MINISTERO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio
delle professioni stesse”;
VISTO in particolare l’articolo l, comma l, del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 23 3 del 1946, come sostituito dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018,
n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l’art.6 lett. s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 421 “, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;
VISTA la legge l O agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;
VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 200 l, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, con il quale, in attuazione dell’articolo 6 della citata legge n. 251 del2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli l, 2, 3, e 4 della medesima legge;
VISTA la legge l febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.”;
VISTO l’articolo 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
VISTO l’articolo 4, comma 10, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che la professione di assistente sanitario confluisce nell’Ordine di cui al citato articolo 4, comma 9, lettera
c), della medesima legge;
VISTO l’articolo 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Decreta:
ART. l
(Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
l. Ai sensi dell’articolo 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell’articolo 4 della legge medesima, oltre all’albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli Assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di Dietista;
f) albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di Logopedista;
k) albo della professione sanitaria di Podologo;
l) albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di Educatore professionale
q) albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l’albo della professione sanitaria dei Tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo Ordine è costituito dall’albo professionale già in essere presso i preesistenti Collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica; l’albo della professione sanitaria di Assistente sanitario di ogni singolo Ordine è costituito dall’albo
professionale già in essere presso i preesistenti Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI).
3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma l, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell’articolo 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma l, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell’articolo 5.
4. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge l febbraio 2006, n. 43.
ART.2
(Requisiti per l’iscrizione all’albo professionale)
l. Per l’iscrizione agli albi di cui all’articolo l, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea, salvo quanto previsto dal comma3;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio
1999, n. 42;
e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine;
2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell’Unione europea, possono iscriversi all’albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma l, del riconoscimento
del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell’Unione europea possono iscriversi all’albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma l, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli artt. 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.
4. Gli iscritti all’albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l’iscrizione all’Ordine italiano di appartenenza.
ART.3
(Cancellazione dall’albo professionale)
l. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo dell’Ordine competente per territorio, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della
Repubblica, nei casi di:
a) perdita del godimento dei diritti civili;
b) accertata carenza dei requisiti professionali di cm alla lettera d), del comma l, dell’articolo 2;
c) rinunzia all’iscrizione;
d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
e) trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 2 del presente decreto.
2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all’iscrizione, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del
medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.
ART.4
(Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli Ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari)
l. Gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall’articolo l, comma
3, lett. d), dall’articolo 3, comma l, lett. a) e g), e comma 2, lett. c), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituiti dall’articolo 4
della legge 11 gennaio 2018, n. 3 .
ART.5
(Disposizioni transitorie)
l. Ai sensi dell’articolo 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei Tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei
Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo l, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all’articolo l, comma l, dalla lettera a) alla lettera q), i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i .. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai sensi dell’art.3, comma l, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre, n. 233, come sostituito dall’art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i
Consigli direttivi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei
rappresentanti delle Associazioni di cui al comma 2, all’iscrizione dei professionisti nei relativi albi.
ART. 6
(Invarianza di oneri)
l. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13 MAR 2018
IL MINISTRO