ACCORDO SU INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI DELL’ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE – COMPARTO SCUOLA
In data 13 marzo 2013, alle ore 11.00, presso la sede dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN:
nella persona del dott. Sergio GASPARRINI – Presidente (firmato)
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CONFEDERAZIONI SINDACALI
FLC/CGIL firmato CGIL firmato
CISL SCUOLA firmato CISL firmato
CONFSAL SNALS firmato CONFSAL firmato
UIL SCUOLA firmato UIL firmato
FEDERAZIONE GILDA UNAMS firmato CGU firmato
Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegato contratto di integrazione e modficazioni dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie, nel testo che segue:
ACCORDO SU INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI DELL’ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE – COMPARTO SCUOLA
Premesso che le rappresentanze sindacali unitarie rappresentano un organismo di grande rilevanza nei posti di lavoro, anche in considerazione del fatto che le stesse, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001, si configurano come uno dei soggetti negoziali necessari della contrattazione integrativa;
Considerato che l’art. 6 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 prevede materie e tempistica per la contrattazione integrativa d’istituto che deve iniziare entro il 15 settembre di ogni anno e giungere alla conclusione, di norma, entro il 30 novembre, data oltre la quale sono previsti specifiche modalità di conduzione del negoziato;
Tenuto conto del fatto che, a causa dei processi di dimensionamento della rete degli istituti scolastici, all’inizio dell’anno scolastico possono verificarsi rilevanti modifiche nella composizione delle istituzioni scolastiche, con la conseguente possibile decadenza di moltissime RSU;
Considerato che tale fenomeno determina un ostacolo allo svolgimento delle suddette trattative per la contrattazione integrativa;
Tenuto conto che l’art. 2 dell’ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 prevede, al comma 4, la possibilità di apportare allo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente individuate dal ACQ stesso, mediante appositi accordi di comparto, da attuarsi su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
Considerato che nel comparto Scuola non si era ancora dato seguito alla possibilità prevista dall’art. 2 del citato ACQ 7 agosto 1998;
Valutata la necessità di attivare il suddetto negoziato in relazione alla suindicata situazione, al fine di individuare una possibile soluzione per assicurare stabilità alle RSU anche attraverso l’individuazione di particolari forme organizzative;
Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:
Art. 1
1 – Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l’accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2 – Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un’unica RSU.
3 – In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all’art. 4, parte Prima, dell’ACQ 7 agosto 1998, da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell’istituzione scolastica ove sono in servizio. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un’unica istituzione scolastica.
4 – Qualora, a seguito dell’applicazione del comma 3, presso l’istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.
5 – Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
6 – In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all’art. 7, comma 2, dell’ACQ 7 agosto 1998. In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.
Art. 2
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle istituzioni scolastiche soggette a processi di riordino, nel caso di ulteriori modifiche organizzative, le parti si potranno incontrare per valutare la necessità di provvedere all’adeguamento del presente accordo.