Tribunale di Milano, Sezione Lavoro il 16.3.2001

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – primo grado – sentenza depositata il 16.3.2001 Risarcimento danni al dirigente estromesso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.10.99 il ricorrente in epigrafe, premesso: dì essere stato assunto dalla ……………, con la qualifica di dirigente e mansioni di direttore amministrativo e finanziario in data 1.3.82; dì essere stato nominato nel 1985 direttore generale e consigliere delegato, nonché membro del Comitato di Presidenza della società, istituita nel 1993; che con contratto del 4.2.99. la ………. aveva acquistato la totalità delle azioni della ….., della quale aveva assunto la presidenza il Sig………, previo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che aveva affidato allo stesso la carica di amministratore delegato; che nel contratto di acquisto della ……. la…………. aveva preso atto del trattamento speciale goduto dal ricorrente; che a seguito del trasferimento di proprietà aveva dovuto subire una serie di accadimenti lesivi della sua posizione di direttore generale che lo avevano costretto ad adire la via giudiziaria per ottenere la reintegra nelle mansioni; che nelle more del giudizio d’urgenza con lettera 2.6.99 gli era stata contestata l’installazione nel suo ufficio di una microtelecamera;. che con lettera del 14..6.99, a seguito dell’addebito contestatogli, gli era stata intimato il licenziamento per giusta causa; tanto premesso adiva questo giudice del lavoro per sentire dichiarare nullo il licenziamento ex art.3 L.n.108/90 [1] e conseguente reintegrazione, in via subordinata sentire dichiarare il licenziamento privo di giusta causa e condannare parte convenuta a corrispondere l’importo di Lit.703.580.480 per preavviso e Lit.1.200.939.080 per indennità supplementare ex art. 19 c.c.n.l. [2], oltre al risarcimento del danno per il licenziamento ingiurioso e quello conseguente al demansionamento delle funzioni di direttore generale. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e contestando la quantificazione delle pretese azionate. La causa all’esito del giudizio veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata nei limiti che verranno evidenziati nella motivazione. Invero, le domande attrici riguardano l’accertamento di un periodo di dequalificazione a partire dal febbraio 99 e della legittimità del successivo recesso intimato per giusta causa. Con riferimento alla prima domanda va osservato che con l’acquisto da parte della …………… della totalità delle azioni della ……… la posizione del ricorrente di Direttore Generale, che comportava la responsabilità della funzione di pianificazione, programmazione e controllo, è venuta sostanzialmente meno e di fatto è stata assunta integralmente dal Sig……, presidente e amministratore delegato della società, privo però dì incarichi direttivi-operativi. Sul punto le risultanze testimoniali sono risultate concordanti: i testi hanno, infatti, confermato che:a) tutte le pratiche che in precedenza dovevano essere sottoposte alla firma del ricorrente a partire dalla surrichiamata cessione delle quote dovevano passare per la Presidenza (vedi deposizione del Sig…..);b) le richieste di incontri sindacali, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, venivano direttamente rivolte al Sig…. e la partecipazione agli stessi gli era stata preclusa (vedi deposizione del Sig……….; vedi doc. 10 di parte ricorrente);c) i dirigenti (amministrazione-finanziaria-commerciale-personale) che si rivolgevano al ricorrente hanno poi dovuto rivolgersi al Sig……, per tutte le problematiche relative ai vari settori, anche per questioni di minima importanza (vedi deposizione dei Sig.ri ………..);d) incarichi, quale quello della compilazione dei budget, in precedenza dì competenza del ricorrente sono stati poi affidati direttamente ad un dirigente, scavalcando il ricorrente (vedi deposizione del Sig……; vedi delibera del consiglio doc.8 di parte ricorrente);e) su questioni finanziarie, rientranti nelle competenze del ricorrente, il Sig…… ha censurato direttamente il comportamento di un dirigente, scavalcando il ricorrente e ha preso decisioni operative senza consultarlo (vedi deposizione del Sig…….; vedi documento n.9 all. b di parte ricorrente);f) il ricorrente, pur continuando a rivestire la carica di direttore generale, era rimasto sostanzialmente senza compiti operativi e a lungo inattivo (vedi deposizione del Sig……..);.g) il coinvolgimento nella gestione di fatto veniva ammesso dallo stesso Sig…….., pur giustificandolo con la necessità di avere informazioni sulle “ripercussioni gestionali delle sue decisioni” (vedi lettera 21.4.99. doc.n. 20 di parte ricorrente).Orbene la progressiva emarginazione dalla vita aziendale è stata immediatamente denunciata, corne emerge anche dallo scambio epistolare intervenuto; il ricorrente denunciava sin dall’inizio come tutta la struttura societaria rispondeva di fatto solo al presidente (vedi lettera del 21.4..99 e del 18.5.99 – documento allegato n. 21 di parte ricorrente); lo scambio epistolare tra le parti è stato però un dialogo tra sordi, la nuova proprietà non ha dato rassicurazioni concrete, dal tenore delle risposte si evidenzia in sostanza il ruolo attivo e decisorio del Sig……., che appare incontrastato e quindi in contraddizione con l’incarico, rnai venuto meno ed anzi ribadito dalla nuova proprietà, di “direttore generale” del ricorrente, incarico che rappresenta il ruolo direttivo- operativo più elevato all’interno della società. La convenuta, invero, ha parlato di “disimpegno” da parte del ricorrente e cita a conferma la lettera del Sig……. del 20.4.99., tale lettera in realtà nulla prova e comunque la risposta del 21.4.99 da parte dei ricorrente è puntuale, da le informazioni richieste dopo aver ribadito che la conoscenza della realtà aziendale da parte della nuova proprietà non includeva necessariamente il suo esautoramento. Orbene, è indubbio che un cambio ai vertici societari può comportare un certo disorientamento organizzativo interno, un. assestamento può essere considerato sicuramente fisiologico, ma tale evento non può certo comportare anche un significativo e drastico svuotamento delle mansioni fino allora svolte in qualità dì Direttore generale (nonché dì amministratore ) dal ricorrente. Tele sostanziale grave dequalificazione può essere fatta decorrere dall’aprile 99, tenuto conto che dalle risultanze testimoniali è emerso che in un primo momento vi era stato un sostanziale affiancamento del Sig…. al ricorrente nella gestione, invasione di campo questa comprensibile con la necessità dì rendersi conto in prima persona della reale situazione societaria, ma in un secondo momento il totale e neppure mascherato scavalcamento del ricorrente appare privo di qualsivoglia giustificazione; la volontà della nuova Dirigenza di eliminare un direttore generale può legittimamente realizzarsi solo con un recesso, motivato o meno, soggetto comunque a controllo giudiziario, che comporta in ogni caso la responsabilità per tutte le conseguenze di legge connesse a tale provvedimento e non certo attraverso una progressiva e logorante emarginazione dal contesto aziendale finalizzato a favorire un recesso volontario dal rapporto. Il danno subito è evidente, sia in termini di professionalità che in termini psicologici, il ricorrente è stato totalmente emarginato nel preminente ruolo rivestito, venendo a perdere all’improvviso ogni credibilità e potere nei confronti dei dirigenti e dì tutto il personale e ad essere relegato all’inattività, con l’accusa dì scarsa collaborazione, non è stato però significativamente mai chiarito o precisato il reale livello richiesto di collaborazione. La situazione creatasi ha avuto conseguenze sul piano della salute del ricorrente come dimostrato dalla documentazione medica prodotta, che evidenzia proprio nel marzo aprite 99, una patologia strettamente collegata alle situazioni di stress (u1cera duodenale – vedi docum
entazione medica allegato n. 30 di parte ricorrente).In questo contesto, appare equo valutare in Lit. 50.000.000 il danno professionale, collegato anche all’immagine compromessa per una posizione di rilievo (come quella occupata dal ricorrente) e biologico subito dal ricorrente per oltre due mesi, in relazione ad una retribuzione mensile di circa Lit. 25.000.000.Passando, ora, al licenziamento intimato va rilevato che in via principale è stato chiesto di ritenere il provvedimento impugnato “discriminatorio” con conseguente nullità del recesso, per essere stato intimato per ritorsione contro legittime rivendicazioni fatte valere a tutela del suo ruolo (vedi ricorso per dequalificazione).Come ha osservato la convenuta il ricorso giudiziario in via d’urgenza del ricorrente è stato notificato l’11.6.99, nove giorni dopo quindi la contestazione disciplinare, su cui è stato fondato il provvedimento espulsivo, che è stata consegnata al ricorrente il 2 giugno, mentre le giustificazioni erano pervenute alla società il 14 giugno, va escluso quindi un immediato fine ritorsivo, la situazione lamentata può semmai influire sul giudizio di legittimità del recesso, nell’invalidare la valutazione della gravità dell’addebito posto a fondamento del licenziamento per giusta causa. Ora, l’addebito di avere installato una microtelecamera ed una centralina di allarme e videoregistratore senza averne dato notizia a chi lo aveva sostituito all’atto della cessazione dell’incarico di amministratore delegato, nel contesto della situazione determinatasi, attesa l’entità del fatto, in relazione alla qualifica rivestita ed alle circostanze emerse, appare chiaramente strumentale e finalizzato all’espulsione di un direttore non ritenuto utile dalla nuova direzione. L’addebito, peraltro, perde anche qualsiasi connotato di sanzionabilità, se si considera che le risultanze testimoniali hanno poi confermato l’assunto difensivo del ricorrente e cioè che l’installazione era nota ai vertici aziendali ed allo stesso Sig………(devi deposizioni dei Sigg.ri……..), che questa era stata installata dalla proprietà a fini di tutela e non di controllo, in conseguenza di alcuni ammanchi subiti dalla società ed aveva poi portato anche alla scoperta di un furto da parte di un dipendente; la microtelecamera non aveva audio, mentre il suo raggio visivo comprendeva le due porte d’ingresso, la scrivania e l’armadio contenente la cassaforte dell’ufficio del ricorrente. Significativa poi appare la circostanza che alla richiesta se era a conoscenza dell’esistenza di telecamere il ricorrente e la sua segretaria avevano immediatamente ammesso la circostanza, fornendo i dati della sua localizzazione (vedi deposizioni dei Sigg.ri …………………..).Ora, giustificare il licenziamento in tronco del direttore generale con la motivazione riportata, costituisce una scelta illegittima, che si commenta da sola; per gli stessi motivi il licenziamento però non può essere considerato “ingiurioso

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