Specializzandi: decreto 15 marzo 2005 Gazzetta Ufficiale N. 219 del 20 Settembre 2005

Specializzandi: decreto 15 marzo 2005 
Gazzetta Ufficiale N. 219 del 20 Settembre 2005

 

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 marzo 2005
Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2004/2005 ed assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2004/2005.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli» ed, in particolare, l’art. 35 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

Visto il comma 2 dell’art. 46 dello stesso decreto legislativo, come modificato dall’art. 8, comma 3, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;

Visto l’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che consolida per le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l’ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale nell’importo previsto dall’art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, fino alla stipula del contratto annuale di formazione

– lavoro previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, intervenuto durante la seduta del 28 ottobre 2004, sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2004/2005 e borse di studio per l’anno accademico 2004/2005, che qui si intende integralmente recepito sia nelle premesse che nella decisione;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze n. prot. 121381 del 18 ottobre 2004, con la quale e’ stato comunicato l’ammontare complessivo delle risorse disponibili, comprensivo di tutte le annualita’ dei corsi di specializzazione, per l’anno accademico 2004/2005, pari ad Euro 270.587.332,13, che consente il finanziamento di 23.319 borse di studio di Euro 11.603,50 ciascuna;

Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, prot. n. 1953/A del 19 ottobre 2004, che ha comunicato la disponibilita’ delle risorse da destinare alle borse di studio delle scuole di specializzazione medica per l’anno accademico 2004/2005, pari a complessivi Euro 53.555.468,13 sulla base della quale e’ possibile consentire il finanziamento di n. 4.615 borse, con una diminuzione di n. 875 borse rispetto al numero delle borse finanziate nell’anno accademico 2003/2004 ed uno scostamento in meno di n. 2.302 borse di studio rispetto al fabbisogno evidenziato nell’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, intervenuto durante la predetta seduta del
28 ottobre 2004;

Visto l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, raggiunto durante la seduta del 13 gennaio 2005, con il quale le regioni e le province autonome, preso atto delle limitate risorse economiche atte a finanziare n. 4.615 borse di studio, hanno proposto di garantire con esse almeno le esigenze prioritarie di ogni regione o provincia autonoma, attraverso l’adozione di criteri esplicitati nel dispositivo dell’Accordo   medesimo;
Ritenuto di recepire il contenuto del succitato Accordo per quanto riguarda le priorita’ ed i criteri ivi indicati;
Ritenuto necessario autorizzare anche per l’anno accademico 2004/2005, l’utilizzazione di risorse finanziarie comunque

acquisite dalle Universita’ per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;
Ritenuto di prevedere, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, l’accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalita’ stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d’intesa tra le Universita’ e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalita’ dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l’ente di appartenenza e tenuto conto della capacita’ ricettiva della rete che concorre alla formazione;

Acquisita l’intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell’interno ed il Ministero degli affari esteri, per la
determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla sanita’ militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, con note del 2 novembre 2004, n. prot. 014481; del 10 luglio 2004, a prot. 15350/110(3) – Uff. III – Affari interni; del 22 dicembre 2004, n. prot. 339/IX/0553391;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono recepiti integralmente gli Accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 ottobre 2004 e del 13 gennaio 2005, relativi alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2004/2005.

2. E’ recepito integralmente l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 gennaio 2005, relativo alla ripartizione delle borse di studio da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2004/2005.

Art. 2.

1. Per l’anno accademico 2004/2005, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e’ determinato in 6.917 unita’, come da allegata Tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Per l’anno accademico 2004/2005, nel rispetto dei criteri contenuti nel citato accordo del 13 gennaio 2005, il numero delle borse di studio a carico dello Stato e’ fissato in 4.615 unita’ ed e’ determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le borse di studio saranno ripartite, con decreto di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, secondo i criteri ivi indicati.

3. Possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Universita’, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, sempre che venga rispettato il limite dei posti programmati nell’Accordo del 28 ottobre 2004.

4. Le regioni ove non operano facolta’ di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con le universita’ al fine di destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale.

Art. 4.

1. Prendendo atto delle specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale rappresentat
e dalle regioni e dalle province autonome nel citato Accordo del 13 gennaio 2005, si indicano nelle specializzazioni in Anestesia e rianimazione, Radiodiagnostica e Medicina fisica e riabilitazione quelle autorizzabili nel limite del dieci per cento in piu’ del numero determinato nel fabbisogno, ai fini dell’attuazione del comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999.

2. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell’art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e’ espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti ed istituti contemplati nell’art. 15-undecies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 5.

1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, al Ministero della difesa per le esigenze della sanita’ militare ed al Ministero dell’interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati rispettivamente 35 ed in 39 unita’. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui
al comma 2 dell’art. 35 del predetto decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999.

2. I posti riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in n. 20 unita’. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell’art. 35 del predetto decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, alle condizioni e con le modalita’ disciplinate dall’art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Gli interessati devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale nel Paese di provenienza.

Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall’ordinamento della scuola.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca
Moratti

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti l’11 luglio 2005

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