Decreto Legge n. 7 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2005

Il Decreto Legge n. 7 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2005 contiene indicazioni a regolamentazione della mobilità esterna dei pubblici dipendenti, tra amministrazioni pubbliche e tra queste e il settore privato.
Precisamente, nell’articolo n. 5, denominato “Interventi per la mobilita’ dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”, si dispone che le P.A. potranno contrattare i distacchi temporanei di personale al loro interno in base a specifici protocolli d’intesa, con i quali si regolano sia le funzioni, sia le modalità d’inserimento del personale. I protocolli, inoltre, definiranno quale amministrazione dovrà sostenere l’ impegno economico.
La norma regola per la prima volta i distacchi temporanei.
Sono interessati anche le Regioni e gli Enti locali, nonché gli Enti pubblici non economici, mentre sono escluse le Authorities e gli organi costituzionali

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7

“Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonche’ per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005
(Rettifica G.U. n. 26 del 2 febbraio 2005)

 

 Art. 1.
Disposizioni per l’università

1. I programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e’ ridotto ad un anno.

Art. 2.
Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.

3. In attesa del riordino dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell’Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

Art. 3.
Interventi per i beni e le attività culturali

1. Per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e’ destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all’organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

Art. 4.
Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche’ per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, e’ autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l’anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l’affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell’articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5.
Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Il comma 7 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere
per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

Art. 6.
Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell’Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale e’ prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

c) il comma 4-quater e’ sostituito dal seguente:
«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell’esecuzione dell’opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l’onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera b) dell’articolo 17, nonche’ alle lettere a) e b) dell’articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;
2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;
3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l’esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche’ per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

b) dopo l’allegato 2, sono inseriti quelli di cui all’allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo, nei casi in cui ne e’ previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all’articolo 1-bis, comma 10, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 1-bis.

Art. 8.
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari a € 29.248.636 per l’anno 2005, € 44.366.700 per l’anno 2006 ed € 40.828.223 per l’anno 2007, ed € 16.247.604 per l’anno 2008, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

                                                                  Allegato
                         (previsto dall’articolo 7, comma  1, lettera b);
                                tabelle di cui all’articolo 1, comma 300,
                                    della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

                                                            Allegato 2-bis
                                                  (articolo 1, co
mma 300)

      1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
      1.  L’importo  di  ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
    catastale  stabilito  in  misura  fissa di lire 250.000, pari ad euro
    129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e’
    elevato a 168,00 euro.
      2.  Alla  tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico delle
    disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
    seguenti modifiche:
        a) nelle  note  all’articolo  5  le  parole:  «lire 100.000» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;
        b) nell’articolo 7, comma 1, lettera f):
        1)  al  punto  1),  lettera  a),  le  parole:  «L.  105.000» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;
        2)  al  punto  1),  lettera  b),  le  parole:  «L.  210.000» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;
        3)  al  punto  2),  lettera  a),  le  parole:  «L.  600.000» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;
        4)  al  punto  2),  lettera  b),  le  parole:  «L.  900.000» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;
        5)  al  punto  2),  lettera  c),  le  parole: «L. l.200.000» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;
        6)  al  punto  2),  lettera  d),  le  parole: «L. 1.500.000» sono
    sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;
        7)  al  punto  3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle
    seguenti: «euro 5.055,00».
   
                                                           Allegato 2-ter
                                                  (articolo 1, comma 300)

            1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative
   
    1.  Elenco  degli  importi  aggiornati  delle tasse sulle concessioni
          governative
   
   
    Articolo   Indicazione degli atti soggetti a tassa      Ammontare
                                                           delle tasse
                                                             in euro
   
                  Titolo II
              Pubblica sicurezza      |
    ———————————————————————
    4 1. Licenza di porto di pistole, |
    rivoltelle o pistole automatiche, |
    armi lunghe da fuoco e bastoni    |
    animati (articolo 42 del testo    |
    unico 18 giugno 1931, n. 773 ed   |
    articoli 74 e 79 del regolamento  |
    6 maggio 1940, n. 635)            |115,00
    ———————————————————————
    5 1. Licenza di porto di fucile   |
    anche per uso di caccia (legge    |
    11 febbraio 1992, n. 157,         |
    articolo 22): tassa di rilascio,  |
    di rinnovo e annuale….          |168,00
    ———————————————————————
    6 1. Autorizzazione all’esercizio |
    di case da gioco: tassa di        |
    rilascio e per ogni anno di       |
    validità                          |539.200,00
    ———————————————————————
    7 1. Licenza per l’esercizio di   |
    attività relative a metalli       |
    preziosi(articolo 127 del testo   |
    unico 18 giugno 1931, n. 773 e    |
    articolo 244, primo comma, del    |
    regolamento 6 maggio 1940, n.     |
    635): tassa di rilascio e per il  |
    rinnovo:                          |
    ———————————————————————
    a) fabbricanti di oggetti preziosi|
    ed esercenti di industrie o arti  |
    affini….                        |404,00
    ———————————————————————
    b) commercianti e mediatori di    |
    oggetti preziosi, nonche’         |
    fabbricanti, commercianti ed      |
    esercenti stranieri che intendono |
    esercitare nello Stato il         |

    commercio di oggetti preziosi da  |
    essi importati                    |270,00
    ———————————————————————
    c) agenti, rappresentanti,        |
    commessi viaggiatori e piazzisti  |
    dei fabbricanti, commercianti ed  |
    esercenti stranieri di cui alla   |
    lettera b), che esercitano nello  |
    Stato il commercio di preziosi    |81,00
    ———————————————————————
    d) cesellatori, orafi e           |
    incastratori di pietre            |
    preziose….                      |81,00
    ———————————————————————
    e) fabbricanti e commercianti di  |
    articoli con montature o          |
    guarnizioni in metalli preziosi   |202,00
    ———————————————————————
            TITOLO III
               Pesca                  |
    ———————————————————————
    8 1. Licenza per la pesca         |
    professionale marittima           |
    (articolo 4 della legge           |
    17 febbraio 1982, n. 41): per ogni|
    unità adibita                     |404,00
    ———————————————————————
               TITOLO IV
               Proprietà   
      industriale e intellettuale     |
    ———————————————————————
    9 1. Brevetti per invenzioni      |
    industriali (regio decreto        |
    29 giugno 1939, n. 1127; decreto  |
    del Presidente della Repubblica   |
    26 febbraio 1968, n. 849; decreto |
    del Presidente della Repubblica   |
    22 giugno 1979, n. 338):          |
    ———————————————————————
    a) per la domanda di brevetto e   |
    lettera di incarico               |54,00
    ———————————————————————
    b) per la pubblicazione e stampa  |
    delle descrizioni, riassunto e    |
    tavole di disegno:                |
    ———————————————————————
    1) se la descrizione, riassunto   |
    e tavole di disegno non superano  |
    le 10 pagine                      |67,00
    ———————————————————————
    2) se la descrizione, riassunto e |
    tavole di disegno superano le 10, |
    ma non le 20 pagine               |101,00
    ———————————————————————
    3) se la descrizione, riassunto   |
    e tavole di disegno superano le   |
    20 pagine, ma non 50 pagine       |236,00
    ———————————————————————
    4) se la descrizione, riassunto e |
    tavole di disegno superano le 50  |
    pagine, ma non 100 pagine         |472,00
    ———————————————————————
    5) se la descrizione, riassunto   |
    e tavole di disegno superano le   |
    100 pagine                        |809,00
    ———————————————————————
    c) per mantenere in vita il       |
    brevetto:                         |
    ———————————————————————
      primo anno                      |17,00
    ———————————————————————
      secondo anno                    |34,00
    ———————————————————————
      terzo anno                      |40,00
    ———————————————————————
      quarto anno                     |47,00
    ———————————————————————
      quinto anno                     |61,00
    ———————————————————————
      sesto anno                      |88,00
    ———————————————————————
      settimo anno             &
nbsp;      |121,00
    ———————————————————————
      ottavo anno                     |168,00
    ———————————————————————
      nono anno                       |202,00
    ———————————————————————
      decimo anno                     |236,00
    ———————————————————————
      undicesimo anno                 |337,00
    ———————————————————————
      dodicesimo anno                 |472,00
    ———————————————————————
      tredicesimo anno                |539,00
    ———————————————————————
      quattordicesimo anno            |607,00
    ———————————————————————
      quindicesimo anno e successivi  |741,00
    ———————————————————————
      2. Licenza obbligatoria su      |
    brevetti per invenzioni           |
    industriali (leggi e decreti      |
    citati nel comma 1):              |
    ———————————————————————
    a) per la domanda                 |539,00
    ———————————————————————
    b) per la concessione             |1.820,00
    ———————————————————————
      3. Trascrizione di atti relativi|
    ai brevetti (leggi e decreti      |
    citati nel comma 1): per ogni     |81,00
    brevetto                          |
    ———————————————————————
    9-bis 1. Privativa per nuove      |
    varietà vegetali:                 |
    ———————————————————————
     a) tassa di domanda, comprensiva |
    della tassa di pubblicazione e di |
    quella per la protezione          |
    provvisoria (prima della          |
    concessione)                      |236,00
    ———————————————————————
     b) tassa per il mantenimento in  |
    vita della privativa (dalla       |
    concessione della privativa):     |
    ———————————————————————
      1                               |101,00
    ———————————————————————
      2                               |135,00
    ———————————————————————
      3                               |168,00
    ———————————————————————
      4                               |202,00
    ———————————————————————
      5                               |236,00
    ———————————————————————
      6                               |270,00
    ———————————————————————
      7                               |303,00
    ———————————————————————
      8                               |337,00
    ———————————————————————
      9                               |371,00
    ———————————————————————
     10                               |404,00
    ———————————————————————
     11                               |438,00
    ———————————–
———————————-
     12                               |472,00
    ———————————————————————
     13                               |505,00
    ———————————————————————
     14                               |539,00
    ———————————————————————
     15                               |573,00
    ———————————————————————
     16                               |607,00
    ———————————————————————
     17                               |640,00
    ———————————————————————
     18                               |674,00
    ———————————————————————
     19                               |708,00
    ———————————————————————
     20 e successive…..             |741,00
    ———————————————————————
     2. Tasse per le licenze          |
    obbligatorie su privative per     |
    nuove varietà vegetali:           |
    ———————————————————————
    a) per la domanda                 |539,00
    ———————————————————————
    b) per la concessione             |1.820,00
    ———————————————————————
      3. Tasse per le trascrizioni di |
    atti relativi alle privative per  |
    nuove varietà vegetali:           |
    ———————————————————————
    per ogni privativa                |81,00
    ———————————————————————
    per la lettera di incarico        |34,00
    ———————————————————————
      4. La tassa di domanda per nuova|
    varietà vegetale, comprensiva     |
    della tassa di pubblicazione e di |
    quella di protezione provvisoria, |
    non e’ rimborsabile.              |
    ———————————————————————
    10.1. Brevetto per modelli di     |
    utilità:                          |
    ———————————————————————
    a) per domanda di brevetto        |34,00
    ———————————————————————
    b) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e’ pagata in un’unica |
    soluzione                         |674,00
    ———————————————————————
    c) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e’ invece pagata in   |
    due rate:                         |
    ———————————————————————
    1) rata per il primo quinquennio  |337,00
    ———————————————————————
    2) rata per il secondo quinquennio|674,00
    ———————————————————————
    d) per la domanda di licenza      |
    obbligatoria                      |337,00
    ———————————————————————
    e) per la concessione della       |1.348,00  
    licenza                           |
    ———————————————————————
      2. Brevetto per modelli         |
    e disegni ornamentali:            |
    ———————————————————————
    a) per la domanda di brevetto     |34,00
    ———————————————————————
    b) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e’ pagata in una unica|
    soluzione                         |674,00
    ———————————————————————
    c) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e’
invece pagata in   |
    tre rate:                         |
    ———————————————————————
      a) rata per il I quinquennio    |337,00
    ———————————————————————
      b) rata per il II quinquennio   |404,00
    ———————————————————————
      c) rata per il III quinquennio  |674,00
    ———————————————————————
    d) per il rilascio del brevetto   |
    per disegni tessili, per il quale |
    la tassa deve essere pagata       |
    annualmente, per ciascun anno     |67,00
    ———————————————————————
    e) per il rilascio del brevetto   |
    di un tutto o una serie di modelli|
    o disegni, a norma dell’articolo 6|
    del regio decreto 25 agosto 1940, |
    n. 1411, se la tassa e’ pagata in |
    un’unica soluzione                |1.348,00
    ———————————————————————
    f) per il rilascio del brevetto   |
    di un tutto o una serie di modelli|
    o disegni, a norma dell’articolo 6|
    del regio decreto 25 agosto 1940, |
    n. 1411, se la tassa e’ invece    |
    pagata in tre rate:               |
    ———————————————————————
    1) rata per I quinquennio         |404,00
    ———————————————————————
    2) rata per il II quinquennio     |674,00
    ———————————————————————
    3) rata per il III quinquennio    |1.011,00
    ———————————————————————
    g) per il rilascio del brevetto   |
    di un tutto o una serie di disegni|
    tessili a norma dell’articolo 6   |
    del regio decreto 25 agosto 1940, |
    n. 1411, per i quali la tassa deve|
    essere pagata annualmente, per    | 
    ciascun anno                      |101,00
    ———————————————————————
      3. Brevetto per modelli di      |
    utilità e brevetto per modelli e  |
    disegni ornamentali:              |
    ———————————————————————
    a) per la lettera d’incarico      |34,00
    ———————————————————————
    b) per il ritardo nel pagamento   |
    delle rate quinquennali della     |
    tassa di concessione (entro il    |
    semestre)                         |81,00
    ———————————————————————
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento o di costituzione di|
    diritti di garanzia               |81,00
    ———————————————————————
    11 1. Registrazione per marchi    |
    d’impresa (articoli da 36 a 40 del|
    regio decreto 21 giugno 1942, n.  |
    929):                             |
    ———————————————————————
     a) per la domanda di primo       |
    deposito                          |34,00
    ———————————————————————
     b) per il rilascio dell’attestato|
    di primo deposito o di quello di  |
    rinnovazione:                     |
    ———————————————————————
       1)riguardante generi di        |
         una sola classe              |67,00
    ———————————————————————
       2) per ogni classe in più      |34,00
    ———————————————————————
      2. Registrazione per marchi     |
    collettivi:                       |
    ———————————————————————
    a) per la domanda di primo        |
    deposito                          |135,00
    ———————————————————————
    b) per il rilascio dell’attestato |
    di primo deposito o di quello di  |
    rinnovazione riguardante generi di|
    una o più classi                  |202,00
    ———————————————————————
      3. Domanda di registrazione     |
    internazionale del marchio o di   |
    rinnovazione                      |135,00
    ————————————————-
——————–
      4. Registrazioni per marchi     |
    d’impresa o per marchi collettivi,|
    nazionali o internazionali:       |
    ———————————————————————
    a) per lettera di incarico        |34,00
    ———————————————————————
    b) per il ritardo nella           |
    rinnovazione della registrazione  |
    (entro il semestre)               |34,00
    ———————————————————————
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento                     |81,00
    ———————————————————————
    12 1. Registrazione delle         |
    topografie dei prodotti a         |
    semiconduttori (legge 21 febbraio |
    1989, n. 70):                     |
    ———————————————————————
    a) per la domanda                 |1.011,00
    ———————————————————————
    b) per la registrazione           |809,00
    ———————————————————————
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento o di costituzione di|
    diritti di garanzia               |81,00
    ———————————————————————
    13 1. Certificati complementari di|
    protezione di medicinali (legge   |
    19 ottobre 1991, n. 349) e di     |
    prodotti fitosanitari:            |
    ———————————————————————
    a) per la domanda:                |404,00
    ———————————————————————
    b) per ciascun anno di            |
    mantenimento in vita del          |
    certificato                       |1.011,00
    ———————————————————————
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento o di costituzione di|
    diritti di garanzia               |67,00
    ———————————————————————
    14 1. Registrazione di atti tra   |
    vivi che trasferiscono in tutto o |
    in parte diritti di autore o      |
    diritti connessi al loro esercizio|
    o costituiscono sugli stessi      |
    diritti di godimento o di         |
    garanzia, nonche’ di atti di      |
    divisione o di società relativi   |
    ai diritti medesimi (articolo 104 |
    della legge 22 aprile 1941, n.    |
    633) per ogni registrazione       |81,00
    ———————————————————————
      2. Deposito, con dichiarazione  |
    di riserva dei diritti, di dischi |
    fonografici o apparecchi analoghi |
    e di progetti di lavori           |
    dell’ingegneria o lavori analoghi |
    (articoli 77, 99 e 105 della legge|
    22 aprile 1941, n. 633, modificata|
    con decreto del Presidente della  |
    Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):|
    ———————————————————————
    a) per ogni disco o apparecchio   |
    analogo                           |81,00
    ———————————————————————
    b) per ogni progetto              |34,00
    ———————————————————————
                   TITOLO VI          |
              radio e televisione     |
    ———————————————————————
    17 1. Libretto di iscrizione alle |
    radiodiffusioni per la detenzione |
    di apparecchi atti o adattabili   |
    alla ricezione delle              |
    radioaudizioni o delle diffusioni |
    televisive (articolo 6 del regio  |
    decreto-legge 21 febbraio 1938, n.|
    246, convertito dalla legge       |
    4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 |
    e 2 della legge 10 febbraio 1954, |
    n. 1150; articolo 1 della legge   |
    28 maggio 1959, n. 362; articoli 2|
    e 8 della legge 15 dicembre 1967, |
    n. 1235; articolo 1 del           |
    decreto-legge 1° febbraio 1977, n.|
    11, convertito dalla legge 31     |
    marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio |
    1989, n. 171):                    |
    ———————————————————————
    a) per ogni abbonamento alle      |
    radioaudizioni             &
nbsp;      |0

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