Qualora i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il decreto legge del fare riconosce un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell’aggiornamento erogati
Il decreto del fare riscrive il sistema di formazione come era stato forgiato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le disposizioni di carattere generale non prevedevano infatti la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell’ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo: in pratica, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria, sia come Rspp, sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti.
Con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, e senza allentare la tensione sugli obblighi di formazione, il legislatore ha sanato una situazione che appariva paradossale: in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto un credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell’aggiornamento erogati. E’ questo quanto prevede il nuovo comma 5-bis dell’articolo 32 del Dlgs 81/08, introdotto dall’articolo 32 del Dl 69/2013.
Il provvedimento interessa una platea di addetti molto estesa: in primo luogo coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di Rspp devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel comma 5 dell’articolo 32 del Testo unico (ad esempio, laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale o dell’informazione, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’edilizia), e in generale gli Rspp che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l’abilitazione.
Il Dl 69/2013 ha poi aggiunto il comma 14-bis all’articolo 37 del Testo unico, ampliando la platea degli interessati sostanzialmente a tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. Il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dunque, dovrà frequentare una sola volta i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi, come ad esempio il modulo giuridico, sostanzialmente comune per i due ambiti formativi. Resta da vedere se le disposizioni sulla formazione saranno modificate nell’iter di conversione del Dl, iniziato dalla Camera. È bene ricordare, infine, che, salvo proroghe, scade l’11 luglio il termine per completare la formazione di dirigenti e preposti in base all’accordo della Conferenza Stato-Regioni pubblicato a gennaio 2012.
Il Dl 76/2013 sul lavoro ha previsto, dal primo luglio 2013, l’adeguamento del 9,6% delle sanzioni pecuniarie per le contravvenzioni relative all’igiene e alla sicurezza sul lavoro, per la violazione delle norme sulle visite sulla pre-assunzione, sul Durc e per il mancato rilascio (o mancato uso) del tesserino di riconoscimento ai lavoratori. Le sanzioni saranno aggiornate ogni 5 anni in base all’indice Istat.
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