Come deve essere nominato il Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori RLS e cosa succede se i lavoratori non individuano al loro interno un RLS aziendale? L’esperto risponde…
Secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 2, del D. Lgs 81/2008, innanzitutto, in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il decreto prevede diverse modalità di attuazione.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 4 del D. Lgs. 81/2008, invece, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Qualora non si proceda alle elezioni previste come dai punti precedenti, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali per la sicurezza o dai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori per sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
Luglio 2008
risposta a cura di: Antonio Cappa
Fonte: Esperto Sicurezza – Casi e Soluzioni – Ipsoa Editore