DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1992, n. 300
Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(GU n. 123, del 27-05-1992.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle attività private, soggette nella vigente disciplina al previo conseguimento di autorizzazioni o di altri atti di consenso, che possano essere intraprese a seguito di denuncia di inizio da parte dell’interessato;
Visto, altresì, l’art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad apposito regolamento la determinazione dei casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, nulla osta, o altro atto di assenso comunque determinato, si considera accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine fissato;
Ritenuto, a tal fine, di procedere all’emanazione di un unico regolamento;
Visto l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato, tra l’altro, delegato ad esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e a provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentite le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 22 e 30 gennaio 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 1992;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni.
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2.
Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l’esercizio di un’attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell’attività stessa, da parte dell’interessato, all’amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.
2. Le attività di cui al comma 1, con l’indicazione della fonte normativa e dell’amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Sono elencate nella tabella A le attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attività cui può darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attività. Sono elencate nella tabella C le attività al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge.
Art. 3.
Domanda del richiedente.
1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.
3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l’amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.
4. Nel caso in cui l’amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.
5. All’atto della presentazione della denuncia o della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all’art. 8, comma 2, della legge.
6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l’amministrazione comunica all’interessato le indicazioni di cui all’art. 8, comma 2, della legge.
Art. 4.
Silenzio-assenso.
1. L’atto di assenso di cui all’art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell’atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.
2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all’emanazione di un provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L’interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell’amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalità o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.
Art. 5.
Termini.
1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall’amministrazione, fatto salvo il disposto dell’art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell’interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall’art. 3, comma 2.
2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.
Art. 6.
Integrazioni e modifiche del presente regolamento.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l’attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.
Art. 7.
Pubblicità.
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicità al testo e all’elenco delle attività, assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all’art. 4 della legge.
Tabella A
Attività |
Autorità competente |
Detenzione, commercio ed allevamento colombi viaggiatori (Legge 13 dicembre 1928, n. 3086, art. 2). | Ministro interno |
Mutamento orario funzionamento scuole non statali d’istruzione secondaria e artistica meramente private (Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4;D.Lgs.Lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4). | Ministro pubblica istruzione |
Passaggio di gestione di istituzioni scolastiche meramente private d’istruzione secondaria ed artistica (Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4;D.Lgs.Lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4). | Ministro pubblica istruzione |
Trasferimento sede scuole non statali d’istruzione secondaria ed artistica meramente private (Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4;D.Lgs.Lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4). | Ministro pubblica istruzione |
Mutamento rappresentante legale persona giuridica che gestisce istituzioni scolastiche meramente private (Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4; D.Lgs.Lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4). | Ministro pubblica istruzione |
Insegnamento in scuole non statali da parte dei docenti di ruolo di scuole | Preside |
secondarie statali fino al raggiungimento di 24 ore settimanali di lezione (D.P.R. | Provveditore agli studi |
31 maggio 1974, n. 417, artt. 91-92; Circolare min. 6 settembre 1975, n. 241). | |
Funzionamento di scuole materne non statali (R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, art. | Direttore didattico |
37-45; R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, artt. 122-127). | Provveditore agli studi |
Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia (Legge 30 ottobre 1940, n. 1636, artt. 1-2; D.Lgs.Lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4, comma 2). | Ministro pubblica istruzione |
Assolvimento obbligo scolastico tramite «scuola paterna» (Legge 31 dicembre | Direttore didattico |
1962, n. 1859, art. 8). | Preside |
Svolgimento lezioni private ad alunni (esclusi quelli della propria scuola) | Direttore didattico |
(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 89). | Preside |
Prosecuzione degli studi da parte di alunni italiani presso scuole straniere funzionanti in Italia (Legge 15 marzo 1986, n. 69, articolo unico). | Ministro pubblica istruzione |
Agibilità per l’esercizio di attività teatrali, senza fini di lucro, da parte di complessi dilettantistici (D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153, artt. 1-2; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7). | Ministro turismo |
Esercizio di attività circense e spettacolo viaggiante (Legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 6; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7). | Ministro turismo |
Agibilità per l’esercizio attività teatrali da parte di compagnie professionali (D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153, artt. 1-2; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7). | Ministro turismo |
Tabella B
Attività |
Autorità competente | Termine per inizio attività |
Fecondazione equina ed istituzione e rinnovo di stazioni di monta (Legge 3 febbraio 1963, n. 127, art. 10; D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618, art. 1 e seguenti). | Ministro agricoltura |
180 gg |
Importazione di materiale sementiero per uso sperimentale (Legge 20 novembre 1971, n. 1096, art. 37). | Ministro agricoltura |
120 gg |
Importazione di materiale sementiero per uso di moltiplicazione (Legge 20 novembre 1971, n. 1096, art. 37). | Ministro agricoltura |
90 gg |
Importazione di vegetali e prodotti vegetali in applicazione di norme fitosanitarie (Legge 18 giugno 1931, n. 987, art. 8). | Ministro agricoltura |
90 gg |
Produzione e/o imbottigliamento di aceto (D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, artt. 42-43; D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773, art. 2). | Ministro agricoltura |
90 gg |
Produzione di vini spumanti gassificati (D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 13). | Ministro agricoltura |
90 gg |
Processi fisici di deacidificazione degli olii di oliva (Legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 2). | Ministro agricoltura |
60 gg |
Operazioni a premio con offerta di regalo a tutti coloro che acquistano una data merce (R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, artt. 43-44 e 59). | Ministro finanze |
30 gg |
Produzione e commercio di mangimi(Legge 15 febbraio 1963, n. 281, artt. 4-5; Legge 8 marzo 1968, n. 399, artt. 3-4; D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, art. 2). | Ministro interno |
90 gg |
Utilizzazione di edifici e attrezzature scolastiche fuori dell’orario di servizio per attività culturali, sociali e civili (Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 12). | Capo istituto |
30 gg |
Trasferimento alunni ad altri istituti in corso d’anno o in altra sede per esami seconda sessione (R.D. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 4-60). | Capo istituto |
15 gg |
Baccellierato internazionale (Legge 30 ottobre 1986, n. 738, art. 2). | Ministro pubblica istruzione |
365 gg |
Iscrizione in apposito elenco d’istituzioni scolastiche associate al | Ministro sanità |
60 gg |
sistema IBO. | ||
Avvio di una nuova attività industriale comportante il rischio | Ministro sanità |
45 gg |
d’incidente rilevante (D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, art. 9). | ||
Immissione sul mercato di una sostanza chimica come tale o in quanto incorporata in un preparato (D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, art. 6). | Ministro sanità |
120 gg |
Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita o alla preparazione per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo d’integratori per mangimi (Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 7 mod.L. 8 marzo 1968, n. 399; D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152). | ||
Registrazione d’integratori per mangimi sia di fabbricazione nazionale che d’importazione (Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 8, mod.legge 8 marzo 1968, n. 399). | Ministro sanità |
120 gg |
Autorizzazione alla immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 162). | Ministro sanità |
120 gg |
Riconoscimento dell’idoneità ad esportare verso i Paesi CEE, a favore d’impianti di macellazione, di laboratori di sezionamento o di depositi frigoriferi (Legge 28 novembre 1971, n. 1073, mod. D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728; D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503 mod. D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193). | Ministro sanità |
120 gg |
Autorizzazione alla raccolta e al deposito di organi e ghiandole per uso opoterapico (D.M. Interno 1° febbraio 1939, in G.U. n. 38/1939). | Ministro sanità |
120 gg |
Disciplina della produzione e del commercio degli alimenti prima infanzia e dei prodotti dietetici (Legge 29 marzo 1951, n. 327; D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578). | Ministro sanità |
180 gg |
Disciplina della produzione e del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate (D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255). | Ministro sanità |
180 gg |
Disciplina igienica della produzione e del commercio del latte (D.M. 14 maggio 1988, n. 212). | Ministro sanità |
360 gg |
Attuazione delle direttive CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194). | Ministro sanità |
360 gg |
Disciplina sulle proteine plasmatiche (D.M. 9 giugno 1983). | Ministro sanità |
90 gg |
Disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (Legge 2 maggio 1977, n. 192). | Ministro sanità |
90 gg |
Disciplina igienico-sanitaria sugli alimenti surgelati (D.M. 15 giugno 1971). | Ministro sanità |
120 gg |
Autorizzazioni all’installazione ed uso apparecchiature a risonanza magnetica nucleare superiori a 2 TESLA (D.M. 2 agosto 1991, G.U. 20 agosto 1991, n. 194, S.O. (D.P.C.M. 1° agosto 1985, G.U. del 6 agosto 1985). | Ministro sanità |
365 gg |
Autorizzazione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (previsto solo per case di cura private) (Legge 2 dicembre 1975, n. 644; D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409; Legge 13 luglio 1990, n. 198). | Ministro sanità |
365 gg |
Autorizzazione al trapianto di parti di cadavere e di rene da vivente a scopo terapeutico (consentita solo per le strutture pubbliche) (Legge 2 dicembre 1975, n. 644; D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409; Legge 26 giugno 1967, n. 458). | Ministro sanità |
365 gg |
Autorizzazione alle attività di plasmaferesi produttiva da donatore volontario (D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256; Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 24). | Ministro sanità |
180 gg |
Riconoscimento ed equiparazione dei titoli infermieristici rilasciati a cittadini extracomunitari (D.M. 5 marzo 1991, n. 174, art. 2). | Ministro sanità |
30 gg |
Riconoscimento o equipollenza dei titoli professionali in materia di esercizio professioni ed arti ausiliarie sanitarie (Legge 8 novembre 1984, n. 752; D.M. 16 luglio 1986). | Ministro sanità |
180 gg |
Tabella C
Attività | Autorità competente | Termine per la formazione del silenzio-assenso |
Pubblicazione da parte di dipendenti del Ministero di scritti su temi rilevanti per la P.A. (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 148). | Ministro affari esteri |
90 gg. |
Effettuazione conferenze, ecc. | ||
Etichette vini e spumanti (D.M. 28 marzo 1987, artt. 1 e seguenti). | Ministro agricoltura |
120 gg |
Etichette vini da tavola ad indicazione geografica (D.M. 9 dicembre 1983, artt. 1 e 2). | Ministro agricoltura |
120 gg |
Esercizio centri di imballaggio uova (Legge 3 maggio 1971, n. 419, art. 2). | Ministro agricoltura |
120 gg |
Attestazione della regolarità di campioni di vino per acetificazione (D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 42; D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773, art. 2). | Ministro agricoltura |
90 gg |
Iscrizione cooperative registro prefettizio (R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, art. 14; D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, artt. 13 e 14 (Legge 2 aprile 1951, n. 302, art. 1). | Ministro interno |
180 gg |
Deposito oli minerali per uso commerciale e industriale (R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, artt. 11 e segg. (Legge 7 maggio 1965, n. 460, art. 1). | Ministro interno |
180 gg |
Acquisto carni AIMA (D.M. 2 luglio 1987, n. 287, art. 10. | Ministro interno |
30 gg |
Regolamento CEE 22 settembre 1989, n. 2848, art. 1). | ||
Costruzione in prossimità delle autostrade in deroga alle distanze prescritte per legge (Legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9). | Ministro lavori pubblici |
90 gg |
Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative produzione e lavoro (D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, artt. 22). | Ministro lavoro |
210 gg |
Iscrizione nel registro dei facchini (Legge 3 maggio 1955, n. | Ufficio provinciale del lavoro e |
90 gg |
407, art. 6). | della massima occupazione. | |
Iscrizione nel registro committenti per il lavoro a domicilio | Ufficio provinciale del lavoro e |
90 gg |
(Legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 5). | della massima occupazione. | |
Conduzione generatori di vapore (D.M. 1ø marzo 1974, artt. 20, 21 e 22). | Ispettorato lavoro |
90 gg |
Dichiarazione di equipollenza dei certificati di abilitazione. | ||
Conduzione impianti termici (D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, art. 2; Legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 16). | Ispettorato lavoro |
90 gg |
Equipollenza certificati di abilitazione rilasciati per la conduzione dei generatori di vapore. | ||
Progetti per lo svolgimento dell’attività di formazione lavoro (D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3). | Ministro lavoro |
30 gg |
Esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo | Capo del compartimento |
90 gg |
(R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55). | marittimo | |
Esercizio da parte del personale direttivo e ispettivo di attività | Direttore didattico |
30 gg |
che non presuppongono iscrizione obbligatoria in albi | Preside | |
professionali tenuti da apparati pubblici (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92). | ||
Esercizio di libere professioni da parte del personale docente che non siano di pregiudizio all’assolvimento della funzione docente. | ||
Servizio di ristoro od altro da parte di imprese all’interno | Direttore didattico |
30 gg |
dell’edificio scolastico (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 4 | Preside | |
e 6). | ||
Consulenze e/o incarichi connessi ad attività artistiche, culturali, sportive (gestite dal CONI) nazionali ed internazionali (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 65). | Ministro pubblica istruzione |
15 gg |
Congressi professionali. | Ministro pubblica istruzione |
30 gg |
Collaborazione in attività di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap delle fondazioni con finalità filantropiche, religiose, ecc. (Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 17). | ||
Costruzione di società per azioni e in accomandita per azioni (Legge 4 giugno 1985, n. 281, art. 21). | Ministro tesoro |
60 gg |
Ricorso a procedure diverse per cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie (Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6). | Ministro tesoro |
90 gg |
Acquisto di altra partecipazione di controllo in una società bancaria (Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6). | Ministro tesoro |
90 gg |
Operazioni con cui l’ente conferente perde il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società conferitaria. (Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6). | Ministro tesoro |
180 gg |
Operazioni che comportano la perdita del diritto di voto (Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6). | Ministro tesoro |
90 gg |
Modifica titolo di film (Legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 40). | Ministro turismo |
180 gg |