Circolare n. 37 1999

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 18 febbraio 1999
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Primari Medico legali

Circolare n. 37
e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Permessi di cui all’art. 33 della legge n.104/92. Disposizioni varie.

SOMMARIO: – Il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non può fruire di ulteriori giorni per assistere altro familiare handicappato.
– Condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato.

– Il lavoratore handicappato può scegliere di fruire o dei permessi ad ore oppure dei permessi a giorni.

– Condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del genitore lavoratore dipendente in presenza dell’altro genitore non lavoratore.

Con circolare n. 162 del 13.7.1993, circolare n. 80 del 24.3.1995 (1) e circolare n. 211 del 31.10.1996 (2) sono state fornite istruzioni in merito alla applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/92 (3). A seguito di indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, si impartiscono ulteriori disposizioni, che modificano e in parte integrano quelle contenute nelle predette circolari, disposizioni che ovviamente dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dei datori di lavoro interessati.

———————-

(1) – V. Atti ufficiali 1993, pag. 4117

(2) – V. Atti ufficiali 1996, pag. 5430

(3) – V. Atti ufficiali 1992, pag. 445

1) Lavoratori handicappati.

A) Fruibilità dei permessi da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato.
Al par. 1, lett. C. della circolare n. 211 del 31.10.1996 era stato previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, contemporaneamente nello stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso sia di altri giorni di permesso per assistere un familiare convivente, anch’esso handicappato, qualora la natura dell’handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso.

A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato.

I giorni di permesso, invece, potranno essere riconosciuti al lavoratore non disabile, familiare convivente del lavoratore handicappato anche se quest’ultimo già fruisce dei permessi per se stesso, a condizione che:

– il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, abbia una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata dal medico di Sede anche in relazione alla gravità dell’handicap);
– nel nucleo familiare non sia presente un altro familiare non lavoratore in condizione di prestare assistenza.

Con l’occasione si precisa in via generale che i familiari non lavoratori studenti, sono equiparati, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui alla legge n. 104/92, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica (per gli studenti universitari dopo il primo anno di iscrizione deve essere accertata non solo l’iscrizione all’Università ma anche l’effettuazione di esami)

B) Permessi fruibili dal lavoratore handicappato.
Al par. 5 della circolare n. 211 del 31.10.1996 era stato previsto che il lavoratore handicappato maggiorenne (ex comma 6, art. 33) potesse fruire nell’ambito dello stesso mese di calendario sia dei giorni di permesso che dei permessi orari giornalieri.

In relazione alle indicazioni del Ministero anzidetto, si precisa, a modifica di quanto sopra, che il lavoratore handicappato può scegliere di fruire, nell’ambito di ciascun mese di calendario o dei permessi orari oppure dei permessi giornalieri.

Tali permessi, infatti, devono essere fruiti alternativamente dai lavoratori handicappati, in analogia a quanto previsto per i genitori di handicappati, i quali di fatto possono fruire di un solo tipo di permesso (permessi orari fino a tre anni di età del figlio; giorni di permesso dai tre anni fino alla maggiore età).

Si chiarisce in proposito che l’alternatività in questione si riferisce al tipo di permessi da fruire nell’ambito di ciascun mese di calendario.

La scelta dei permessi, pertanto, può essere modificata, purché riguardi un mese intero di calendario; in altri termini, una volta scelto il tipo di permessi (a ore o a giorni) ed iniziata, in un determinato mese, la fruizione dei permessi scelti, il lavoratore non potrà chiederne la variazione per quel mese.

2) Genitori di handicappati.

A) Condizione di non lavoratore di uno dei genitori.

Come previsto con circolare n. 162 del 13.7.1993, par. 2 e circolare n. 80 del 24.3.1995, par. 1, la madre lavoratrice dipendente non ha diritto ai benefici di cui ai commi 1 (prolungamento astensione facoltativa), 2 (permessi orari) e 3 (permessi giornalieri) dell’art. 33 della legge 104/92, quando il padre non svolge alcuna attività lavorativa, a meno che questi non risulti gravemente ammalato o ricoverato in una struttura sanitaria.

Ad integrazione delle precedenti disposizioni si precisa che, in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussistano altri “motivi obiettivamente rilevanti” che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all’impedimento del genitore non lavoratore.

I “motivi obiettivamente rilevanti” sono ravvisabili al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

– grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata (da valutare a cura del medico di Sede anche in relazione alla natura dell’handicap del figlio);
– presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre;

– presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni;

– necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore (necessità da valutare a cura del medico di Sede pure in relazione alla natura dell’handicap).

B) Condizione di lavoratore autonomo di un genitore e di lavoratore dipendente dell’altro genitore.
Si rammenta che la madre lavoratrice dipendente può usufruire dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 33 legge 104/92 anche qualora il padre sia lavoratore autonomo.

Nel caso in cui, invece, il padre sia lavoratore dipendente e la madre lavoratrice autonoma, il padre, come da indicazioni del Consiglio di Stato (parere n. 370 del 23.10.76, trasmesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con nota n. 65 del 14.11.96), può fruire solo dei giorni di permesso ex comma 3 del citato art. 33 (v. allegato messaggio n. 15172 del 3.7.1997).

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Allegato 1

MESSAGGIO n. 15172 del 3.7.1997

AI DIRETTORI DELLE SAP

AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

e, per conoscenza,

AI DIRETTORI DELLE SEDI RE
GIONALI

OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato n. 65 del 14.11.1996
Art. 33, comma 3, della legge n. 104/92.

Padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.

Con parere n. 65 del 14.11.1996 il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente per la concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 al padre lavoratore dipendente nell’ipotesi in cui la madre del portatore di handicap grave svolga attività di lavoro autonomo.

Il contenuto del suddetto parere è stato recepito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 165 del 5.12.1996.

A modifica, pertanto, di quanto precisato al 3^ capoverso del punto 3) della circolare n. 211 del 31.10.1996 (non riconoscibilità del diritto ai giorni di permesso al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma, salvo il caso di grave infermità) si dispone che, fermi restando tutti i requisiti previsti con circolare n. 80 del 24.3.1995 e circolare n. 211 del 31.10.1996, anche al padre lavoratore dipendente che si trovi nella situazione di cui al primo capoverso, possa essere riconosciuto, su richiesta, il diritto alla indennità prevista per la fruizione dei permessi in questione.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente – come da parere del Consiglio di Stato – ai permessi “a giorni”, previsti dal comma 3 dell’art. 33 in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.