ARIS-OOSS Accordo (operatore socio-sanitario)

VERBALE

In data 7 febbraio 2003 si sono incontrati:

ARIS, nella persona del Capodelegazione G.Costantino, e dei componenti la delegazione P.Magon, M.Mattiacci, P.Moscioni, G.Sironi, J.Parrella;

AIOP, nella persona del Presidente Nazionale E.Miraglia, e dei componenti la commissione G.Bianco, U.Costanzo, R.Cerioli, A.Prandin, F.Polenta, assistiti da U.Icolari, A.Buratti, S.Gallozzi, F.Bonanno, F.Leonardi;

FONDAZIONE DON C.GNOCCHI, nelle persone di E.Mambretti, S.Provenza.

 

con le OO.SS

FP CGIL, nella persona di C.Podda, D.Bruno, R.Dettori

CISL FPS, nelle persone R.Tarelli, D.Volpato, L.Gentili

UIL FPL, nelle persone di C.Fiordaliso, M.V.Gobbo, S.Brecciaroli

 

CONSIDERATO CHE

 

– a far data dal 22 febbraio 2001 è stato istituito il profilo dell’OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS), così come previsto dall’accordo fra Ministero della Salute e del Lavoro e Conferenza Stato Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001;

– il medesimo accordo ha disciplinato la formazione di base dell’OSS in sostituzione dei precedenti corsi di formazione degli OTA e delle altre figure presenti nelle strutture socio sanitarie con medesimi requisiti formativi (OSA, ADEST, ecc.);

si stabilisce quanto segue:

a) che ad integrazione dell’art.43 del CCNL vigente è istituito il profilo professionale dell’OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) inserito nella posizione economica iniziale B2;

b) per quanto attiene alla descrizione delle attività e delle competenze si fa riferimento al profilo professionale come è stato istituito dalla Conferenza Stato Regioni con provvedimento del 22 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. 19.4.2001;

c) che quanto precede, concordato in via transitoria, sarà verificato tra le parti in sede di rinnovo contrattuale 2002 – 2005;

d) che i posti relativi al nuovo profilo saranno previsti negli organici sulla base delle esigenze organizzative delle strutture, convenendo comunque che, in prima applicazione del presente accordo, la partecipazione e la riqualificazione finalizzate all’inquadramento nel profilo di OSS, posizione economica iniziale B2, riguarderà una percentuale non inferiore al 10% degli OTA in servizio nelle singole strutture alla data del presente accordo. Tale percentuale potrà essere incrementata in sede di contrattazione decentrata di livello regionale;

e) che i predetti corsi di riqualificazione saranno realizzati con le modalità di cui all’articolo 27 del CCNL, sempre nel limite del 10% innanzi previsto. Si pattuisce altresì che per la partecipazione ai corsi potranno essere utilizzate le 150 ore di cui all’art.28 CCNL che in via derogatoria saranno retribuite;

f) che la possibilità di partecipazione riferita anche al personale ausiliario, sarà definita in sede di accordo decentrato;

g) che sono fatti salvi accordi regionali o aziendali che prevedano condizioni di miglior favore in riferimento ai piani formativi di qualificazione e riqualificazione;

h) che sono fatti salvi in ogni caso i trattamenti economici di miglior favore;

i) che sarà richiesto congiuntamente l’intervento della Conferenza Stato Regioni affinché vengano emanate disposizioni univoche per la rideterminazione dei minuti di assistenza sulla base dell’integrazione offerta dall’attività degli OSS.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

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