.000
– Dirigenti del II livello ex art . 45 del CCNL di cui all’art. 1: L. 48.000.000
2. Dal 1 luglio 1997, lo stipendio annuo tabellare dei dirigenti ex art. 42 del CCNL di cui all’art. 1, per effetto del D.L. 377/1996 nonché del comma 1 del presente articolo, è determinato, a regime, in L. 36.000.000.
ART. 4
Rideterminazione del finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione
dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario nonché
dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario
1. Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello di tale ultimo ruolo, così come determinato nell’art. 58 del CCNL di cui all’art. 1, è incrementato nel modo seguente:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1997, di una somma pari al 2,10 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’azienda o ente, calcolato con riferimento all’anno 1995;
b) a decorrere dal 31 dicembre 1997, di una ulteriore somma pari all’1,38 % del monte salari di cui alla lettera a).
2. Il fondo di cui al comma 1 si consolida nel suo ammontare con le cadenze indicate, ferma rimanendo l’applicabilità dell’art. 61, comma 2 lett. a) ultimo periodo del CCNL indicato nell’art. 1.
ART. 5
Rideterminazione della retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione complessivamente prevista nelle due componenti – fissa e variabile – dall’art. 53, comma 8 del CCNL di cui all’art. 1, è rideterminata, rispettivamente dal 1.1.1997 e dal 31 dicembre 1997 sino al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 54 e 55 del citato CCNL, secondo i valori indicati nella tabella allegato n. 1 del presente contratto.
2. I valori minimi degli incarichi previsti dall’art. 54 del CCNL di cui all’art. 1, dal 31 dicembre 1997 sono così rideterminati a regime:
1 gennaio 1997 31 dicembre 1997
fascia a) : L. 16.000.000 L. 16.000.000
fascia b) : L. 13.500.000 L. 15.000.000
3. I valori minimi degli incarichi previsti dall’art. 55 del CCNL di cui all’art. 1, dal 31 dicembre 1997, sono così rideterminati a regime:
1 gennaio 1997 31 dicembre 1997
fascia a) :L. 9.500.000 L. 11.000.000
fascia b) : L. 1.800.000 L. 2.000.000
4. Resta confermato quanto previsto dagli artt. 54, comma 2, 55, comma 4 e 68, comma 2 del CCNL citato all’art. 1.
5. Qualora la valutazione dei dirigenti prevista dall’art. 57 del medesimo CCNL non risulti positiva, gli effetti di essa si producono sulla componente variabile della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 del presente contratto.
ART. 6
Effetti del contratto
1. I benefici di cui agli articoli precedenti hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei Dirigenti cessati o che cesseranno dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli stessi. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
ART. 7
Risorse aggiuntive e risparmi di gestione per l’incremento del fondo
destinato alla retribuzione di risultato dei Dirigenti.
1. Il fondo previsto dall’art. 61, comma 2 lettera a) del CCNL di cui all’art. 1, comma 1, si consolida nel suo ammontare per gli anni successivi. Detto fondo viene incrementato, per il presente biennio, con le modalità fissate dai commi seguenti.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 502 del 1992 – come modificato dall’art. 10, comma 1, della L. 724/1994 – le aziende ed enti, a decorrere dall’1.1.1997 sulla base del consuntivo 1996, incrementano il fondo di cui all’art. 61, comma 2 lettera a) del CCNL relativo al primo biennio di parte economica, dell’1% – come tetto massimo – del monte salari annuo calcolato con riferimento all’anno 1995, in presenza:
a) di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei Bilanci di previsione annuale;
ovvero:
b) della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di attività dei Dirigenti – concordati tra Regioni e singoli aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine non superiore ad un triennio, pareggio da valutarsi alla luce delle variazioni tecnico legislative intervenute nelle regole di formazione del bilancio stesso.
3. Resta ferma per le Regioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed ulteriormente qualificato impegno delle aziende od enti – anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di professionalità – definiti in appositi progetti regionali finanziati.
4. Il sistema di utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3, si inquadra nel processo di innovazione delle aziende ed enti che richiede:
– razionalizzazione dei servizi di cui al titolo I del D.Lgs. 29/1993;
– ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
– attivazione dei centri di costo;
– istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
5. Per la vigenza del presente contratto, i fondi di cui al comma 1 sono incrementati con le risorse aggiuntive ed i risparmi di gestione previsti nel presente articolo solo a consuntivo e, pertanto, per gli esercizi successivi devono essere nuovamente verificate le condizioni per la conferma dell’incremento stesso.
ART. 8
Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte le clausole della Parte II del CCNL relativo al primo biennio di parte economica, riferite al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo ed in particolare sono confermate le disposizioni di cui agli artt. 58, commi 3 e 5, 59, comma 4, 60, commi 5 e 6 e 61, comma 2, lettera a).
2. L’art.7, comma 2 trova applicazione anche per le I.P.A.B. di cui all’art. 47, comma 2 in base alla facoltà prevista dall’art. 65, comma 2 e seguenti del CCNL indicato nell’art. 1 e con le modalità ed alle condizioni ivi previste.
ART. 9
Errata corrige
1. Nel CCNL di cui all’art. 1 vengono apportate le seguenti correzioni :
– all’art. 32, comma 5, il riferimento corretto è all’art. 39 anziché 53;
– agli artt. 54, comma 2 e 55, comma 4, dopo le parole : “ai sensi dell’art. 53, comma 7” e prima delle parole : “per l’attribuzione”, è aggiunta la parola “anche” ;
– all’art. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente : “4. L’entità dello specifico trattamento del comma 3 viene determinata con la stipulazione del contratto individuale – che dovrà avere le medesime caratteristiche descritte all’art. 52, comma 1 – con decorrenza dalla medesima data che non potrà comunque essere anteriore al 1° gennaio 1997.” ;
– all’art. 57, il comma 7 è sostituito dal seguente : ” 7. L’accertamento dell’inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all’art. 20 del D.Lgs. 29/1993, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 6, in ragione dello scostamento, possono determinare:
a) l’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore ;
b) la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno.”;
– all’art. 65, comma 1, dopo le parole: “art. 47” è soppresso l’inciso : “, comma 2,”.
2. Nel CCNL di cui all’art. 1, i richiami al D.L. 299/1996 devono essere sostituiti con il D.L. 377 del 16.7.1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all’attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono di incontrarsi entro il 31 gennaio 1997 per l’esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell’art. 2 del D.L. 254/1996.