DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n.124

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n.124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30
(GU n. 110 del 12-5-2004)

Capo I

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l’articolo 8;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
 
Organizzazione
Art. 1.
Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
 
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita’ di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell’osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell’interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all’articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all’articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonche’ dei prefetti in sede. Resta altresi’ ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 2.
Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita’ ispettive
 
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e’ istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita’ ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata: «Direzione generale».
2. La direzione generale fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, direttive operative e svolge l’attivita’ di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare l’esercizio unitario della attivita’ ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonche’ l’uniformita’ di comportamento degli organi di vigilanza nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1, un’attivita’ di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale convoca, almeno quattro volte all’anno, i presidenti delle Commissioni regionali di coordinamento della attivita’ di vigilanza, di cui all’articolo 4, al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni elemento di conoscenza utile all’elaborazione delle direttive in materia di attivita’ di vigilanza.
 
Art. 3.
Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza
 
1. Qualora si renda opportuno coordinare a livello nazionale l’attivita’ di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell’articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca la Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza di cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonche’ le priorita’ degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e’ composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita’ di presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore generale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale dell’Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso l’ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi’ invitati il comandante generale dell’Arma dei carabinieri ed il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza puo’ essere attribuito il compito di definire le modalita’ di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all’articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell’articolo 2, esercita un’attivita’ di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita’ di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
 
Art. 4.
Coordinamento regionale dell’attivita’ di vigilanza
 
1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell’INPS e dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l’attivita’ di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le
direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l’attivita’ di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell’articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro e’ composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell’INPS; dal Direttore regionale dell’INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l’emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi’ invitati uno o piu’ dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ed il comandante regionale dell’Arma del carabinieri.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza convoca, almeno sei volte all’anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all’elaborazione delle direttive in materia di attivita’ di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita’ di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
 
Art. 5.
Coordinamento provinciale dell’attivita’ di vigilanza
 
1. La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell’INPS e dell’INAIL, coordina l’esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a razionalizzare l’attivita’ di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di interventi ed uniformarne le modalita’ di esecuzione. A tale fine, le direzioni provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l’attivita’ di tutti gli organi impegnati nell’azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, forniscono, in conformita’ con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale di cui all’articolo 3, indicazioni utili ai fini dell’orientamento dell’attivita’ di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi’ invitati il Comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita’ trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati della attivita’ ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita’ di analisi e ricerca delle citate Commissioni provinciali per l’emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita’ di missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
 
Art. 6.
Personale ispettivo
 
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita’ di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’INPS, dell’INAIL, dell’ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attivita’ di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.
Capo II
 
Art. 7.
Vigilanza 1.
 
Il personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attivita’ di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell’articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attivita’ previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 8.
 Prevenzione e promozione
 
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attivita’ di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche’ alle novita’ legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attivita’ il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita’ ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore rico
rrenza, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalita’ per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d’intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attivita’ di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e’ definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l’azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 5. Le attivita’ di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.
 
Art. 9.
Diritto di interpello
 
1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale.
 
Art. 10.
 Razionalizzazione e coordinamento della attivita’ ispettiva
 
1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e’ istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonche’ informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalita’ di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all’attivita’ di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu’ efficiente organizzazione dell’attivita’ ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d’intesa con le Direzioni regionali dell’INPS e dell’INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l’ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e’ adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell’articolo 2, esercita un’attivita’ di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
 
Art. 11.
Conciliazione monocratica
 
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente puo’, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonche’ il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro da’ seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa puo’ aver luogo nel corso della attivita’ di vigilanza qualora l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l’ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell’attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.
Art. 12.
Diffida accertativa per crediti patrimoniali
 
1. Qualora nell’ambito dell’attivita’ di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. 2.
Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo’ promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terz
o del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 e’ ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l’esecutivita’ della diffida.
Capo III
 
Art. 13.
Diffida
 
1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e’ ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell’importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3, e’ esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell’assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.
Art. 14.
Disposizioni del personale ispettivo
 
 1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e’ am-messo ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutivita’ della disposizione.
 
Art. 15.
Prescrizione obbligatoria
 
1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e’ affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L’articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e’ a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione.
Capo IV
 
Art. 16.
Ricorso alla direzione regionale del lavoro
 
1. Nei confronti della ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui all’articolo 22 della medesima legge, e’ ammesso ricorso in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi dell’articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed e’ deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutivita’ dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui all’articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
 
Art. 17.
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
 
1. Presso la direzione regionale del lavoro e’ costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell’INPS e dal Direttore regionale dell’INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita’ di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutivita’ dell’ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.
Capo V
 
Art. 18.
Risorse umane, finanziare e strumentali
 
1. L’idoneita’ allo svolgimento dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l’altro, alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro, sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei limiti delle risorse destinate alle predette finalita’ dalla legislazione vigente.
 
Art. 19.
Abrogazioni
 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
 
Art. 20.
Invarianza degli oneri e disposizione finale
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi’ 23 aprile 2004
 CIAMPI
 
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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