Tribunale di Taranto
Sentenza 22 gennaio 2009
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Va dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria adita in favore di quella amministrativa per le ragioni di seguito esposte.
La soluzione della questione del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica (danno biologico da mobbing) proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998 (come nella specie, avendo l’istante pacificamente fatto riferimento a condotte mobbizzanti perpetrate ai propri danni nell’arco temporale che va dal gennaio del 1994 all’aprile del 1997); mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
La suprema Corte ha sul punto costantemente affermato (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, 02-07-2004, n. 12137) che al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell’azione né la semplice prospettazione della inosservanza dell’art. 2087 cc, né la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, forche il richiamo all’uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell’elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell’illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, ossia da una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; mentre, ove la condotta dell’amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poiché l’ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge. Tale è il caso in cui il danno consegua a comportamenti che l’Amministrazione datrice di lavoro ponga in essere nell’esercizio del potere di supremazia gerarchica verso il lavoratore subordinato, impartendogli ordini, disposizioni e direttive ovvero assegnandogli compiti e posizioni nell’ambito della propria struttura organizzativa.
Ed in questo contesto si inserisce anche la presente vicenda litigiosa, assumendosi dal ricorrente che il danno lamentato fu prodotto dalla sua adibizione (mediante ordine di servizio n. 6) a mansioni inferiori, esclusione da talune altre funzioni (Convegno Arces) nonché ripetuta esclusione dall’espletamento di lavoro straordinario, costituendo detta condotta persecutoria, posta in essere dall’amministrazione comunale, causazione del pregiudizio lamentato e non la mera occasione del medesimo.
Va, conseguentemente, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di quello amministrativo.
Ricorrono giusti motivi, atteso l’esame della sola questione pregiudiziale, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria in favore di quella amministrativa in sede esclusiva; compensa tra le parti le spese di lite.