CNL integrativo del CCNL dell' 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DELL’8 GIUGNO 2000
DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL S.S.N.

A seguito del parere favorevole espresso in data 25 gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell’accordo integrativo del CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 20 febbraio 2001, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 22 febbraio 2001 alle ore 18,00 ha avuto luogo l’incontro tra :

l’ARAN :
Nella persona dell’Avv. Guido FANTONI – Presidente f.f. ………..Firmato…………

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria     Confederazioni sindacali
ANAAO/ASSOMED ………………Firmato……..………..    COSMED ………Firmato……..……
CIMO – ASMD …………………Non firmato……………….    
UMSPED
(AAROI – AIPAC – SNR) ………….Firmato……..………..    
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) ……..Firmato….…..……….    
FED. CISL – MEDICI COSIME…. Non firmato……………    CISL …………Non firmato…………
FESMED (ACOI,ANMCO,AOGOI,SUMI,
SEDI, FEMEPA, ANMDO) ……….Firmato……..………..    
ANPO …………………………Non firmato………………. (ammessa con riserva, a seguito di sospensiva ed in attesa di giudizio definitivo)    
CGIL MEDICI ………………………Firmato……..………..    CGIL ………Firmato……..………..
FED. UIL FNAM, FIALS,
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP ……Non firmato…………    UIL …… Non firmato……………….

Al termine della riunione, le parti suindicate ad eccezione della FED. CISL – MEDICI COSIME, della CIMO – ASMD, dell’ANPO e della FED. UIL FNAM, FIALS, Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL 1998-2001 dell’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.

Errori materiali corretti nel testo del CCNL:

– Nel titolo del CCNL : dopo le parole “VETERINARIA” aggiungere “DEL S.S.N.”

– art. 1, comma 2 lett. A): dopo le parole “del CCNL “ aggiungere “8 giugno 2000”;

– Disposizioni integrative del CCNL 8 giugno 2000 : il riferimento esatto è al Titolo III e non al Titolo II.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
INTEGRATIVO DEL CCNL DELL’8 GIUGNO 2000
DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL S.S.N.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Campo di applicazione e finalità

ART. 1

1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti dell’area medico – veterinaria, ivi compresi quelli a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni, in servizio presso le aziende e gli enti di cui al CCNQ del 2 giugno 1998, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 6.

2. Il presente contratto ha le seguenti finalità:

a) dare attuazione all’art. 64 del CCNL 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell’accesso ad un regime di impegno ridotto dei dirigenti che abbiano comprovate esigenze familiari o sociali;

b) effettuare l’integrazione di alcune norme del CCNL 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.

3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all’art. 1 del CCNL 8 giugno 2000.

TITOLO II
RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO

ART. 2
Accesso al regime ad impegno ridotto

1. Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto.

2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età , ai parenti di cui agli artt. 89 e 90, comma 2 del DPR. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000.

3. L’accesso al regime di impegno ridotto – anche per quanto attiene la decorrenza – è concordato dall’azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all’art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell’avvenuto accesso all’impegno ridotto.

4. L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 3 % della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unità e va ripartita dall’azienda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto – di norma – tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all’art. 10 comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000.

5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza :

– ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ;

– ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

6. In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto le domande per l’accesso all’impegno ridotto possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma 4.

ART. 3
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto

1. L’orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui all’art. 16, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

2. L’impegno ridotto può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( equivalente al tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’art. 4,
in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma, richiesta dall’azienda o dal dirigente, avviene con le procedure dell’art. 2, comma 3.

4. L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato – su richiesta del dirigente o dell’azienda – al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all’art. 2, comma 3 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell’azienda.

5. In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del dirigente, l’azienda – su richiesta del responsabile della struttura – valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 59 della legge 662/1996, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica ai sensi dell’art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000.

6. Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f) punto 18 bis della legge 488/1999.

ART. 4
Trattamento economico – normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

1. Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.

2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art.1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all’art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.

4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.

5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda – previo consenso del dirigente – chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.

6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l’ indennità di specificità medica e l’indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L’indennità di esclusività è percepita per intero.

7. La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è rideterminabile dalle parti – azienda e dirigente – in misura proporzionale all’impegno ridotto e, comunque, in ragione dell’eventuale mutamento dell’incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l’equiparazione di cui all’art. 3 del CCNL dell’8 giugno 2000, II biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota pari a L. 7.940.000 corrispondente alla parte fissa dell’ex X livello del DPR 384/1990, quale risultante dall’ultima decorrenza della tabella all. 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico.

8. La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

11. I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall’assunzione.

12. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. L’attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto.

13. Al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato l’intero trattamento economico del comma 6 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda dell’incarico precedentemente ricoperto.

14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.

ART. 5
Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti

1. L’utilizzo dei risparmi derivanti dall’accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le v
oci indicate nell’art. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dall’art. 1, comma 59 della legge 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all’art. 52 del CCNL 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell’accesso all’impegno ridotto ai sensi dell’art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall’art. 50 del CCNL dell’8 giugno 2000 e sono utilizzate a consuntivo anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

2. La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo prioritariamente conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell’unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.

ART. 6
Incompatibilità

1. E’ previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extramuraria.

2. In tal caso si applicano le procedure previste dall’art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996.

ART. 7
Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell’art. 1, comma 59 della legge 662/1996 abbiano già consentito l’accesso all’impegno ridotto esclusivamente per motivi familiari o sociali riferiti ai casi rientranti tra quelli previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare all’azienda la propria necessità entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto.

2. Il rapporto ad impegno ridotto – in caso di sua conferma ai sensi del comma 1- deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.

3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovrà rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall’azienda ai sensi del comma 1.

4. Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista dall’art. 2, comma 4.

5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo consentiti per l’esercizio dell’attività libero professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell’art. 44 e seguenti del CCNL dell’8 giugno 2000.

TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CCNL 8 GIUGNO 2000

ART. 8
Integrazioni ed interpretazioni autentiche

1. Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del CCNL dell’8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano così integrati o modificati:

a) all’art. 18, comma 7, al terzo periodo le parole “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole “dei commi 1, 2 e 4”.

b) all’art. 38, comma 5 dopo l’ ultimo periodo va aggiunto il seguente: “ Tale ultima clausola – eccetto la verifica – si applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale all’entrata in vigore del dlgs. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1 agosto 1999 in azienda diversa da quella di provenienza”.

c) il comma 11 dell’art. 39 è così sostituito:

“11. Per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni alla data del 5 dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale data la retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui alla tabella all. 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, corrisponde ai seguenti valori fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior valore da parte dell’azienda superato il periodo di prova ovvero di raggiungimento del quinquennio entro l’8 giugno 2000 in applicazione dell’art. 117 del DPR 384/1990 (disapplicato dal presente contratto) ovvero per applicazione congiunta di entrambi i casi prospettati:

Meno di cinque anni    Al raggiungimento dei cinque anni in applicazione art. 117 DPR 384/1997 sino all’8 giugno 2000 e fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale:
componente fissa     L. 422. 000     L. 2.000.000
componente variabile    L. 371.000”     L. 371.000

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 11 bis:

“ 11 bis. Per i dirigenti che abbiano raggiunto il quinquennio dopo l’8 giugno o che non versino nell’ipotesi di rideterminazione della retribuzione di posizione da parte dell’azienda , questa rimane fissata nel suo valore minimo nelle misure previste dal comma 11, sino alla realizzazione dell’equiparazione di cui all’art. 41 cui si provvederà con il CCNL del II biennio economico 2000- 2001.

e) Nel comma 9 dell’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, al termine del primo periodo, dopo le parole “al comma 3” e prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole “valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5.”

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

A miglior chiarimento di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalità dell’art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARAN
ANAAO ASSOMED
CGIL MEDICI
FESMED
CIVEMP

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

FEDERAZIONE MEDICI

Federazione Medici dopo la consultazione della propria base di iscritti per sottoscrivere o meno il contratto relativo al rapporto di lavoro ad orario ridotto.
La delegazione trattante di FM sin da ora esprime, tuttavia, il suo dissenso, specificatamente sul seguenti nodi:

La percentuale dell’art. 2 comma 4 non può essere inferiore a quella prevista per gli altri comparti.

L’eventuale rideterminazione deve eguagliare la percentuale di riduzione economica a quella della riduzione di orario.
Il comma 12 deve consentire l’esercizio dell’attività libero professionale allargata al proprio ambulatorio.

I riferimenti della Legge 278 e le precisazioni del comma 5 dell’art. 1 escludono di fatto ogni possibilità di accesso all’orario ridotto per esigenze di carattere sociale o personale.

Federazione Medici auspica che la possibilità di part time sia estesa anche ai colleghi in extramoenia.

Roma, 21 dicembre 2000

FED. UIL FNAM, FIALS,
Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

A fronte di un contingentamento con percentuali troppo basse dei richiedenti ammissibili e di caratteristiche cogenti e restrittive delle motivazioni della richiesta di part – time, si aggiunge, inoltre, la discriminante negativa per i dirigenti non a rapporto esclusivo e la mancata assicurazione del rientro del dirigente nella posizione precedentemente occupata, le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono insoddisfacente l’accordo proposto e invitano l’A.RA.N. e il Comitato di Settore a rivedere i punti sopra indicati, facendone oggetto di una prossima riunione nell’ambito della trattativa per la risoluzione delle code contrattuali.
Pertanto, le sottoscritte OO.SS. ritengono di non potere sottoscrivere l’accordo.

ANPO CIMO/ASMD FED.NE CISL MEDICI COSIME

Roma, 21 dicembre 2000

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