Chiarimenti sui nuovi requisiti professionali ed i corsi per gli addetti alla sicurezza

Circolare Ministero Welfare 03.12.2003 n° 39
Con la Circolare 39/2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa i requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, come modificati dal Decreto legislativo 195/2003.
E’ difatti richiesto il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, oltre all’attestato del superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi ed all’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. La circolare chiarisce le esenzioni conseguenti al possesso di titoli accademici ed i benefici per chi, pur non in possesso del diploma superiore, abbia svolto tali funzioni per almeno 6 mesi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 39/2003

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIV. VII

Oggetto: Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi.

Prot. N.22522/rla/195

Roma 3 dicembre 2003

Alle Direzioni Regionali del Lavoro

LORO SEDI

Direzioni Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

e p.c Assessorati Regionali alla Sanità

LORO SEDI

D.G. AA.GG.Risorse Umane e Attività Ispettiva

Div. VII – SEDE

Sono pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quesiti in merito al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori a norma dell’art. 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si ritiene di dare le seguenti indicazioni al fine di fornire utili elementi di valutazione per un’omogenea applicazione della normativa di sicurezza.

Il decreto legislativo n.195/03, con l’inserimento del nuovo articolo 8-bis nell’ambito del d.lgs. n. 626/94, ai fini dell’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno, ha previsto il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore nonché dell’attestato del superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha previsto altresì l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Per ciò che concerne l’identificazione dei titoli accademici, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi, si precisa che l’elenco riportato al comma 6 del nuovo articolo 8-bis non è estensibile in via interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che non venga dichiarata l’equipollenza di altri titoli ai suddetti, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

In ordine poi al quesito se i soggetti di cui al predetto comma 6, siano esonerati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, si ritiene che, stante la dizione letterale della norma che fa riferimento solo ai corsi di cui al comma 2, essi siano tenuti alla frequenza dei corsi di cui al comma 5.

In relazione alla disposizione di cui all’art.3, comma 1, del decreto legislativo n.195/03, la cui finalità è quella di consentire lo svolgimento dell’attività di addetto o responsabile per coloro che, pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni, si precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che. alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento. Tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del d.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.

Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il quale i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a frequentare i corsi di cui all’articolo 8-bis, comma 2, del d.lgs. n.626/94, deve essere rispettato nell’ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all’individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all’attivazione degli stessi, i soggetti interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati.

Infine, in relazione alla disposizione di cui all’art.3, comma 2, con riferimento all’attività di responsabile o addetto da parte di coloro che sono in possesso del titolo di studio ma non svolgevano tale attività alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si chiarisce che la predetta norma prevede la possibilità di svolgere tale attività purchè i soggetti interessati abbiano frequentato o frequentino un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. Tali soggetti dovranno comunque frequentare i corsi di cui all’articolo 8-bis, commi 2 e 4, non appena i corsi stessi siano effettivamente attivati.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Onelli)

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