La clausola di salvaguardia per la tassazione del TFR (applicazione aliquota e scaglioni in vigore al 31/12/2006) è ancora in vigore nel 2009 oppure bisogna utilizzare le attuali tabelle fiscali?
L’art. 1, comma 9, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2006”) ha introdotto una clausola di salvaguardia sul TFR in relazione alla determinazione dell’IRPEF dovuta, che prevede l’applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (nel caso in cui risultino maggiormente favorevoli per il contribuente) ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, (“Tuir” o D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni). Da subito è bene rilevare come la legge non preveda per l’applicazione della clausola di salvaguardia alcuno specifico termine.
A detta della stessa Amministrazione Finanziaria la clausola di salvaguardia è diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di un’imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.
La circ. 16 marzo 2007, n. 15/E ha fornito alcuni importanti chiarimenti al riguardo tra cui si ricorda che: se le somme sono erogate da un sostituto d’imposta si ritiene che la verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d’imposta il quale quindi, in sede di determinazione dell’imposta, utilizzerà le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Ciò in quanto la determinazione dell’imposta, ancorché provvisoria, è effettuata dal sostituto d’imposta.
Anche la “Legge Finanziaria 2008” (art. 2, comma 514, L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha confermato, per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione della clausola di salvaguardia. Successivamente il D.M. 20 marzo 2008, ricordando la possibilità di applicare detta clausola, disponeva la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, attraverso l’istituzione di alcune detrazioni previste all’art. 1 dello stesso Decreto. Il livello di imposizione attuale, calcolato con le aliquote vigenti, deve quindi essere abbattuto di tali detrazioni prima del confronto con quanto determinabile attraverso l’utilizzo delle aliquote del 2006.
Si ricorda che, ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta dovuta su tali somme attraverso il calcolo dell’aliquota personale del contribuente, calcolata sull’ultimo quinquennio, in base ai dati contenuti nelle dichiarazioni ed applicando le detrazioni introdotte dal D.M. 20 marzo 2008. L’Agenzia provvederà anche alla verifica della tassazione più favorevole per il contribuente applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria. In base alle verifiche effettuate gli uffici applicheranno comunque la tassazione più favorevole al contribuente.
risposta a cura di: Valerio Artina
Fonte: Il Quotidiano Ipsoa – Ipsoa Editore