Protocollo d'intesa per la correzione di errore materiale art. 48, comma 3 e allegato 3 del ccnl 3 novembre 2005 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa

PROTOCOLLO D’INTESA

PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – ART. 48, COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 NOVEMBRE 2005 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

In data 11 aprile 2007 alle ore 10,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell’area dirigenziale III nelle persone di:

Per l’ARAN:

nella persona dell’Avv. MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI – Presidente – ……firmato…….

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria     Confederazioni sindacali
CGIL FP    _____    CGIL    _____
CISL FPS-COSIADI    firmato    CISL    firmato
UIL FPL    firmato    UIL    firmato
CIDA – SIDIRSS     _____        
SINAFO     firmato        
AUPI    ______    CIDA    _____
CONFEDIR SANITA’    firmato        
SNABI SDS    firmato    CONFEDIR    firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato protocollo:

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – ART. 48, COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 NOVEMBRE 2005 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

PREMESSO che l’art. 48, comma 3, II capoverso del CCNL 3.11.2005 prevede che “Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale”;

CONSIDERATO che la “Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti” di cui all’allegato 3 del CCNL 3.11.2005, in corrispondenza della voce “indennità di mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga) prevede la corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale (colonna contrassegnata con il n. 5);

VERIFICATO che tra la disposizione contenuta nel citato art. 48, comma 3, II capoverso e la suddetta Tabella di cui all’allegato 3 si determina una situazione di incompatibilità dovuta alla contraddizione esistente tra la clausola e la sua trasposizione in tabella poiché in essa, per mero errore materiale è stato anche previsto il computo della retribuzione di posizione variabile aziendale nella determinazione dell’indennità di mancato preavviso;

CHE la predetta Tabella, per essere coerente con la disposizione contenuta nel citato art. 48, comma 3, II capoverso, deve contenere la dicitura “NO” nella colonna contrassegnata con il n. 5, in corrispondenza della voce “indennità di mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga);

TENUTO PRESENTE che l’art. 56, comma 2 del CCNL 3.11.2005 stabilisce che “la correzione di errori materiali avverrà a cura dell’Aran previo protocollo d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto”;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano la correzione dell’errore materiale nel testo che segue:

Art. 1

1. Sostituire nella “Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti” di cui all’allegato 3 del CCNL 3.11.2005, in corrispondenza della voce “indennità di mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga), l’attuale dicitura “SI” con la corretta dicitura “NO” nella colonna 5.

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