DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198

Attuazionedell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorsoper l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizipubblici. (09G0207)

Class action pubblica

(GU n. 303 del 31-12-2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 24, 76, 87, 97, 103, 113 e 117, comma secondo, lettere l) ed m) della Costituzione;

Vistala legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzataall’ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e allaefficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche’disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglionazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Vistoil Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo Unico delleleggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vistala legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante istituzione dei tribunaliamministrativi regionali, e successive modificazioni;

Visto ildecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino epotenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazionedei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attivita’ svolta dalleamministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto ildecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generalisull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionipubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia diprotezione dei dati personali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Vistoil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008,recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri inmateria pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senzaportafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Acquisital’intesa della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 12 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sullaproposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire

1.Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o lacorretta erogazione di un servizio, i titolari di interessigiuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita’ di utenti econsumatori possono agire in giudizio, con le modalita’ stabilite nelpresente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e deiconcessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta,concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini odalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori enon aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro enon oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dallaviolazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dallaviolazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per iconcessionari di servizi pubblici, dalle autorita’ preposte allaregolazione ed al controllo del settore e, per le pubblicheamministrazioni, definiti dalle stesse in conformita’ alle disposizioniin materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dallaCommissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrita’ delleamministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto esecondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27ottobre 2009, n. 150.

1-bis. Nel giudizio di sussistenza dellalesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorsestrumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delleparti intimate. 1-ter. Sono escluse dall’applicazione del presentedecreto le autorita’ amministrative indipendenti, gli organigiurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organicostituzionali nonche’ la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2.Del ricorso e’ data immediatamente notizia sul sito istituzionaledell’amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e’altresi’ comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione el’innovazione.

3. I soggetti che si trovano nella medesimasituazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine diventi giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso cheviene fissata d’ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed ilcentoventesimo giorno dal deposito del ricorso.

4. Ricorrendoi presupposti di cui al comma 1, il ricorso puo’ essere proposto ancheda associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propriassociati, appartenenti alla pluralita’ di utenti e consumatori di cuial comma 1.

5. Il ricorso e’ proposto nei confronti degli entii cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire iservizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione delricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, ilquale puo’ intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza,se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad entiulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l’integrazione delcontraddittorio.

6. Il ricorso non consente di ottenere ilrisarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cuial comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

7. Ilricorso e’ devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anched’ufficio.

Art. 2

Rapporti con lecompetenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati aisensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cuial decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Ilricorso di cui all’articolo 1 non puo’ essere proposto se un organismocon funzione di regolazione e di controllo istituito con legge stataleo regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e nonancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotteoggetto dell’azione di cui all’articolo 1, ne’ se, in relazione allemedesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degliarticoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nell’ipotesi in cuiil procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensidegli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo laproposizione del ricorso di cui all’articolo 1, il giudice diquest’ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione deipredetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicatodella sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensidei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all’articolo 1 divieneimprocedibile. In ogni altro caso, quest’ultimo deve essere riassuntoentro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui alcomma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito suigiudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimentie
‘ perento.

3. Il soggetto contro cui e’ stato proposto ilricorso giurisdizionale di cui all’articolo 1 comunica immediatamenteal giudice l’eventuale pendenza o la successiva instaurazione delprocedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi iviindicati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamenteprevisti dagli stessi commi 1 e 2.

Art. 3

Procedimento

1.Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazioneo al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni,gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffidae’ notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o delconcessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenuteopportune, individua il settore in cui si e’ verificata la violazione,l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ecura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tuttele iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Lepubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propriacompetenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffidanotificata ai sensi del presente comma.

L’amministrazione o ilconcessionario destinatari della diffida, se ritengono che laviolazione, l’omissione o il mancato adempimento sono imputabilialtresi’ ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privatoa notificare la diffida anche a questi ultimi.

2. Il ricorsoe’ proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o haprovveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Ilricorso puo’ essere proposto entro il termine perentorio di un annodalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Ilricorrente ha l’onere di comprovare la notifica della diffida di cui alcomma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonche’ didichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, dellasituazione denunciata.

3. In luogo della diffida di cui alcomma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, puo’ promuoverela risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensidell’articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se nonsi raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso e’ proponibileentro un anno dall’esito di tali procedure.

Art. 4

Sentenza

1.Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione ol’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblicaamministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruotermine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umanegia’ assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

2. Della sentenza che definisce il giudizioe’ data notizia con le stesse modalita’ previste per il ricorsodall’articolo 1, comma 2.

3. La sentenza che accoglie ladomanda nei confronti di una pubblica amministrazione e’ comunicata,dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione diregolazione e di controllo preposti al settore interessato, allaCommissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Cortedei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita’erariale, nonche’ agli organi preposti all’avvio del giudiziodisciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenticoinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettivacompetenza.

4. La sentenza che accoglie la domanda neiconfronti di un concessionario di pubblici servizi e’ comunicataall’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza inordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dallaconcessione e dalla convenzione che la disciplina.

5.L’amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionarele situazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguentiprovvedimenti di propria competenza.

6. Le misure adottate inottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale delMinistro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sitoistituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente ingiudizio.

Art. 5

Ottemperanza

1.Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazionesi applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, n. 4, delregio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

2. La sentenza diaccoglimento del ricorso di cui al comma 1 e’ comunicata allaCommissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decretolegislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche’ alla procura regionaledella Corte dei conti per i casi in cui emergono profili diresponsabilita’ erariale.

Art. 6

Monitoraggio

1.La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggiodell’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche aifini degli eventuali interventi correttivi di cui all’articolo 2, comma3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Art. 7

Norma transitoria

1.In ragione della necessita’ di definire in via preventiva gli obblighicontenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi edeconomici di cui all’articolo 1, comma 1, e di valutare l’impattofinanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, laconcreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed aiconcessionari di servizi pubblici e’ determinata, fatto salvo quantostabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o piu’ decretidel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro perla pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e di concerto, per quanto dicompetenza, con gli altri Ministri interessati.

2. In ragionedella necessita’ di definire in via preventiva gli obblighi contenutinelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cuiall’articolo 1, comma 1, e di valutare l’impatto finanziario eamministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concretaapplicazione del presente decreto alle regioni ed agli enti locali e’determinata, anche progressivamente, con uno o piu’ decreti delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281.

Art. 8

Invarianza finanziaria

1.Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto,munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficialedegli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’20 dicembre 2009.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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