DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 2000

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 2000

Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITA’

e

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che fissano i requisiti cui devono soddisfare le scale portatili;

Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa ulteriori requisiti delle scale portatili;

Vista la norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati, le caratteristiche generali di progettazione e requisiti ed i metodi di prova per le scale portatili, con l’esclusione di quelle ad uso professionale specifiche;

Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego di scale portatili;

Ravvisata l’opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;

Attuata la procedura di consultazione della commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CE;

Decreta:

Art. 1

1. E’ riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª;

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

– laboratorio dell’ISPESL;

– laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;

– laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

– laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità;

– laboratori dei Paesi membri dell’Unione europea o dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

– una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;

– le indicazioni utili per un corretto impiego;

– le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

– gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª;

– una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte 2ª.

Art. 2

1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell’Unione europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purchè il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

 

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