Legge 27 luglio 2004, n. 186

Legge 27 luglio 2004, n. 186

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004 – Supplemento Ordinario n. 131

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Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

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Legge di conversione

 

 

Art. 1.

(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore)

    1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, all’articolo 5, commi 2 e 3, e all’articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

    2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
    3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:

        a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;

        b) sport;
        c) proprietà letteraria e diritto d’autore.

    4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.

    5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
    6. All’articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
    7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

        b) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
        c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
        d) all’articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

    8. All’articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

    9. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
    10. Il termine di cui all’articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.
    11. All’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: «entro un anno» ed «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» ed «entro tre anni».
    12. All’articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All’articolo 1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
    13. All’articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: «nonchè» è sostituita dalle seguenti: «ma non».

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

    1. All’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 4.

(Modifica dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

    1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

 

 

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2004 – Supplemento Ordinario n. 131

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

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Art. 1.
Validita’ di contratti di lavoro

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del co
mparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 – tra l’INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di eta’ al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. (Comma soppresso).

4-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 1-bis.
Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.

 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell’adeguamento dell’indennita’ prevista dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 e’ inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale gia’ promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianita’ eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, gia’ incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, e’ inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, e’ escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se e’ stato gia’ valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e’ di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive e’ sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e’ inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l’anzianita’ maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianita’ e’ attribuita, secondo le modalita’ di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalita’ di cui all’articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.

10. E’ determinata al 31 dicembre 2002 un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita’ giuridica rideterminata all’anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, e’ stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l’anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all’aliquota ordinaria gia’ determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all’anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianita’ di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall’anno 2004 e fino all’anno 2020 compreso e’ fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, puo’ espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e’ corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e’ corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell’anzianita’ di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell’ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.

19. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l’anno 2004, in euro 41.778.570 per l’anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall’
anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

Art. 1-ter.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: “del ruolo unico” sono sostituite dalle seguenti: “dei ruoli di cui all’articolo 23

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