LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00169)
(GU n. 255 del 30-10-2013)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 ottobre 2013.
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
D’Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, n. 101
All’articolo 1:
al comma 2, primo periodo, le parole: «dal provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,» e le parole: «all’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui e’ ammesso l’acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni»;
al comma 5, primo periodo, le parole da: «non puo’ essere superiore» fino a: «2013» sono sostituite dalle seguenti: «non puo’ essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonche’ per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis»;
al comma 8, le parole: «possono disporre» sono sostituite dalle seguenti: «dispongono almeno una volta all’anno»;
dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
«8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall’articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».
All’articolo 2:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «il primo periodo,»
sono sostituite dalle seguenti: «l’alinea» e dopo le parole: «Per le unita’ di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,»;
al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «entro il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l’articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita’, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonche’ delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-ter. L’articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilita’ interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia’ in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell’esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell’efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
8-ter. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
“5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purche’ dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6”.
8-quater. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo’ essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.
8-quinquies. All’articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015″»;
al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi»;
dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. Il comma 10 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ abrogato»;
al comma 11, all’alinea, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo» e, al capoverso 3, dopo le parole:
«articolo 70, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e la societa’ concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo,»;
dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
«11-bis. All’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “alla Corte dei conti” sono inserite le seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica”;
b)le parole: “ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica” sono soppresse»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” fino a: “con il Ministro dell’economia e delle finanze,” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Dipartimento della funzione pubblica,”.
13-ter. All’articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita’ di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall’Agenzia italiana del farmaco per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalita’ interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa e’ finanziata con le risorse derivanti dall’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
13-quinquies. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.”;
b)alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ di docenza e di ricerca scientifica”.
13-sexies. All’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “acquisita presso” sono sostituite dalle seguenti: “acquisita esclusivamente attraverso”.
13-septies. L’articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ abrogato».
All’articolo 3:
al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole:
«Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario,» e le parole: «sino al 31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015»;
i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le societa’ controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa’ dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse societa’, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle societa’ controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianita’, la cui erogazione sia stata gia’ disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse societa’ abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle societa’ medesime e’ fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di societa’ con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita’, il trattamento medesimo e’ sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale».
Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio). – 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le societa’, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa’ dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione.
In tale ipotesi le societa’ e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell’attivita’ contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi».
All’articolo 4:
al comma 1, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”»;
il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:
«3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e’ subordinata alla verifica:
a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita’ organizzative adeguatamente motivate;
b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalita’ necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e’ comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilita’ dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3-quater. L’assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali gia’ avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita’, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
3-sexies. Con le modalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita’. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo’ fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro»;
al comma 4, la parola: «approvazione» e’ sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
al comma 5:
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un’apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 30 marzo 2014,»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016» e le parole:
«di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo’ partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando»;
al secondo periodo, le parole: «relative agli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016»;
al terzo periodo, le parole: «per assunzioni nel triennio 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «per assunzioni nel quadriennio 2013-2016»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All’articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge” e le parole: “con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,”.
6-ter. All’articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “siano in servizio” sono sostituite dalle seguenti: “siano in effettivo servizio”.
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita’ interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita’, previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016»;
al comma 7, le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» sono sostituite dalle seguenti: «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «di priorita’ volti a favorire l’anzianita’ anagrafica» sono sostituite dalle seguenti:
«che contemperano l’anzianita’ anagrafica, l’anzianita’ di servizio e i carichi familiari»;
al comma 8, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «relativa al periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «riferita agli anni dal 2013 al 2016», dopo le parole: «nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e le parole: «entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalita’ da assumere a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «e ai posti in dotazione organica vacanti» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016»;
al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessita’ connesse alle esigenze di continuita’ dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilita’ interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresi’, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Esclusivamente per le finalita’ e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche’ dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell’interno e’ autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facolta’ assunzionali previste dalla legislazione vigente, e’ autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All’onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno»;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» sono inserite le seguenti: «tenuto conto»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «professionalita’ mediche e del ruolo sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «professionalita’ del Servizio sanitario nazionale»;
al comma 10, dopo il secondo periodo, e’ inserito il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanita’, finalizzate anche all’individuazione, quali requisiti per l’accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonche’ per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorche’ non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonche’ dell’autonomia organizzativa dell’INPS, le liste speciali, gia’ costituite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano gia’ iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l’articolo 1 e’ inserito il seguente:
“Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). – 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1º gennaio 2014, la personalita’ giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalita’ giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione da cui risulti l’assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l’assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita’ presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche’, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita’ organizzative e funzionali dell’Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato gia’ operante nell’ambito dell’espletamento di attivita’ in regime convenzionale ovvero nell’ambito di attivita’ finanziate con fondi privati, ai sensi dell’articolo 6, comma 9”.
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “1º gennaio 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2015”;
b) le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;
c) le parole: “31 dicembre 2013”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
d) le parole: “1° gennaio 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2017”.
10-quinquies. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “, 2012, 2013 e 2014”; dopo le parole: “dell’avanzo accertato dell’amministrazione” sono inserite le seguenti: “sia del comitato centrale che del consolidato”; dopo le parole: “sara’ approvato per il 2012” sono inserite le seguenti: “, il 2013 e il 2014”; dopo le parole: “per le esigenze del bilancio di previsione 2013” sono inserite le seguenti: “e 2014”.
10-sexies. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” e, al quarto periodo, le parole: “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014”.
10-septies. All’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. I certificati per l’attivita’ sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita’. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”»;
al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali»;
al comma 14, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
al comma 15, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma»;
il comma 16 e’ sostituito dal seguente:
«16. All’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: “, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti pubblici non economici” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali e’ concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al presente comma e’ concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivita’ e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto”»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. All’articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “l’assenza e’ giustificata” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso e’ giustificato”;
b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite le seguenti:
“, anche in ordine all’orario,”;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
16-ter. All’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unita’ di personale da assumere e’ stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un’apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”».
Nel Capo I, dopo l’articolo 4 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Modifica all’articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternita’ e paternita’). – 1. All’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “guadagni ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, nonche’ per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita’ e paternita’ previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1:
a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, e’ autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l’anno 2013, di 2 milioni di euro per l’anno 2014, di 3 milioni di euro per l’anno 2015, di 4 milioni di euro per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l’anno 2013, a 2 milioni di euro per l’anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternita’ e di paternita’, e’ autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l’anno 2013, 3 milioni di euro per l’anno 2014, 5 milioni di euro per l’anno 2015, 8,7 milioni di euro per l’anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 5:
i commi 1 e 2 sono soppressi;
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorita’ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)»;
il comma 4 e’ soppresso;
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. All’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. L’Autorita’ e’ organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita’, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonche’ di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunita’ di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e’ nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell’Autorita’ non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’Autorita’. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica”».
All’articolo 6:
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente
«3-bis. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Per le finalita’ di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ incrementata:
a) per l’area funzionale di un numero di unita’ pari al numero di unita’ di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
b) per l’area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unita’ di personale, come individuato dal predetto decreto”»;
al comma 4, capoverso lettera a):
al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «Autorita’ garante per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita’ garante della concorrenza e del mercato»;
al secondo periodo, le parole: «del suo finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal suo funzionamento»;
al quarto periodo, le parole: «nell’ambito delle risorse di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell’ambito delle predette risorse» e dopo le parole: «il necessario supporto» sono inserite le seguenti: «operativo-logistico,»;
dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. All’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “di cui al medesimo comma 5” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ alle altre strutture dell’Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unita’ per l’area funzionale e due per l’area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ incrementata di due posizioni per l’area dirigenziale di seconda fascia, nonche’ di un numero di posti corrispondente alle unita’ di personale trasferito”».
All’articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: «ad accedere» sono inserite le seguenti: «, anche se non piu’ sottoposti allo speciale programma di protezione,»;
alla lettera b), capoverso 2-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non piu’ sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita’ ed entita’ economica dei benefici gia’ riconosciuti e alle cause e modalita’ della revoca del programma di protezione»;
al comma 5, la parola: «strutturali» e’ sostituita dalla seguente: «strumentali»;
al comma 6:
al secondo periodo, dopo le parole: «e’ obbligata ad assumere» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori delle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l’articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d’obbligo»;
al comma 9, le parole da: «, anche in deroga» fino alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Al primo comma dell’articolo 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole: “o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio” sono sostituite dalle seguenti: “o in quiescenza”.
9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. Il regolamento previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonche’ gli atti compiuti nella sua vigenza.
9-quinquies. All’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta”.
9-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell’ente “Poste Italiane” in societa’ per azioni, le stesse si applicano alla societa’ Poste italiane Spa e a tutte le societa’ nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle societa’ con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attivita’ di corriere espresso».
All’articolo 8:
al comma 2, le parole: «In prima applicazione,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all’indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «euro 5.306.423» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.003.130» e le parole: «e di euro 39.798.173» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 40.826.681»;
al comma 4, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016» e le parole: «26 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2012»;
al comma 5, le parole: «e a euro 74.155.690» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 73.127.182»;
al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2001,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,»;
dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
«7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie».
Dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Disposizioni riguardanti l’Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 6-bis e’ abrogato;
b) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, le parole da: “espressamente indicate” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “individuate ai sensi dell’articolo 13”;
c) all’articolo 13:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita’ di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.”;
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio’ risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell’articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e’ approvato l’elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l’obbligo di risposta di cui all’articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 11, comma 2, le unita’ di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7”;
3) al comma 4, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 3-ter”;
d) all’articolo 16:
1) al comma 1, dopo le parole: “ed affini,” sono inserite le seguenti: “con esperienza internazionale,”;
2) al comma 2, le parole: “all’art. 17” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,”.
2. Nelle more dell’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, e’ prorogata l’efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013, nonche’ l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all’elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l’obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l’anno 2013 configura violazione dell’obbligo di risposta, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell’Istituto nazionale di statistica e’ adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».
All’articolo 9:
il comma 2 e’ soppresso;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: “negli Stati nei quali hanno sede” sono aggiunte le seguenti: “e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”;
b) all’articolo 13, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Il personale dell’area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto”.
2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all’articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: “addetto presso istituto italiano di cultura” sono inserite le seguenti: “, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente”»;
al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
Nel Capo II, dopo l’articolo 9 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri). – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 170 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Se destinato all’estero ai sensi dell’articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche’ al primo comma dell’articolo 200”;
b) l’articolo 199 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 199 (Contributo per il trasporto degli effetti). – 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all’articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo e’ rapportata all’indennita’ spettante a norma dell’articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell’articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all’estero che e’ richiamato in Italia. Tale misura e’ pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita’ a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed e’ stabilita secondo la seguente parametrazione:
a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 puo’ essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 e’ corrisposto nella misura del 75 per cento all’atto dell’assunzione di servizio presso una sede all’estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante e’ corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all’estero presso la quale il dipendente e’ trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l’Amministrazione centrale, tale attestazione e’ sostituita da un’attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente e’ trasferito. La sede all’estero rilascia l’attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l’attestazione rilasciata dalla sede all’estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota gia’ pagata all’atto dell’assunzione di servizio e’ recuperata a cura dell’Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all’estero o ad uffici ubicati nella stessa citta’, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu’ elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all’estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilita’ di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennita’ di base per le quali il contributo di cui al comma 1 puo’ essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall’applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
c) l’articolo 200 e’ abrogato;
d) all’articolo 201, dopo la parola: “domestici”, le parole:
“nonche’ per i trasporti di cui all’articolo 199” sono soppresse;
e) al secondo comma dell’articolo 202, dopo la parola: “domestici”, le parole: “ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti” sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’articolo 10:
al comma 1, le parole: «119, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «119, quinto comma»;
al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) puo’ avvalersi, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche’ per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita’ di attuazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
al comma 3:
all’alinea, la parola: «relativi» e’ sostituita dalle seguenti:
«della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente»;
alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attivita’ di» sono inserite le seguenti: «valutazione e»;
alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni» e le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati soggetti pubblici di settore»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull’attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita’, della tempestivita’, dell’efficacia e della trasparenza delle attivita’ di programmazione e attuazione degli interventi»;
la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) puo’ assumere le funzioni dirette di autorita’ di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonche’ nelle ipotesi previste dalla lettera d)»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «prevedendo altresi’ forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi» sono soppresse;
al comma 4, dopo il quinto periodo e’ inserito il seguente:
«All’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia e’ assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 5, sesto periodo, le parole: «in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dal servizio»;
al comma 9 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi»;
dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall’applicazione dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all’attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi»;
i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. In casi eccezionali, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, puo’ assumere le funzioni dirette di autorita’ di gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonche’ nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche al fine di individuare le piu’ idonee forme di collaborazione per l’esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».
All’articolo 11:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi’ tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita’ di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3.Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e’ necessario estendere il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis”»;
al comma 2, dopo la parola: «rifiuti», ovunque ricorre, e’ inserita la seguente: «speciali» e dopo le parole: «a titolo professionale» sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita’ di una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio»;
dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;
al comma 7, capoverso 4-bis:
dopo la parola: «semplificazioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «e l’ottimizzazione»;
al primo periodo, dopo le parole: «alla semplificazione» sono inserite le seguenti: «e all’ottimizzazione»;
al secondo periodo, le parole da: «sono finalizzate» fino a: «per gli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono finalizzate ad assicurare un’efficace tracciabilita’ dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio’ non intralci la corretta tracciabilita’ dei rifiuti ne’ comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario»;
al comma 8:
al primo periodo, dopo le parole: «alle semplificazioni» sono inserite le seguenti: «e all’ottimizzazione» e dopo le parole:
«operative le semplificazioni» sono inserite le seguenti: «e l’ottimizzazione»;
al secondo periodo, le parole: «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operativita’»;
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «delle semplificazioni» sono inserite le seguenti: «, dell’ottimizzazione»;
al comma 10 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. I commi 1 e 1-bis dell’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita’ di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita’:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita’ agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del ‘circuito organizzato di raccolta’ di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita’ di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attivita’;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione”.
12-ter. All’articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “I soggetti di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),”.
12-quater. All’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:”.
12-quinquies. All’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e’ inserito il seguente:
“19-bis. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’articolo 183″»;
al comma 13:
al secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI» sono inserite le seguenti: «comprendente, oltre ai soggetti gia’ partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato»;
dopo il comma 14 e’ aggiunto il seguente:
«14-bis. Al fine di ottimizzare l’impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche’ di migliorare l’efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilita’, all’articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: “articolazioni centrali” sono inserite le seguenti: “e periferiche”. All’attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All’articolo 12:
al comma 1, le parole: «sentita l’ARPA della regione Puglia,» sono soppresse, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilita’ ambientale» sono inserite le seguenti: «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» e dopo le parole:
«valutazione d’impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,»;
al comma 2, le parole: «sentiti l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e» sono sostituite dalla seguente:
«sentita»;
al comma 4 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All’articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto societa’, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche’ quote azionarie o liquidita’ anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita’ e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorita’ giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita’ l’autorita’ giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo’ nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa’ che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”.
5-ter. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Al commissario e’ attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell’impresa soggetta a commissariamento”.
5-quater. L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell’impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonche’ i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
5-quinquies. L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarita’ dei medesimi resta in capo all’impresa commissariata».
Dopo l’articolo 12 e’ inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potesta’ attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche’ ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».