Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza Medico Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II Biennio 2004-2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO – VETERINARIA

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 2004-2005

In data 5 luglio 2006 alle ore 12.00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell’area dirigenziale IV nelle persone di:

Per l’ARAN:

Cons. Raffaele Perna – (Presidente): ……firmato…….

Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali     Confederazioni sindacali
CGIL MEDICI    ______    CGIL    _____
FED. CISL MEDICI COSIME    firmato    CISL    firmato
FED MEDICI aderente alla UIL FPL    firmato    UIL    firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET)    firmato        
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)    firmato        
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr)    firmato        
CIMO ASMD    firmato    CONFEDIR    firmato
ANAAO ASSOMED    firmato    COSMED    firmato
ANPO (ammessa con riserva)    firmato        

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL MEDICI e CGIL.

INDICE

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze

PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 – 2005

CAPO I : Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 – 2005

Art. 3 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004- 2005

Art. 4 Ex medici condotti equiparati

CAPO II: Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti

Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

Art. 7 La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

CAPO III: Condizioni di lavoro

Art. 8 Turni di guardia notturni

CAPO IV

Art. 9 Effetti dei benefici economici

CAPO V: I FONDI AZIENDALI

Art. 10 Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

Art. 11 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

Art. 12 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

Art. 13 Una tantum

PARTE III – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 Conferme

Allegato 1

Dichiarazioni a verbale e congiunte

PARTE I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenze

1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.

2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino – ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione – si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.

3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.

PARTE II

Trattamento economico biennio 2004 – 2005

CAPO I

Trattamento economico dei dirigenti

con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Art. 2

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 – 2005

1. Dall’1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 38.978,00.

2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.031,00.

Art. 3
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004 – 2005

1. Dall’1 gennaio 2004, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell’art. 13 del CCNL medesimo, è incrementato dell’importo mensile a fianco di ciascuno indicato:

a) Dirigenti medici: € 32,40
b) Dirigenti veterinari: € 41,36

Dall’1 gennaio 2004 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:

€ 22.535,74 per i medici
€ 28.773,99 per i veterinari

2. Dall’1 febbraio 2005 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell’importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato :

a) Medici: € 41,68
b) Veterinari: € 53,22

Dall’1 febbraio 2005, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:

€ 23.077,58 per i medici
€ 29.465,85 per i veterinari

Art. 4
Ex medici condotti ed equiparati

1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.352,03 previsto dall’art. 48, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio 2004, in € 6.472,72 e, a decorrere dall’1 febbraio 2005, in € 6.675,98.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.

CAPO II
Biennio 2004 – 2005
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti

Art. 5
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 42, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:

tabella_1
tabella_2
tabella_3

4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).

6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.

7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.

8. Il fondo dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.

9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell’art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.

Art. 6
La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

1. A decorrere dall’1 gennaio 2004, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all’art. 42, comma 1, tavola B), del CCNL del 3 novembre 2005, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

tabella_4

tabella_5
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.129,35, (divenuta di € 2.146,57 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005).

6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.

7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni.

8. Il fondo dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate dai commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell’art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 7
La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003.

2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l’applicazione degli artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 46 e 47 del contratto citato.

3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi precedenti.

CAPO III

Condizioni di lavoro

Art. 8
Turni di guardia notturni

1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla
continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.

2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell’art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1.

3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall’art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.

4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area dirigenziale – le risorse indicate nel comma 2, primo alinea e nel comma 3 dell’art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.

5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.

6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario eccedente.

CAPO IV

Art. 9
Effetti dei benefici economici

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:

– del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40;
– dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

CAPO V

I fondi aziendali

Art. 10

Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,

specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

1. Il fondo previsto dall’art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento dell’indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54.

2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato contratto.

3. Il fondo del comma 1, è incrementato delle risorse individuate negli artt. 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il fondo del comma 1, è ulteriormente incrementato di € 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni.

Art. 11
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

1. Il fondo previsto dall’ art. 55 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo articolo.

2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 8, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è così incrementato:

– di € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;

– di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi

3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 7,48, mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per remunerare le ore di lavoro straordinario.

4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti veterinari, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario degli stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti:

– € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
– € 7,48, mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi, peraltro già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell’art 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.

5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli incrementi del fondo del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e veterinari in servizio sia pure con due distinte modalità di calcolo degli incrementi in considerazione delle diverse condizioni di lavoro nei presidi ospedal
ieri dove sono previste le guardie notturne e gli altri servizi territoriali.

6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, l’incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal comma 2. Qualora, in ragione dell’attività svolta negli enti medesimi, non vengano effettuati servizi di guardia notturni l’importo di € 37,79 per dirigente può essere abbassato a non meno di € 10,0 per dirigente. La differenza non utilizzata nel fondo del comma 1 è destinata al fondo dell’art. 10 per la retribuzione di posizione variabile aziendale.

7. La medesima possibilità di utilizzazione di parte della quota di € 37,79 prevista nel comma 6 è consentita anche nelle aziende ospedaliere e sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in rapporto alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia notturna, pur consentendo di corrispondere il compenso dell’art. 8 nel valore massimo stabilito di € 50, presenti a consuntivo un saldo stabile e positivo, effettuata la compensazione regionale di cui all’art. 8, comma 4.

8. I principi di flessibilità del fondo del comma 1 si applicano anche per le risorse destinate alle finalità del comma 4 ove il finanziamento risulti eccedente. La contrattazione integrativa stabilirà la nuova destinazione delle citate risorse ai fondi dell’art. 10 o 12 finalizzate ai predetti dirigenti.

9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.

Art. 12
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

1. L’ art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati. L’ ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del comma 2.

2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato contratto.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato rispettivamente di € 12,72 mensili per ogni dirigente medico e di € 18,91 per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi.

4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 65, comma 8 del CCNL del 5 dicembre1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un semestre.
Art. 13
(Una tantum)

1. Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum:

per il 2004: € 200,20;
per il 2005: € 426,88.

PARTE III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14
Conferme

1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell’art. 60 del contratto stesso.

2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003:

– Art. 29, comma 1: le parole “dell’ articolo 26, comma 3”, sono sostituite dalle parole “dell’art. 26”

– Art. 54, comma 6: le parole “per i fini del comma 4” sono sostituite dalle parole “per i fini del comma 5”.

– Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola “riconferma” è abrogata.

3. Il termine previsto dall’art. 59, comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006.

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si impegnano a verificare presso l’INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di posizione variabile aziendale nell’indennità premio di servizio analogamente a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

Rilevato che gli aumenti previsti per i dirigenti di struttura complessa sono differenziati in base all’area funzionale (Chirurgica, Medica, del Territorio), le OO.SS. convengono sulla necessità di prevedere un riallineamento nel prossimo contratto.

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato

FED. CISL MEDICI COSIME firmato

CIMO ASMD firmato

ANAAO ASSOMED firmato

ANPO firmato

UMSPED (AAROI, AIPAC, SNR) firmato

FED. MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

Il compenso per i turni di guardia di cui all’art. 8, comma 2 potrà essere incrementato in contrattazione decentrata con l’utilizzo dei fondi di cui agli artt. 55, 56 e 57 del CCNL 3 novembre 2005.

Le OO. SS.:

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

CIMO – ASMD firmato

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

CONFEDIR firmato

CIVEMP firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

Il compenso di cui al comma 2 dell’articolo 8 relativo ai turni notturni di guardia viene parimenti esteso, nelle provincie autonome montane, anche alla pronta disponibilità in loco (ex guardia di attesa).

CIMO – ASMD firmato

FESMED firmato

ANPO firmato

CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4

La CGIL Medici non sottoscrive il CCNL dell’Area della Dirigenza medico – veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio 2004-2005, perché, peggiorando la qualità del lavoro medico, lo considera inaccettabile.
Ai medici rimane solo il 75% del trattamento fondamentale, certo, pensionabile e valido per il TFR, mentre in tutto il pubblico impiego il sindacato confederale ha ottenuto il 90%.
I medici possono riguadagnare i soldi che gli vengono tolti dal trattamento fondamentale, pensionabile nonché valido per il TFR e certo a fine mese, solo in cambio della effettuazione di guardie notturne, con una penalizzazione ancora più grave per i medici ospedalieri non soggetti ai turni di guardia e per i medici del territorio.
E’ ancora una volta penalizzata la professionalità rispetto alla direzione di strutture, e vengono clamorosamente resuscitate le vecchie figure dell’ex aiuto, accontentato con pochi euro, e dell’ex assistente, con nessun euro, accentuando la gerarchia negli ospedali e nei servizi territoriali.
Infine i medici saranno portati a fare sempre più guardie oltre le 38 ore, frutto amaro di una miope politica di monetiz
zazione del disagio.
Quest’ultimo non si affronta solo con un maggiore riconoscimento economico che non leda il diritto al trattamento fondamentale e l’unitarietà del lavoro in sanità, ma anche con il miglioramento del sistema e con una appropriata politica occupazionale.
L’unico risultato che avevamo richiesto con la nostra piattaforma e che abbiamo ottenuto è rappresentato dalla rivalutazione dell’ora di straordinario rispetto a nuovo tabellare, che determinerà un riconoscimento economico ai medici in pronta disponibilità che vengono chiamati.
Poiché il monte salari destinato allo straordinario rimane uguale, e le ore in straordinario diminuiranno, rimane comunque il rischio che invece di portare avanti in primo luogo una politica di assunzioni, si determini un incremento delle prestazioni fuori orario, anche se in libera professione aziendale.
Abbiamo infine richiesto e condiviso la scelta di tutelare almeno il trattamento fondamentale dei veterinari.
Complessivamente la nostra valutazione è pertanto negativa, e ci fa purtroppo affermare che “avevamo ragione noi” a chiedere il 90% per il trattamento fondamentale ed il 10% per il disagio.

CGIL MEDICI

Firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5

I sindacati, AMCO; COAS; CUMI AISS; FAPAS MEDICI; FIALS MEDICI; NUOVA ASCOTI; SAPMI; UMI; UMUS; UIL MEDICI, sono le sigle costituenti Federazione Medici aderente alla UIL, firmataria del contratto della Dirigenza Medica e Veterinaria 2002-2005 primo e secondo biennio.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6

Federazione Medici aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede aziendale, regionale e nazionale la possibilità di remunerare con risorse aggiuntive le guardie festive diurne ed incrementare ulteriormente quelle notturne.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7

Federazione Medici aderente alla UIL si riserva di proseguire in sede aziendale, regionale e nazionale la possibilità di remunerare con risorse aggiuntive le attività mediche disagiate.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8

Federazione Medici aderente alla UIL, ritiene che debba essere riservata ai Dirigenti Medici operanti nei SERT il trattamento economico aggiuntivo già riconosciuto agli operatori degli stessi servizi del comparto; in attesa di normativa nazionale, tale trattamento economico aggiuntivo sarà contrattato in ambito aziendale e tratto dal fondo di risultato.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 9

Federazione Medici aderente alla UIL ritiene il testo del comma 6 art. 8 del presente contratto, in contrasto con lo spirito che ha portato all’istituzione del compenso di 50,00 euro per i turni di guardia notturni.

FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10

Il compenso di cui al comma 2 dell’art. 8 relativo ai turni notturni di guardia viene parimenti corrisposto per le guardie diurne festive. Tale compenso viene aumentato di 1/3 nelle festività del giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, considerati superfestivi, salvo i casi in cui tali guardie notturne e festive siano compensate con quanto previsto dall’art. 18 del primo biennio contrattuale del CCNL 3.11.2005 per le prestazione aggiuntive.

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato

CIMO – ASMD firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato

ANPO firmato

FESMED firmato

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

CONFEDIR firmato

CIVEMP firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 11

Le sottoscritte OO.SS.MM. propongono che, a far data dal CCNL 2006-2009, venga istituita una “indennità di disagio medico”, da attribuirsi ai dirigenti medici che operano nei Presidi Ospedalieri delle isole minori italiane.
La stessa indennità deve essere prevista per i medici e veterinari che prestano servizio nelle isole minori italiane.

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato

CIMO – ASMD firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato

ANPO firmato

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

CONFEDIR firmato

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 12

Ai dirigenti di cui all’art. 27, comma 7 del CCNL 8.06.2000, con incarico di direzione di Struttura semplice a valenza dipartimentale con una articolazione organizzativa e gestionale equiparabile ad una Struttura complessa, spetta una indennità di incarico pari ai 2/3 dell’indennità di Struttura complessa.

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato

CIMO – ASMD firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

CONFEDIR firmato

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 13

In attesa che INPDAP, ARAN e Sindacati, risolvano il contenzioso sull’inclusione nel trattamento economico di fine rapporto, delle indennità di posizione variabile aziendale, si ritiene che tale quota possa essere integrata a richiesta con contributi volontari dal singolo Dirigente. Ci attiveremo ad ogni livello per l’ottenimento di tale condizione.

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

CIMO – ASMD firmato

ANPO firmato

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato

UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato

CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 14

Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali auspicano che le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere favoriscano e incentivino, anche mediante l’utilizzo dei fondi aziendali del risultato, specifici programmi di potenziamento dei livelli assistenziali territoriali e della prevenzione primaria, anche in considerazione del rilevante sforzo economico che l’intera categoria, con senso di responsabilità e con spirito di solidarietà, ha ritenuto necessario operare per il finanziamento del disagio notturno, che come è noto affligge soprattutto i livelli assistenziali ospedalieri.

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato

CIMO firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

ANPO firmato

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 15

Le sottoscritte OO.SS.MM. concordano sulla seguente interpretazione relativa al c. 7 dell’art. 5:”Qualora si renda disponibile un incarico tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8.06.2000 per il quale con il comma 3, si è stabilito un nuovo livello di retribuzione minima contrattuale unificata di euro 3.446,04, questo viene attribuito ad un dirigente equiparato che abbia superato la valutazione prevista dall’art. 26, comma 2 lett c) del CCNL 3.11.2005 per il riconoscimento al 15mo anno dell’indennità di esclusività o si sia vista comunque attribuire la suddetta indennità per effetto dell’art. 5, comma 4 del CCNL 8.06.2000 2° biennio economico (chi aveva 15 anni a quella data non ha mai fatto verifiche). In tal caso al dirigente cui è conferito l’incarico è attribuita anche
la retribuzione di posizione minima nuova prevista dalla citata tabella”.

CONFEDIR firmato

CIMO – ASMD firmato

FED. CISL MEDICI – COSIME firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato

ANPO firmato

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 16

IL PRESENTE CONTRATTO NON VARIA LA MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL’ART. 39 DEL CCNL 1998/2001 AL COMMA 9 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO – PRENDENDO A RIFERIMENTO IL VALORE MASSIMO DELLA FASCIA, COME PREVISTO DAL COMMA 10, DI 80.000.000, TRASFORMATI IN EURO – PORTANDOLA FRA IL 40 E IL 50%.

ANPO firmato

CIMO – ASMD firmato

UMSPED (AAROI – AIPAC – SNR) firmato

CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato

ANAAO – ASSOMED firmato

CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VEBALE N. 17

La CIMO ASMD dichiara di sottoscrivere il presente CCNL anche a norme e per conto delle proprie sigle sindacali affiliate: SNAMI – Dirigenza Medica ed UGL – Medici.

CIMO – ASMD firmato

CONFEDIR firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 18

Le sottoscritte OO.SS. MM. e Veterinarie rilevano come:
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/7/05 per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle Arpa a quello appartenente all’area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale sia stato stipulato senza che al tavolo negoziale siano state convocate le OO.SS. maggiormente rappresentative della dirigenza sanitaria del S.S.N. nonostante che le pattuizioni ivi contemplate abbiano pesantemente inciso sul ruolo e sulle prerogative della dirigenza sanitaria del S.S.N. confluita alle dipendenze di quegli organismi regionali.
In sostanza le sottoscritte OO.SS.MM. e Veterinarie lamentano il difetto di coordinamento tra le previsioni dei CCNL della dirigenza sanitaria ed il CCNL di cui sopra, la cui applicazione – specie con la creazione dell’ibrida figura del dirigente ambientale – determina, nei fatti, una evidente sperequazione ai danni della dirigenza sanitaria.
Le sottoscritte OO.SS. MM. e Veterinarie ribadiscono, conseguentemente, l’esigenza che, sulla intera materia, si provveda al più presto alla convocazione di un tavolo di negoziazione comune per le aree dirigenziali interessate, in modo da evitare il caos applicativo oggi verificabile in qualunque realtà nazionale.

CIMO ASMD (Snami Dirigenza Medica, Ugl – Medici, Unione Medica) firmato

FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME firmato

ANPO firmato

ANAAO ASSOMED firmato

FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) firmato

UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) firmato

FED. MEDICI aderente alla UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 19

FEDERAZIONE MEDICI aderente alla UIL FPL dichiara che il comma 7 dell’art. 6 debba essere interpretato come segue:

“Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3.11.2005, per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile anche per l’attribuzione del nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dal comma precedente. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale”.

FEDERAZIONE UIL MEDICI aderente UIL FPL firmato

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 20

L’Associazione Nazionale Primari Ospedalieri (A.N.P.O.) nel momento che, per senso di responsabilità, sottoscrive l’Accordo contrattuale per il II biennio economico 2004-2005, intende esprimere la propria insoddisfazione:

per essere stato disatteso quanto previsto ed indicato, in maniera maggioritaria, nella dichiarazione a verbale n. 1 del sottoscritto I biennio economico;

per non essere stata considerata, in alcuna maniera, la posizione dirigenziale primariale nell’area del disagio;

perché gli incrementi economici ottenuti risultano essere molto al di sotto dell’atteso 5,07% previsto dall’atto di indirizzo.

La sottoscrizione dell’Accordo per il II biennio economico 2004-2005 del CCNL, si ribadisce, assume l’esclusivo senso di responsabilità e non di condivisione.

ANPO firmato

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