Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime disicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischiderivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vistala legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni perl’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alleComunita’ europee – Legge comunitaria 2005», ed in particolarel’articolo 1 e l’Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulleprescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione deilavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campielettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e delladirettiva 99/92/CE, della direttiva 2003/10/CE e della direttiva2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salutedei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vistala legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezionedelle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisitoil parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nellaseduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre
Sullaproposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dellavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degliaffari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dellasalute, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, degli affari regionali e le autonomie locali eper le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1.Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, esuccessive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativon. 626 del 1994», e’ sostituito dal seguente: «Attuazione delledirettive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salutedei lavoratori durante il lavoro.».
Art. 2.
Modifica della rubrica del titolo V- bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994
1. La rubrica del titolo V-bis e’ sostituita dalla seguente:
«Protezione da agenti fisici: rumore».
2. Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e’ inserito il seguente:
«”Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-terdecies
Campo di applicazione
1.Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione deilavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivantidall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), comedefiniti dall’articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioniriguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza deilavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nelcorpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte edall’assorbimento di energia, nonche’ da correnti di contatto.
2.Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti alungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con iconduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:
a)«campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenzainferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»:limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basatidirettamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazionibiologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratoriesposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti glieffetti nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»:l’entita’ dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini diintensita’ di campo elettrico (E), intensita’ di campo magnetico (H),induzione magnetica (B) e densita’ di potenza (S), che determinal’obbligo di adottare una o piu’ delle misure specificate nel presentetitolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto deipertinenti valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera B, tabella 2.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-sexiesdecies
Identificazione dell’esposizione e valutazioni dei rischi
1.Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, ildatore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola ilivelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati inconformita’ alle norme europee standardizzate del Comitato europeo dinormalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche’ le citate norme nonavranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguardala valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratoriai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifichelinee guida individuate od emanate dalla Commissione consultivapermanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene dellavoro, di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente dellaRepubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, inalternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendoconto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricantidelle attrezzature in confonnita’ alle specifiche direttive comunitariedi prodotto.
2. A seguito della valutazione dei livelli deicampi elettromagnetici effettuata in conformita’ al comma 1, qualorarisulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcolase i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. Lavalutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 nondevono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoroaccessibili al pubblico purche’ si sia gia’ proceduto ad unavalutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazionedell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previstedalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, esiano esclusi rischi relativi
alla sicurezza.4. La valutazione,la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati edeffettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competentenell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cuiall’articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione ecalcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante deldocumento di valutazione del rischio.
5. Nell’ambito dellavalutazione del rischio di cui all’articolo 4, il datore di lavoropresta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1)interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4)incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabiliprovocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contattoo scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f)per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso dellasorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili inpubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
6.Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cuiall’articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagliarticoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento divalutazione del rischio il datore di lavoro puo’ includere unagiustificazione, per la quale data la natura e l’entita’ dei rischiconnessi con i campi elettromagnetici non e’ stata necessaria unavalutazione dei rischi piu’ dettagliata. La valutazione dei rischiviene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogniqualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata,oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendanonecessaria la sua revisione.
Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione
1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro,tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita’ di misure percontrollare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce alminimo i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
2.A seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cuiall’articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a menoche la valutazione effettuata a norma dell’articolo 49-sexiesdecies,comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superatie che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora edapplica un programma d’azione che comprenda misure tecniche eorganizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limitedi esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b)della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici diintensita’ inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c)delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campielettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi disicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione dellasalute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensita’ dell’esposizione;
g) della disponibilita’ di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3.I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione delrischio di cui all’articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti acampi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essereindicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nelcaso che dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valorilimite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusirischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate el’accesso alle stesse e’ limitato, laddove cio’ sia tecnicamentepossibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite diesposizione.
4. In nessun caso i lavoratori devono essereesposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche’,nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazionedel presente titolo i valori limite di esposizione risultino superati,il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizioneal di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause delsuperamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza lemisure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
5.A norma dell’articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misuredi cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori espostiparticolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori
1.Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore dilavoro provvede affinche’ i lavoratori esposti a rischi derivanti dacampi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentantivengano informati e formati in relazione al risultato della valutazionedei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b)all’entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e deivalori di azione di cui all’articolo 49-quindecies, nonche’ aipotenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione,misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campielettromagnetici effettuate a norma dell’articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalita’ per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione.
Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria
1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 e dall’articolo 17, efermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ilavoratori per i quali e’ stata rilevata un’esposizione superiore aivalori limite di cui all’articolo 49-quindecies, comma 1.
2. Lasorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma unavolta l’anno o con periodicita’ inferiore decisa dal medico competentecon particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili alrischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cuiall’articolo 49-sexiesdecies.
3. Nel caso in cui la sorveglianzasanitaria riveli in un lavoratore l’esistenza di un danno alla saluteil medico competente ne informa il datore di lavoro che procede adeffettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell’articolo49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio
1.Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare unacartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’artic
olo17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su richiesta,accesso ai loro dati medici personali.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
b)al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3, secondoperiodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma 2,49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
2.All’articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17, comma 1, lettere b), d),h) e l);» sono inserite le seguenti: «49-noviesdecies, comma 3,49-vicies;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1.In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, dellaCostituzione, e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005,n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardantiambiti di competenza legislativa delle regioni e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell’esercizio del poteresostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorreredalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttivaoggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelleprovince autonome nelle quali non sia ancora stata adottata lanormativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunqueefficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermirestando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, commaterzo, della Costituzione.
Art. 5.
Invarianza degli oneri
1.All’attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presentedecreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degliordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008.
Ilpresente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Pecoraro Scanio, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Lanzillotta, Ministro degli affari regionali e le autonomie locali
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato VI-bis
(previsto dall’art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici:
Correntedi contatto (I c). La corrente di contatto tra una persona e un oggettoe’ espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campoelettrico puo’ essere caricato dal campo.
Densita’ di corrente(J). E’ definita come la corrente che passa attraverso una sezioneunitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttorequale il corpo umano o una sua parte. E’ espressa in Ampere per metroquadro (A/m^2).
Intensita’ di campo elettrico. E’ una grandezzavettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particellacarica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E’ espressa inVolt per metro (V/m).
Intensita’ di campo magnetico. E’ unagrandezza vettoriale (H) che, assieme all’induzione magnetica,specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. E’espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. E’ unagrandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle carichein movimento. E’ espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e neimateriali biologici l’induzione magnetica e l’intensita’ del campomagnetico sono legate dall’equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
Densita’di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenzemolto alte per le quali la profondita’ di penetrazione nel corpo e’modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmentea una superficie, divisa per l’area della superficie in questione ed e’espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).
Assorbimentospecifico di energia (SA). Si definisce come l’energia assorbita perunita’ di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule perchilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega perlimitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microondepulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Sitratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso,del tasso di assorbimento di energia per unita’ di massa di tessutocorporeo ed e’ espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpointero e’ una misura ampiamente accettata per porre in rapporto glieffetti termici nocivi dell’esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre alvalore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valorilocali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva dienergia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizionidi esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contattocon la terra, esposto a RF dell’ordine di pochi MHz e di individuiesposti nel campo vicino di un’antenna.
Tra le grandezze sopracitate, possono essere misurate direttamente l’induzione magnetica, lacorrente di contatto, le intensita’ di campo elettrico e magnetico, ela densita’ di potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Perspecificare i valori limite di esposizione relativi ai campielettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate leseguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite diesposizione per la densita’ di corrente relativamente ai campivariabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sulsistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
* fra 1Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita’di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistemanervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite diesposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpointero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti.
Nell’intervallodi frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite diesposizione previsti si riferiscono sia alla densita’ di corrente cheal SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite diesposizione per la densita’ di potenza al fine di prevenire l’eccessivoriscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimita’della stessa.
Tabe
lla 1
Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
…omissis…
Note:
1. f e’ la frequenza in Hertz.
2.I valori limite di esposizione per la densita’ di corrente siprefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultantidall’esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testae nel torace. I valori limite di esposizione nell’intervallo difrequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nociviaccertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sonoessenzialmente istantanei e non v’e’ alcuna giustificazione scientificaper modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizionidi breve durata. Tuttavia, poiche’ i valori limite di esposizione siriferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essipossono permettere densita’ di corrente piu’ elevate in tessuticorporei diversi dal sistema nervoso centrale a parita’ di condizionidi esposizione.
3. Data la non omogeneita’ elettrica del corpo,le densita’ di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su unasezione di 1 cm ^2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4.Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densita’ dicorrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rmsper (2)^«1/2».
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campimagnetici pulsati, la massima densita’ di corrente associata agliimpulsi puo’ essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e altasso massimo di variazione dell’induzione magnetica. La densita’ dicorrente indotta puo’ essere confrontata con il corrispondente valorelimite di esposizione.
Per gli impulsi di durata la frequenza equivalente per l’applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7.La massa adottata per mediare il SAR localizzato e’ pari a ogni 10 g ditessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce ilvalore impiegato per la stima dell’esposizione. Si intende che isuddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguocon proprieta’ elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massacontigua di tessuto, si riconosce che tale concetto puo’ essereutilizzato nella dosimetria numerica ma che puo’ presentare difficolta’per le misurazioni fisiche dirette. Puo’ essere utilizzata unageometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purche’ legrandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispettoalle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizionipulsate nella gamma di. frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e peresposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitareeffetti uditivi causati da espansione termoclastica, si raccomanda unulteriore valore limite di esposizione. Tale limite e’ rappresentatodall’assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kgcalcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densita’ dipotenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di20 cm^2 e su un qualsiasi periodo di 68/f^«1,05» minuti (f in GHz) percompensare la graduale diminuzione della profondita’ di penetrazionecon l’aumento della frequenza. Le massime densita’ di potenza nellospazio, mediate su una superficie di 1 cm^2, non dovrebbero superare 20volte il valore di 50 W/m^2.
10. Per quanto riguarda i campielettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguardal’esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, e’ necessarioadottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo ingrado di analizzare le caratteristiche delle forme d’onda e la naturadelle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzateeuropee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
Ivalori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire daivalori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dallaCommissione internazionale per la protezione dalle radiazioni nonionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazionedell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
Tabella 2
Valori di azione ( art- 49-quindecies, comma 2)
[valori efficaci (rms) imperturbati];
..omissis…
Note:
1. f e’ la frequenza espressa nelle unita’ indicate nella colonna relativa all’intervallo di frequenza.
2.Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S «eq», E, H, B e I «L»devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3.Per le frequenze che superano 10 GHz, S «eq», E, H e B devono esserecalcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f^«1/05» minuti (fin GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azionedi picco per le intensita’ di campo possono essere ottenutimoltiplicando il valore efficace rms per (2)^«1/2». Per gli impulsi didurata t p, la frequenza equivalente da applicare per i valori diazione va calcolata come f = 1/(2t p).
Per le frequenze compresetra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensita’ dicampo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms)per 10^a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.
Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms)
corrispondentiper 32 nel caso delle intensita’ di campo e per 1000 nel caso delladensita’ di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quantoriguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generalel’esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, e’ necessarioadottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo ingrado di analizzare le caratteristiche delle forme d’onda e la naturadelle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzateeuropee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campielettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per lefrequenze portanti che superano 10 MHz, S e q valutato come media sulladurata dell’impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S eq, o che l’intensita’ di campo non superi di 32 volte i valori diazione dell’intensita’ di campo alla frequenza portante.