Corte dei Conti, n. 623 del 25 ottobre 2005 (Pres. Pellegrino; rel. Schlitzer)

Corte dei Conti,  n. 623 del 25 ottobre 2005 (Pres. Pellegrino; rel. Schlitzer)

Rapporto di lavoro – mobbing – risarcimento danni morali e materiali subiti da un pubblico dipendente – azione di rivalsa – ammissibilità.

– art. 2087 c.c.

Essendo oggetto di azione di rivalsa il risarcimento dei danni morali e materiali subiti da un pubblico dipendente per mobbing, questi ultimi rimangono a carico di amministratori e funzionari.

 

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte dei conti, sezione terza centrale d’appello, composta da:
dott. Gaetano Pellegrino   presidente
dott. Silvio Aulisi    consigliere
dott. De Marco Angelo   consigliere
dott. Rotolo Enzo    consigliere
dott. Eugenio Francesco Schlitzer consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso in appello del Procuratore Generale, iscritto al n. 19342 del registro di segreteria, avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, n. 1704/03 del 12 febbraio 2003, depositata in segreteria il 24 settembre 2003, contro il dott. F. R. (…omissis…);
Vista la sentenza impugnata, resa tra le parti del presente giudizio;
Visto l’atto di appello, ritualmente notificato e tempestivamente depositato, unitamente alla sentenza impugnata;
Uditi, alla pubblica udienza del 26 maggio 2004, il relatore cons. Eugenio Francesco Schlitzer, il P.M. nella persona del vice procuratore generale appellante Paolo Rebecchi e l’avvocato (…omissis…).

Ritenuto in Fatto

Con nota prot. n. 2347/P/E25 in data 23 aprile 2002, il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale Regionale per il Piemonte, segnalava alla procura regionale per il Piemonte un’ipotesi di responsabilità per danno all’Erario, conseguente a sentenza civile di condanna di detta amministrazione al risarcimento di danni ad insegnati dalla essa dipendenti.
La sentenza n. 6/02 in data 14/01/2002 emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del lavoro traeva infatti origine dalla richiesta azionata, in data 18/08/2000 contro il Ministero dell’Istruzione, quale datore di lavoro ed obbligato a proteggere l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti, dai professori (…omissis…) in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Caraglio. Essi lamentavano di avere subito, da parte del preside dello stesso, il prof. F. R., durante l’anno scolastico 1999/2000, soprusi, violenze morali e condotte moleste di tale gravità da provocare in loro un notevole stato depressivo e d’ansia tanto da indurli a ricorrere a cure mediche ed all’assunzione di farmaci ansiolitici ed antidepressivi e chiedevano, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Giudice, con la già citata sentenza in data 14 gennaio 2002, riteneva il ricorso fondato e ravvisava nel comportamento del preside fonte di responsabilità per l’Amministrazione scolastica, sia sotto il profilo dell’art. 2087 c.c., essendo il datore di lavoro contrattualmente tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti sul posto di lavoro, sia sotto il profilo degli artt. 2043 e 2049 c.c., essendo l’Amministrazione responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. Il Ministero veniva pertanto condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno sotto i seguenti profili:
– per il danno biologico subito dai ricorrenti, quantificato tra il 15% e il 18%;
– per il danno morale, in relazione ai fatti integranti astrattamente i reati di ingiuria e diffamazione;
– per le maggiori spese di viaggio e per i disagi conseguenti al trasferimento in istituto più lontano dal luogo di residenza, richiesto dagli insegnanti a seguito dei fatti oggetto del ricorso.
L’amministrazione scolastica,  sulla scorta del parere in data 19.3.2002 dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, non appellava la predetta sentenza, in quanto “ … dalle risultanze processuali e dall’accertamento dei fatti in corso di giudizio, non si sono rinvenuti elementi sufficienti per contrastare le pretese espresse dai ricorrenti e per giustificare il comportamento tenuto dal prof. R.”.
Ritenendo che dai fatti sopra descritti fosse derivato un danno alla finanza pubblica di € 15.000,00, pari alla somma che complessivamente l’Amministrazione scolastica ha dovuto versare a titolo di risarcimento ai tre insegnanti (€ 5.000,00 ciascuno) la procura piemontese conveniva in giudizio, per rispondere del danno in questione, il prof. F. R.
La sezione giurisdizionale per la regione Piemonte respingeva la domanda attrice, mandando assolto il R. da ogni addebito ritenendo l’insussistenza sia del danno erariale che della colpa grave.
La Procura generale presso questa Corte, con atto depositato in segreteria in data 25 febbraio 2004, appellava tale pronuncia.
L’appello si fondava sui motivi che seguono:
travisamento dei principi in merito all’autonomia del processo contabile rispetto a quello civile con carenza di motivazione in ordine all’asserita adeguatezza della ricostruzione fornita dall’appellato in primo grado, tale da far disattendere quella emersa nel giudizio civile;
travisamento ed erronea applicazione del quadro normativo di riferimento per quanto concerne la ritenuta inesistenza del danno da mobbing;
illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta inesistenza della colpa grave che non avrebbe dato tra l’altro, rilievo agli atti formali compiuti dall’appellato.
L’appellato si costituiva in giudizio con il patrocinio degli epigrafati difensori che hanno prodotto il relativo di costituzione e risposta in data 12 maggio 2004.

Nell’atto predetto si contesta in primo luogo il motivo d’appello relativo all’inesistenza della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di poter disattendere la pronuncia civile. Si richiama in proposito la difesa all’ammissibilità della motivazione per relationem, laddove il riferimento, nel caso di specie, dovrebbe intendersi alle argomentazioni dalla difesa medesima svolte in primo grado. Corroborerebbe l’assunto l’art. 132 c.pc. che prevede la concisa esposizione dei motivi della decisione.
Per quanto concerne i motivi afferenti il danno la difesa, premessa l’ammissibilità di una autonoma valutazione del giudice contabile rispetto a quello civile per quanto attiene alla esistenza stessa dell’illecito, osserva che quest’ultimo non sussisterebbe né per quanto concerne il danno da mobbing né per quello relativo alle spese conseguenti al trasferimento a altro istituto scolastico.
Sotto il profilo della colpa grave, si contesta il motivo d’appello secondo il quale il primo giudice avrebbe dato rilievo solo alla situazione ambientale istruita in via testimoniale e non agli atti formali riferibili all’appellato e si afferma che detto giudice avrebbe invece affermato solo la minor incidenza di questi ultimi rispetto al contesto ambientale.
In via subordinata si richiede l’esperimento di attività istruttoria, con particolare riferimento alle prove per testi, già richieste in primo grado; in estremo subordine l’applicazione massima del potere riduttivo
Alla pubblica udienza l’appellante Procura generale ha illustrato l’atto scritto, confermandone le conclusive richieste di accoglimento del gravame. L’appellato ha ribadito l’esattezza della pronuncia di primo grado, facendo rilevare l’archiviazione del processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti di causa e sostenendo, tra l’altro, la mancanza del nesso di causalità rispetto al danno risarcito.

Considerato in Diritto

Come meglio descritto in narrativa, oggetto del presente giudizio
è l’appello avverso l’assoluzione del prof. F. R. dalla citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Piemonte per il pagamento, in favore dell’Amministrazione scolastica, della somma di €.15.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La richiesta discendeva dall’avere dovuto la medesima pubblica Amministrazione pagare per effetto di sentenza civile di condanna analogo complessivo importo a tre suoi dipendenti, docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Caraglio, che avevano risultavano avere subito, durante l’anno scolastico 1999/2000, soprusi e condotte gravemente moleste da parte del prof. F. R., preside, all’epoca dei fatti del suddetto istituto scolastico. Infatti il giudice civile (Tribunale di Cuneo), ravvisava nel comportamento del preside fonte di responsabilità per l’Amministrazione scolastica, sia sotto il profilo dell’art. 2087 c.c., essendo il datore di lavoro contrattualmente tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti sul posto di lavoro, sia sotto il profilo degli artt. 2043 e 2049 c.c., essendo l’Amministrazione responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.
Il giudice contabile, in prime cure, ha tuttavia ritenuto che “la natura del contenzioso (una sorta di risarcimento punitivo), la difficoltà di provare i fatti in termini inoppugnabili (ricostruzioni testimoniali), la tipologia del risarcimento (danno morale e danno biologico psichico temporaneo) ed oggettive incongruenze della sentenza (riconoscimento di maggiori spese per viaggi e disagi connessi al trasferimento verso la residenza)” dovessero portare a disattendere la richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura.
Così riassunti i termini della controversia appare evidente che deve essere in primo luogo risolto il problema dei rapporti tra processo civile e processo contabile e quello, connesso, dell’effetto del giudicato civile sul giudizio contabile.
In proposito deve in primo luogo sgombrarsi il campo da un’affermazione di parte pubblica appellante riferita ai “ casi di danno nei quali risulti attivata dalla stessa PA una pretesa risarcitoria in sede civile, con tutte le conseguenze giuridiche che da tale autonomia si possono trarre, ad esempio, in tema di litispendenza, di preclusione quando la PA abbia già ottenuto l’integrale ristoro del danno patito, cioè il medesimo bene della vita oggetto dell’azione, di valutazione delle risultanze di prove – non certo delle valutazioni decisionali – assunte nell’altra sede (v. ex multis: Sez. I, n. 239 del 29.7.1998; Sez. II, n. 49 del 12.5.1997)”

L’affermazione che precede è inconferente nel caso di specie, in cui si controverte in tema di danno indiretto, vale a dire dell’azione contabile di rivalsa innanzi a questo giudice nei confronti dell’amministratore o dipendente pubblico che determinò, in sede civile, con il suo comportamento, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno a favore del privato. Tuttavia ritiene il collegio di sottolineare che essa è comunque infondata come non condivisibili e non conformi a numerose recenti sentenze della Corte regolatrice della giurisdizione sono le pronunce sopra richiamate.
Emerge infatti, pur nettamente minoritaria, una giurisprudenza contabile secondo la quale attraverso l’accertamento della responsabilità civile si tenderebbe al risarcimento della lesione inferta al patrimonio dell’ente, mentre la responsabilità amministrativo-contabile sarebbe finalizzata ad accertare la lesione inferta all’efficienza dell’azione amministrativa, nonché alla sua indipendenza, buon andamento ed imparzialità.
Questa giurisprudenza (ad es. Corte dei conti, Sez. III d’appello n. 10 del 18 gennaio 2002, Sez I d’appello sent n. 331 del 14 novembre 2000 e n. 16 del 22 gennaio 2002) teorizza cioè la sussistenza di distinti interessi, diversamente intestati e quindi di due danni azionabili innanzi a due giurisdizioni diverse da soggetti differenti senza che ciò comporti la violazione del principio del “ne bis in idem”.
Si può invece dire che la responsabilità amministrativa (e contabile) degli amministratori e dipendenti pubblici ed il suo processo non si aggiungono né si integrano con una responsabilità civile ed un giudizio ordinario relativamente alla stessa categoria di soggetti, ma li sostituiscono in toto, tanto sotto l’aspetto sostanziale che sotto quello processuale. Diversamente bisognerebbe ipotizzare a carico dei soggetti in questione due responsabilità concorrenti. Indipendentemente dalle costruzioni teoriche di supporto, e pur concedendo che in sede esecutiva si terrebbe conto di quanto risarcito per effetto di precedenti condanne, rimarrebbe cioè il fatto, decisamente anomalo e costituzionalmente poco difendibile, di soggetti esposti, per il medesimo fatto, a due diverse azioni di cui economicamente beneficerebbe il medesimo soggetto danneggiato. Inoltre, con la possibilità della proposizione dell’azione civile, l’amministratore o dipendente pubblico finirebbe per vedere scomparire tutte quelle guarentigie che il legislatore ha introdotto a suo favore in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte.

Del resto le numerose e significative pronunce della Cassazione, a sezioni unite, non lasciano adito a dubbi. Così l’ordinanza n. 3150 del 03/03/2003 afferma, nell’ ipotesi di azione popolare promossa dal cittadino elettore, ai sensi dell’art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora venga richiesta la condanna al risarcimento del danno economico subito dal comune a causa del comportamento illegittimo dei suoi amministratori, che si verte in tema di danno erariale, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale spetta anche di decidere in ordine alla legittimazione del cittadino elettore ad esercitare l’azione di responsabilità di cui è titolare il procuratore contabile. Ancora, le Sezioni Unite hanno ritenuto (sent. 232 del 10/04/1999) che rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti la controversia fra l’Ente Poste Italiane ed una società incaricata dell’esecuzione del servizio di trasporto dei dispacci e, quindi, da qualificare agente contabile.
La fattispecie concerneva una domanda riconvenzionale con la quale, a fronte della domanda, proposta in via principale da parte di tale società, del pagamento del corrispettivo, l’Ente aveva chiesto il risarcimento dei danni sofferti per la sottrazione di un dispaccio speciale e per avere dovuto versare ad altro appaltatore, incaricato dello stesso servizio dopo l’anticipata risoluzione del rapporto con la società, un maggior compenso. Infine è stata riconosciuta (sent. n. 310 del 27/05/1999) la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda, proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione e da un istituto professionale industriale, per ottenere la rifusione delle retribuzioni conseguite da un soggetto che, sulla base di un titolo di studio poi riconosciuto falso (certificato di laurea di una università), aveva prima ricevuto un incarico di insegnamento (nella specie di tecnologia meccanica presso quell’istituto) e, successivamente, era stato immesso in ruolo (previo superamento dell’esame di abilitazione), dovendosi ravvisare il presupposto per la configurabilità di un danno patrimoniale da detto soggetto arrecato alla P.A.
E’ invece condivisibile l’affermazione dell’appellante dell’autonomia e diversità di causa petendi e petitum fra l’azione di responsabilità amministrativa e l’azione civile di danno contro la P.A. 
In questo caso è pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. I, n. 139 del  17.4.1989;  Sez. II, n.  100 del 23.9.1996 ; Sez. III,  n. 25 del 3.2.1998; Sez. II, n. 101 del 26.3.1998; Sez. II, n. 321 del 27.10.2000) che le sentenze civili di condanna a carico della PA  non esplicano efficacia vincolante  nel giudizio di responsabilità, anche se il giudice contabile può trarre da quel diverso giudizio element
i (prove testimoniali, documentazione, consulenze tecniche, ragionamento seguito dal giudice civile) utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c., pur quando il convenuto sia rimasto estraneo al processo civile.

Basti pensare in proposito che il giudice civile giunge a condannare l’amministrazione a risarcire il privato utilizzando gli ordinari parametri del danno e della colpa. Nell’azione susseguente di rivalsa, invece, il giudice contabile dovrà, per poter anch’egli affermare la responsabilità, ricercare la colpa grave dell’agente pubblico e valutare il vantaggio comunque conseguito all’amministrazione o dalla comunità di riferimento, con il comportamento, pur per altri versi dannoso, da lui tenuto; ciò a tacere dell’applicazione del potere riduttivo.
E’ evidente però che il giudice contabile, ove giunga a pronunce diverse da quelle prese del giudice ordinario, deve adeguatamente e puntualmente motivarle, anche in specifico riferimento alla diversa ricostruzione, interpretazione o valutazione dei fatti di causa comuni e del relativo materiale probatorio.
Fatte queste premesse, il collegio ritiene che l’appello in questione sia almeno parzialmente fondato.
Non censurabile è la pronuncia dei primi giudici nella parte in cui non riconosce l’esistenza di un danno patrimoniale per le maggiori spese di viaggio e per i disagi conseguenti, ad avviso del giudice civile, al trasferimento in un Istituto più lontano dal luogo di residenza, richiesto dagli insegnanti a seguito dei fatti oggetto del ricorso, spese riconosciute peraltro solo con valutazione in via equitativa e non distinta da quella forfettariamente operata per il coacervo dei danni risarciti.

Emerge dagli atti, e non è contestato dall’appellante, che le nuove sedi di servizio degli insegnanti ritenuti mobbizzati, erano in realtà meno distanti e disagevoli delle precedenti e che, pertanto, i trasferimenti non erano idonei a produrre per i docenti un maggior dispendio economico rispetto a quello da essi sostenuto per prestare servizio nelle sedi precedenti.
Sotto questo profilo, quindi, l’appello deve essere respinto con conferma della sentenza di primo grado.
L’appello merita invece accoglimento per quanto attiene al denegato risarcimento del danno morale e di quello per “mobbing, con conseguente riforma, per questa parte, della sentenza.
In proposito deve ricordarsi come il risarcimento stabilito nella sentenza di condanna pronunciata dal giudice del lavoro non riguardava solo il danno biologico, ma comprendeva anche il danno morale relativo a fatti astrattamente qualificabili come reati. Si legge infatti nel decreto di archiviazione del G.I.P. in data 17 gennaio 2002. “Invero, diverse delle affermazioni del preside R. presentano, in astratto, i profili dell’offensività e della diffamazione: definire taluno <cialtrone, calunniatore, commissario del popolo che su tutto pontifica> è condotta non estranea al novero delle situazioni penalmente sanzionate: ma nessuna di tali affermazioni si colloca, temporalmente, nel trimestre precedente alla proposizione dell’atto di impulso processuale, sicché, in relazione alle stesse, si apprezza con evidenza la tardività della querela”.
La sentenza contabile del primo giudice non sembra darsi carico di dimostrare l’irrisarcibilità del danno morale ma, piuttosto, di quello da mobbing, rispetto al quale espressamente afferma che: “la Sezione dubita della azionabilità di un danno erariale connesso a risarcimento economico per danno biologico temporaneo arrecato a soggetti maggiorenni ed idonei alla funzione docente. In altre parole, dall’esame della sentenza civile emerge una qualificazione come “punitivo” del risarcimento così riconosciuto quasi a realizzare una sorta di “tutela” del lavoratore (in quanto parte debole del rapporto) nei confronti della Amministrazione. Per queste caratteristiche tale risarcimento non potrebbe avere, attraverso la rivalsa, riflessi economici sul patrimonio del convenuto, quale responsabile dello stato di disagio in cui si sarebbe trovata una minima parte del corpo insegnante dell’Istituto.”
E’ su questo presupposto che la sentenza ha un doppio profilo assolutorio, afferente l’uno il difetto di colpa grave del preside R. e l’altro l’insussistenza del danno.

Si tratta di motivazione ridondante, non essendo ovviamente configurabile una colpa in assenza di un comportamento dannoso.
Tale impropria espressione deve intendersi riferita sia ai casi di assenza di danno sia a quelli in cui esso, pur presente, non fosse dovuto a comportamento illecito del convenuto.
In particolare è da ritenere che l’assenza della colpa grave sia da riferirsi al danno morale la cui esistenza, infatti, in sentenza non è contestata.
Sul punto la decisione assolutoria del primo giudice non è condivisibile in quanto essa si scontra con una duplice pronuncia contraria, del giudice penale l’una, che riconosce l’astratta sussistenza dei reati di offesa e di diffamazione e del giudice civile l’altra, che su tale ineludibile presupposto riconosce e liquida ai docenti lesi il danno morale.
A fronte di tale stringente realtà processuale il giudice contabile non offre alcun argomento valido ad escludere l’esistenza dell’ipotesi di reato e quindi della colpa grave e del danno morale che, al contrario, sono adeguatamente provati in atti, sulla scorta delle emergenze processuali prima ricordate.
L’appello della procura generale deve quindi essere accolto per questo aspetto e la sentenza deve essere riformata nei sensi di cui appresso.
Rimane da esaminare l’affermazione del primo giudice, inizialmente dubitativa, ma che sembra divenir certezza al momento della complessiva valutazione assolutoria, della non configurabilità di un danno erariale connesso a risarcimento economico per danno biologico temporaneo, qualificato, peraltro cripticamente, come “risarcimento punitivo”.

L’assunto è infondato e non condivisibile.

Una volta infatti che il giudice civile abbia legittimamente imposto il risarcimento di un qualunque tipo di danno è evidente che ciò determina una diminuzione patrimoniale per le risorse finanziarie dell’amministrazione interessata e  non può non tradursi in un danno erariale.
Non si capisce, poi, perché, ove pur emergesse dal riconoscimento di un tal genere di risarcimento una “tutela” del lavoratore (in quanto parte debole del rapporto) nei confronti della Amministrazione, essa non dovrebbe avere diretti riflessi economici sul patrimonio del convenuto neppure quando la necessità di attivare tale tutela si sia resa necessaria proprio per il di lui illecito comportamento.
Altro sarebbe stato dire che nella fattispecie in questione non era configurabile, in sede civile, il risarcimento di un danno biologico solo temporaneo. E purtuttavia anche questa ulteriore considerazione, pur non adeguatamente esplicitata, traspare nella motivazione dei primi giudici quando parlano di “danno biologico temporaneo arrecato a soggetti maggiorenni ed idonei alla funzione docente”
Si deve, dunque, escludere che il danno da mobbing, ove esistente, non possa essere oggetto di azione di rivalsa nei confronti dell’agente pubblico.
Nel caso di specie occorre invece verificare se, indipendentemente dalle valutazioni del giudice civile, un siffatto danno si sia effettivamente verificato e quindi se il primo giudice abbia fornito elementi sufficienti a superare e disattendere le conclusioni risarcitorie del giudice civile.
Prima però di passare a tale esame occorre definire con precisione questa figura di danno di recente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza civilistica.

Si verifica una situazione di mobbing quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro o ad espellerlo, con la conseguenza di intaccare gravemente l’equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia
in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino il suicidio. Egli dunque, anche se non traduce l’aggressione alla sfera psichica in una menomazione della propria integrità psicofisica, vede in ogni caso compromessa la sua capacità di autoprotezione personale, che è una delle componenti essenziali per dar vita ad un efficace sistema di sicurezza sul lavoro.
In termini civilistici, la responsabilità del datore di lavoro vale a dire l’incidenza del mobbing sul contratto di lavoro deriva dalla violazione di quella norma l’art. 2087 c.c., che impone di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; tale norma si assume contrattualizzata indipendentemente da una specifica previsione delle parti, e genera una responsabilità, in capo al datore di lavoro, di risarcire il danno sia al patrimonio professionale (c.d. danno da dequalificazione), sia alla personalità morale e alla salute latamente intesa (cosiddetto danno biologico e neurobiologico) subiti dal lavoratore, essendo indubbio che l’obbligo previsto dalla disposizione contenuta nell’art. 2087 c.c. non è circoscritto al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, ma, in una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ed aderente altresì ai principi comunitari, si estende anche al dovere di astenersi da comportamenti lesivi dell’integrità psicofisica del lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 1995, n. 7768,
Occorre ora vedere se in concreto tale danno si sia effettivamente verificato e se esso sia dipeso, almeno in parte, dal comportamento dell’appellato.
Almeno in astratto, infatti, non si può escludersi che situazioni mobbizzanti siano riferibili a modelli organizzativi o regole di servizio dell’amministrazione, magari vigenti da tempo e non più conformi all’evolversi della coscienza sociale: si pensi ad esempio all’eventuale mancanza di istruzioni atte a rendere effettivo il divieto di fumare in locali frequentato anche da soggetti non fumatori o la previsione di turni o modalità di lavoro particolarmente rigidi o poco rispettosi della sfera di individuale riservatezza.

Non è questo il caso di specie, in cui i comportamenti contestati sono riferibili esclusivamente al preside R.
Occorre ora vedere se i comportamenti, ritenuti esistenti ed illeciti da parte del giudice civile, tali siano effettivamente.
Infatti la sentenza qui impugnata, come sostanzialmente osserva parte pubblica appellante, afferma che il convenuto ha offerto una ricostruzione dei fatti capace di far “disattendere” quella ottenuta in sede civile, senza peraltro puntualizzare i contenuti e le caratteristiche di questa diversa ricostruzione. Ciò non appare conforme all’autonomia valutativa, derivante dalla ricordata separatezza dei due giudizi, che deve in ogni caso fondarsi su concreti elementi probatori ed adeguate analisi degli stessi, gli uni come le altre chiaramente rinvenibili in motivazione.
Deve osservarsi che, mentre non emergono nella sentenza impugnata tali elementi e valutazioni, cospicuo, rilevante ed univoco è il materiale probatorio formato in sede civile e opportunamente riportato nell’atto d’appello.

Rilevano decisamente in proposito per dimostrare il comportamento illecito dell’appellato e la gravità della sua colpa:  1) lettera prot. 19/Ris del 5.11.1999, che addebita ad un’insegnante “…visione fuorviante, limitata, storicamente falsa” e sollecita discussione collegiale in proposito; 2) nota prot. 26/ris del 22.11.1999 che, in risposta a proposte e considerazioni di un insegnante, tra l’altro invita il docente a “…maggiore umiltà”,  indica allusivamente che qualcuno “..rema contro” ,  fa valere il peso della propria abilità nell’aver ottenuto per concorso la qualifica di preside (quasi che i docenti non abbiano superato procedure selettive pubbliche); 3) nota prot. 28/ris del 29.11.1999, che si contrappone, anche sul piano lessicale, a posizioni espresse da un insegnante, mette comparativamente in risalto la propria qualifica di preside e, come di solito, dichiara di dare massima diffusione al documento;  4) lettera prot. 33/ris del 14.2.2000 che, pur  contestando situazioni personali in risposta a singoli docenti e contenente dichiarazione di successivo inoltro  “…alle autorità competenti”,  viene resa nota a tutti i docenti;  5)  carteggio di cui alla nota prot. 32/ris del 14.2.2000 che, rivolta a tutti i docenti, con riferimento ad un singolo parla, tra l’altro, di “…commissario del popolo che su tutto pontifica”,  di falsità, insolenza, calunnie, miele interessato per i colleghi, frottola, di ricerca di lotta dura senza paura, di team che lavora sott’acqua e fa la guerra al preside, di cialtroni , di gruppi che remano contro, di “..intelligenza…più necessaria presso altre scuole”, auspicante quindi mobilità  di soggetti che non darebbe “…occasione di rimpiangerli”; 6)  verbale n. 2 del 23.2.2000 di riunione di collegio docenti, nella quale, tra l’altro, il preside ventila la titolarità del potere di “..far scoppiare” insegnanti inadempienti a propri obblighi;  7)  nota prot. 1228/C1 del 17.3.2000, nella quale si parla di “..bassezza morale e professionale” di taluni insegnanti e si divulga a tutti i docenti il documento, nonostante trattasi di risposta ad un singolo;  8)  carteggio di cui alla nota prot. 38/ris del 29.3.2000, risposta del 30.3.2000 e nota prot. 1498/CP-C1 dell’1.4.2000, che attesta avvenuto rimprovero per inadempienze di un insegnante in presenza di alunni, allude a scarso credito goduto dalla docente “…tra alunni e colleghi” ed invita tutti i docenti (cui la vicenda viene immediatamente resa nota) a prendere posizione e schierarsi in proposito; 9) nota firmata da 17 insegnanti, dalla quale si desume che le richieste risarcitorie avanzate in sede giudiziale, pur se individuali di tre docenti ritenutisi lesi, sono state portate a conoscenza di tutti gli insegnanti della scuola ed affisse all’albo della scuola; 10) nota prot. 1230 del 17.3.2000 che rispondendo ad una missiva personale indirizzata al Preside ed al collaboratore vicario, reputa essere la lettera di rilievo generale e ne dà immediata diffusione tramite affissione all’albo predetto.
Nulla vien detto per contrastare tali evidenze probatorie se non che i fatti  consistono in  “…situazioni ambientali ricostruite prevalentemente in sede testimoniale” ,  tanto che  “…non a caso”    il convenuto ha chiesto esperimento di prova per testi per  “…vanificare le risultanze testimoniali acquisite in sede civile”  e che la “…ricostruzione dei fatti”  proposta dal convenuto ha messo  “…in condizione di disattendere la pronuncia civile sotto il profilo della rivalsa…azionata”  

Tuttavia il collegio non comprende perché, se le testimonianze rese in sede civile sono apparse scarsamente convincenti il giudice abbia affermato la  “impossibilità” di provare i fatti ma, nel contempo, abbia negato l’ammissione delle nuove prove testimoniali richieste dal convenuto.
Per quanto attiene all’elemento soggettivo, desta perplessità l’asserzione della sentenza impugnata per cui sarebbe difficile ravvisare la gravità della colpa, poiché i comportamenti contestati all’agente si sono concretizzati “…più che in atti formali,  in situazioni ambientali ricostruite prevalentemente in sede testimoniale”. Infatti non si può certo ritenere che solo il compimento di atti o provvedimenti amministrativi possa radicare, per l’illegittimità di questi, la gravità della colpa del loro autore.

Tuttavia nel caso di specie i numerosi elementi documentali prima ricordati sono sufficienti a provare oltre ogni ragionevole dubbio l’esistenza di un comportamento gravemente colpevole dell’appellato che non a caso ha indotto anche il giudice penale ad individuarvi concrete fattispecie penalmente rilevanti pur s
e non più procedibili giudizialmente.
Che poi l’insussistenza della gravità della colpa possa essere avvalorata dalla “richiesta” di prova testimoniale avanzata dal convenuto è mera, indimostrata, petizione di principio visto che proprio il primo giudice non ha ritenuto di darvi corso.
Pertanto, rimane acclarata sia la sussistenza del danno morale e di quello da mobbing che quella della colpa grave, provate in atti, anche sulla base delle cospicue risultanze del processo penale e di quello civile.
Non può trovare accoglimento quindi la richiesta difensiva di ulteriore attività istruttoria.
La sentenza di primo grado deve essere quindi riformata in parziale accoglimento dell’argomentato appello della Procura Generale per quanto concerne la rivalsa rispetto al danno risarcito in sede civile quale danno morale e da mobbing, rivalsa che deve essere riconosciuta ammissibile nei confronti dell’appellato.

Peraltro, considerato che il danno liquidato in sede civile è stato determinato in via equitativa e complessiva, senza che sia possibile enucleare il quantum relativo alle maggiori spese derivanti dai trasferimenti, spese che in realtà non dovevano essere ammesse perché insussistenti, come prima s’è detto.
In presenza di tre distinte tipologie di danno globalmente risarcite si dovrebbe ritenere l’equivalenza di ciascuna delle voci risarcite.
Tuttavia il pur incerto riferimento ad una quantificazione del danno da mobbing ad una percentuale tra il 15% e il 18% (sembra doversi intendere del totale) e quindi in media del 16,50% ed il pericolo che il riconoscimento di questo risarcimento in aggiunta a quello del danno morale, possa portare, se non adeguatamente definito, ad una duplicazione di risarcimenti, inducono il collegio a determinare in circa un terzo del totale (16,50 x 2) l’importo che per effetto del parziale accoglimento dell’appello il prof. R. deve risarcire, senza che sussistano ragioni per l’applicazione del potere riduttivo.
Partendo da tali considerazioni il danno da risarcire all’amministrazione scolastica in questione viene determinato equitativamente in € 1.665 (milleseicentosessantacinque)
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza reietta, accoglie parzialmente l’appello in epigrafe e per l’effetto previa riforma della sentenza impugnata, anch’essa indicata in epigrafe condanna il prof. F. R. al pagamento della somma di €1.665 (milleseicentosessantacique) e degli interessi legali su di essa a partire dalla data della presente sentenza.
Sono dovute le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in €.785,78 (settecentoottantacinque/78).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 ed in quella del 4 febbraio 2005.

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