Legge 27/03/2001 n.97

L 27/03/2001 n.97 – Vigente alla G.U. 12/07/2003 n. 160

CODICE DI PROCEDURA PENALE
LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 80). – Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
(Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1. All’articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis). (1)
b) (Omissis). (2)
c) (Omissis). (3)
(1) Modifica la rubrica dell’art. 653 del c.p.p.
(2) Modifica il comma 1 dell’art. 653 del c.p.p.
(3) Aggiunge il comma 1-bis all’art. 653 del c.p.p.
Articolo 2
(Modifica all’articolo 445 del codice di procedura penale).
1. (Omissis). (1)
(1) Modifica il comma 1, secondo periodo, dell’art. 445 del c.p.p.
Articolo 3
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva l’applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l’amministrazione, sentito l’interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell’interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo, l’amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.
5. (Omissis). (1)
(1) Aggiunge il comma 1-bis all’art. 133, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 4
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. (1)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza del 3 maggio 2002, n. 145, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
Articolo 5
(Pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
3. (Omissis). (3)
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale.
(1) Aggiunge il numero 5-bis) al primo comma dell’art. 19 del codice penale.
(2) Inserisce l’art. 32-quinquies, dopo l’art. 32-quater del codice penale.
(3) Aggiunge un comma all’art. 3, l. 9 dicembre 1941, n. 1383.
Articolo 6
(Disposizioni patrimoniali).
1. (Omissis). (1)
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
3. (Omissis). (2)
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
(1) Inserisce l’art. 335-bi
s, dopo l’art. 335 del codice penale.
(2) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 321 del c.p.p.
Articolo 7
(Responsabilità per danno erariale).
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 8
(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
Articolo 9
(Estensione dell’articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell’interesse del danneggiato).
1. (Omissis). (1)
(1) Modifica il comma 1 dell’art. 652 del c.p.p.
Articolo 10
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. (1)
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2002, n. 394, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore.
Articolo 11
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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