DECRETO-LEGGE 2 Luglio 2007 , n. 81

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficolta’ finanziarie e operative dell’Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche’ di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell’economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’universita’ e della ricerca;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l’anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l’anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, incluse per l’anno 2007 nel provvedimento previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita’ sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione

1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilita’ interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita’ interno le spese di investimento finanziate nell’anno 2007 mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione.

2. Per i singoli enti locali l’esclusione delle spese di investimento e’ commisurata all’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e’ dell’1,4 per cento;

b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.

Per i restanti comuni la misura e’ dell’1,3 per cento.

Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI

1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 39 e’ sostituito dal seguente: “39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalita’ sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.

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