Assegno per il nucleo familiare: la richiesta del coniuge non titolare del diritto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 aprile 2005

Assegno per il nucleo familiare.

(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6-6-2005)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al beneficiario dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare;
Visto l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare;
Visto l’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha esteso la tutela della maternita’ e gli assegni per il nucleo familiare agli iscritti alla gestione separata presso l’I.N.P.S. di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l’art. 211, della legge 19 maggio 1975, n. 151 che attribuisce al coniuge cui sono affidati i figli il diritto a percepire gli assegni familiari anche nel caso in cui di essi sia titolare il coniuge;
Ritenuto di dare attuazione al predetto art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Decreta:

Art. 1.

1. Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all’art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall’altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all’erogazione dell’assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell’assegno per il nucleo familiare secondo le modalita’ indicate dal coniuge medesimo.
2. La domanda del coniuge puo’ essere, altresi’, inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 19

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