Le attività persecutorie e le norme di tutela 1

Le attività persecutorie e le norme di tutela 1. Persecuzioni psicologiche
Norme: Articoli 2087 e 2043 del codice civile e’art. 2106 del codice civile – art. 7 dello Statuto dei lavoratori
L’art. 2087 impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. L’integrità psico-fisica della persona è infatti considerata un diritto primario ed assoluto (che discende dall’art. 32 della Costituzione) e ogni sua menomazione un danno meritevole di risarcimento, se imputabile a responsabilità altrui. Nel caso di atti di colleghi, si impone al datore di lavoro di prevenire e reprimere condotte potenzialmente lesive del bene salute dei dipendenti (inteso sia come integrità fisica che come personalità morale), anche evitando di mettere in atto (o tollerare che altri mettano in atto nell’ambito della sua azienda) comportamenti che possano pregiudicarla. Il datore di lavoro deve usare il proprio potere per garantire l’ordinato svolgimento del rapporto, richiamando lavoratori che molestano i propri colleghi all’ordine e alla disciplina. In questi casi, comunque, la vittima potrà ricorrere anche alle tutele previste dall’art. 2043 del codice civile, che disciplina la responsabilità per fatto illecito extracontrattuale . 

2. Trattamenti discriminatori
Norme: legge 903 del 1977

Prevede il divieto di discriminazione e la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti (ricorso al giudice del lavoro), e sanziona con ammende il datore di lavoro colpevole. In caso di discriminazione per motivi sindacali o in seguito alla partecipazione ad uno sciopero, si potrà ricorrere all’art. 15 dello “statuto dei diritti dei lavoratori”.
 
3. Attacchi alla professionalità del lavoratore

Norme: articolo 2103 del codice civile (riformato dall’art. 13 dellos Statuto dei lavoratori)
Retrocessioni, demansionamenti e trasferimenti illegittimi. Garantisce la stabilità qualitativa delle funzioni del lavoratore, ponendo forti limiti al potere datoriale di modificare le mansioni dei propri dipendenti. In questi casi il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato nelle originarie mansioni ed al risarcimento del danno alla professionalità e di quello biologico (qualora sia riscontrabile anche una lesione all’integrità psico-fisica. 

4. Imposizione di ritmi di lavoro eccessivi
Norme: art. 2108 del codice civile

Tutela le ferie e il riposo 

5. Licenziamenti illegittimi
Norme: l’articolo 18 dello “statuto dei lavoratori” e le leggi n. 604/1966 e n. 108 del 1990.

6. Ingiurie
Norme: articolo 595 codice penale
Prevede fino a sei mesi di reclusione 

7. Diffamazione
Norme: 596 codice penale

Prevede fino a due anni di reclusione. Il diritto di critica incontra, in questo campo molti limiti, ad esempio dare del lazzarone o nullafacente ad un lavoratore, direttamente o parlando con i colleghi, può ben configurare i reati in questione. 

8. Delitti contro le libertà morali
Norme: articoli 610 e 612 codice penale

Per contrastare i delitti contro la violenza privata e le minacce. La libertà morale è uno degli aspetti più qualificanti della libertà individuale in quanto si identifica con la possibilità di determinarsi spontaneamente ed è riconducibile al concetto stesso di autodeterminazione. Commette violenza privata che, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Minaccia è la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante (se non sarai servile con il capoufficio ti licenzierò). 

 

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