CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO D’INTEGRAZIONE DEL CCNQ SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE
E PERMESSI NONCHÈ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 7 AGOSTO 1998
Il giorno 24 settembre 2007, alle ore 16:45, presso la sede dell’A.Ra.N. ha avuto luogo l’incontro tra:
L’A.Ra.N:
nella persona del Presidente Avv. Massella Ducci Teri firmato
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFEDIR non firmato
CISAL firmato
CONFSAL firmato
COSMED firmato
CSE non firmato
CGU non firmato
CIDA non firmato
RDB CUB non firmato
USAE non firmato
UGL firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto collettivo nazionale quadro d’integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO D’INTEGRAZIONE DEL CCNQ SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÈ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 7 AGOSTO 1998
ART. 1
1. Il presente contratto integra e chiarisce l’applicazione di alcune disposizioni contenute nel CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modificazioni e integrazioni, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, di seguito indicato come “CCNQ del 7 agosto 1998”.
ART. 2
1. All’articolo 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali – di norma sino al limite massimo del 50% – possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.”
“7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.”
ART. 3
1. All’articolo 14 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che – accertati i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 5, comma 1 ed 11 comma 1 – provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresì comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap.”
“6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro tale data, le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in un altro, modifica temporale, grado (da tempo pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del provvedimento adottato dalle amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni possono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web dedicato a Gedap. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.”
ART. 4
1. All’articolo 15 del CCNQ del 7 agosto 1998 il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall’art. 50 del d.lgs. 165/2001 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica. Per garantire, da parte di quest’ultimo, la verifica del rispetto dei contingenti, le amministrazioni inviano le informazioni richieste esclusivamente attraverso il sito web dedicato Gedap.
Il prospetto di rilevazione, di cui l’amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali di cui agli artt. 8 e 11 e, in analogia con quanto previsto nel comma 5, lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell’eventuale diniego. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell’utilizzazione delle prerogative sindacali – distacchi, aspettative e permessi sindacali – in violazione della normativa vigente.
ART. 5
1. All’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è aggiunto il comma 4-bis.
4-bis. Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all’individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell’organico dell’istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l’assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.
ART. 6
1. L’articolo 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:
“ART. 19 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)
1. Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.
2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.
3. Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire all’Aran “idonea documentazione” di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.
4. Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.
5. L’idonea documentazione da fornire all’Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all’Aran con lettera Raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della Raccomandata.
6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali – riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU – sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.
7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.
8. L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.
9. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. E’ demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.
10. L’accertamento produce effetti – con le medesime cadenze del comma 8 – sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
11. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi – verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 15 – nonché dei permessi loro spettanti.
12. Come norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione della ripetibilità, per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre 2006, tenuto conto che, dall’anno 2007 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato un nuovo sistema informatizzato di rilevazione – sito web dedicato a Gedap – è consentita la compensazione tra il periodo di superamento del contingente dei distacchi e quello di sott’utilizzazione dello stesso, purché avvenuti nello stesso anno, nonché tra i permessi degli artt. 8 e 11. In questo ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ alle associazioni sindacali rappresentative di comparto e di area, ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi dell’art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell’art. 11 (di spettanza sia delle confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e viceversa, è permessa la compensazione tra detti contingenti. A decorrere dall’1 gennaio 2007 la predetta compensazione è esclusa.
13. Dall’1 gennaio 2007, nel caso in cui nell’anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi dell’art. 8, l’amministrazione, previo consenso dell’associazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 11, può compensare l’eccedenza nell’anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell’anno precedente. Nel caso in cui l’associazione sindacale nell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto previsto nel comma 11.
14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.”
ART. 7
1. Alla luce delle ripetute integrazioni e modificazioni intervenute a decorrere dall’anno 1998 sul testo del CCNQ del 7 agosto 1998 ad opera di successivi contratti quadro, biennali e non, in considerazione dell’importanza e della necessaria certezza e trasparenza della materia delle prerogative sindacali e dell’accertamento della rappresentatività, così come normato dall’art. 43 del d.lgs. 165/2001, nonché delle modificazioni intervenute in materia di elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU, le parti si danno atto dell’esigenza di procedere alla redazione di un nuovo testo in materia entro l’anno 2007.