Protocollo di intesa per la costituzione e il funzionamento del comitato paritetico di cui all'art. 43 del d.lgs. 165/2001 (e relativo regolamento di funzionamento, approvato in data 18 gennaio 2005)

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO
DI CUI ALL’ART. 43 DEL D. LGS. 165/2001

 

Verbale

In data 12 gennaio 2005 alle ore 12,30 le parti sottoindicate si sono riunite presso l’Aran in Via del Corso 476 – Roma, per dare attuazione all’art. 43, comma 8, del D.Lgs. 165/2001, relativo alla istituzione del Comitato paritetico per la certificazione dei dati elettorali ed associativi delle organizzazioni sindacali ai fini dell’accertamento della rappresentatività.
Al termine della riunione, con esclusione della CONFEDIR, viene siglato l’allegato protocollo di intesa che fa parte integrante del presente verbale.

Per l’ARAN il Presidente nella persona di Avv. Guido Fantoni (firmato)

Per le Confederazioni Sindacali

CGILFirmato
CISLFirmato
UIL Firmato
CIDAFirmato
CISALFirmato
CONFEDIRNon Firmato
CONFSALFirmato
COSMEDFirmato
CGUFirmato
RDB/CUBFirmato
USAEFirmato
CONFINTESA
(ammessa con riserva)Firmato

Roma, 12 gennaio 2005

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO
DI CUI ALL’ART. 43 DEL D. LGS. 165/2001

Art. 1
(Natura e composizione)

1 Il Comitato paritetico è un organismo bilaterale Aran – Sindacati, composto da rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

2 I componenti del Comitato sono designati per la parte pubblica dal legale rappresentante dell’Aran e per la parte sindacale dalle organizzazioni di cui al comma 1 per il tramite delle Confederazioni cui aderiscono.

3 Ferma restando l’unicità del Comitato paritetico, esso è articolato per comparti o aree con le modalità indicate nell’art. 3.

Art. 2
(Compiti del Comitato paritetico)

1 Il Comitato paritetico esercita i seguenti compiti:

a) procede alla certificazione dei dati relativi ai voti e alle deleghe;

b) può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o area ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 165/2001;

c) delibera sulle controversie relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe effettuate dalle proprie articolazioni di comparto.

Art. 3
(Composizione e compiti del Comitato nelle articolazioni di comparto o area )

1 Il Comitato paritetico nelle articolazioni di comparto o area è composto dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, integrate da osservatori designati dalle sigle sindacali presenti nel Comitato ma non nel comparto o area.

2 Le articolazioni del comma 1 del Comitato verificano per i comparti la esattezza delle rilevazioni dei dati sui voti e sulle deleghe e per le aree la esattezza delle rilevazioni dei dati sulle deleghe, effettuate in entrambi i casi dall’Aran, trasmettendo le eventuali contestazioni al Comitato, ai sensi dell’art. 2.

Art. 4
(Funzionamento del Comitato paritetico)

1 Le decisioni sui principi generali ai quali deve essere ispirata la rilevazione delle articolazioni di comparto o area del Comitato, nonché le decisioni sulle controversie vengono assunte dal Comitato paritetico con il meccanismo di cui ai commi successivi.

2 L’Aran ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali votano separatamente. Il voto dell’Aran è espresso dal rappresentante designato dall’Agenzia medesima.

3 La decisione all’interno della componente sindacale si considera validamente assunta quando sia espressione della maggioranza della componente stessa con le seguenti modalità:

a) a ciascuna Confederazione viene convenzionalmente attribuito il numero di voti risultante dagli allegati A e B;

b) nel caso in cui la decisione verta sull’attribuzione dei voti riportati dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle Rsu, alla stessa partecipano le organizzazioni di cui al prospetto A – considerate nel loro complesso – e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 17;

c) nel caso in cui la decisione verta sulle deleghe e sul contributo economico richiesto di cui all’art. 2, lett. b), alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di cui al prospetto B – considerate nel loro complesso – e la maggioranza è raggiunta con un numero di voti pari a 20.

4 Il mancato raggiungimento all’interno della componente sindacale della maggioranza richiesta per l’assunzione della propria decisione produce gli effetti di cui al comma 6. Qualora il raggiungimento della decisione sia impedito dall’assenza alla riunione di alcune sigle sindacali la decisione sui punti rimasti in sospeso viene rinviata alla successiva seduta da convocarsi entro i sette giorni immediatamente successivi. Nel caso in cui anche in tale riunione l’assenza delle sigle sindacali impedisca il raggiungimento della decisione questa si considera non assunta e si producono gli effetti di cui al comma 6.

5 La questione esaminata dal Comitato paritetico si intende risolta quando entrambe le componenti abbiano espresso voto favorevole.

6 Qualora le due componenti esprimano voti discordanti, ovvero nei casi di mancata espressione del voto da parte di una di esse, si realizza il caso di dissenso per il quale è richiesto il parere del CNEL.

7 La successiva decisione del Comitato è adottata su conforme parere del CNEL.

8 Le organizzazioni sindacali non rappresentate nel Comitato paritetico possono comunque rivolgere le loro eventuali contestazioni sulle rilevazioni di pertinenza del Comitato paritetico direttamente al CNEL. Le stesse possono, a richiesta, essere sentite prima dal Comitato paritetico.

9 Le procedure per la richiesta del parere al CNEL sono quelle indicate dall’art. 43, comma 10 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 5
(Durata in carica del Comitato paritetico)

1 Il Comitato paritetico istituito con il presente protocollo, formato – ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 165/2001 – dalle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale per il biennio economico 2004-2005, dura in carica sino al completo esaurimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 4, comma 6, relativamente alla rilevazione dei dati necessari all’accertamento della rappresentatività sindacale da parte dell’Aran per il biennio economico 2006-2007.

PROSPETTO A – RSU

Organizzazioni sindacali
Voti
CGIL 5
CISL 5
UIL 4
CONFSAL 2
CISAL 1
CGU 1
RDB/CUB 1
USAE 1
CONFINTESA (con riserva) 1

La maggioranza è raggiunta con 17 voti su 21

Nel caso in cui l’ammissione con riserva della Confintesa sia sciolta negativamente per la stessa, la maggioranza è raggiunta con 17 voti su 20.

PROSPETTO B – DELEGHE

Organizzazioni sindacali
Voti
CGIL 5
CISL 5
UIL 4
CONFSAL 2
CISAL 1
CIDA 1
CONFEDIR 1
COSMED 1
CGU 1
RDB/CUB 1
USAE 1
CONFINTESA (con riserva) 1

La maggioranza è raggiunta con 20 voti su 24

Nel caso in cui l’ammissione con riserva della Confintesa sia sciolta negativamente per la stessa, la maggioranza è raggiunta con 20 voti su 23.

La graduazione dei voti assegnati alle organizzazioni sindacali che compongono il Comitato paritetico – considerate nel loro complesso – ha natura meramente convenzionale.

 

COMITATO PARITETICO
(2006-2007)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO
DI CUI ALL’ART. 43 DEL D.LGS. 165/2001 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei lavori del Comitato paritetico costituito ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni e del protocollo di intesa sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali il 12 gennaio 2005. Il regolamento ne precisa le modalità di funzionamento ai sensi dell’art. 4 del medesimo protocollo.

ART. 2

1. Il Comitato è coordinato da un Presidente eletto nella prima seduta utile dopo l’approvazione del presente regolamento.

2. Le riunioni avranno luogo, di norma, presso la sede dell’Aran che si assume il compito di assicurare la segreteria tecnica e di conservare gli atti del Comitato.

3. Il Comitato si riunisce su istanza di ciascuno dei membri delle due componenti (Aran-Sindacati) indirizzata alla segreteria tecnica che rimetterà a tutti i componenti gli elementi utili all’esame delle questioni.

ART. 3

1. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente con l’indicazione dell’ordine del giorno e di esse è redatto verbale a cura della segreteria tecnica.

2. Copia del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato è consegnata a ciascuno dei membri delle due componenti.

ART. 4

1. Sulle decisioni da adottare in merito alle questioni all’ordine del giorno le parti esprimono separatamente il loro voto.

2. Il Presidente garantisce i lavori nella fase del processo decisionale, invitando la componente sindacale, per il regolare svolgimento delle proprie operazioni di voto, a nominare un coordinatore dei suoi lavori. Del fatto viene data contezza nel verbale della riunione del Comitato paritetico.

3. La segreteria tecnica del Comitato verbalizza anche le risultanze del voto espresso dalla componente sindacale di cui al comma 2.

4. Le decisioni assunte dalle due componenti sono rese note contestualmente e danno luogo all’adozione della relativa deliberazione da parte del Comitato.

ART. 5

1. Le riunioni del Comitato nelle articolazioni di comparto o area sono regolate in modo analogo alle riunioni del Comitato.

2. In caso di contestazione sorta in sede di articolazione di comparto o area, il reclamo viene inviato al Comitato il giorno successivo, per essere esaminato entro il termine massimo di otto giorni.

ART. 6

1. Nel corso della raccolta dei dati relativi alle deleghe e ai voti, con cadenza periodica decisa dal Comitato paritetico, la segreteria tecnica fornirà, ai componenti del Comitato e ai componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area e non rappresentate in seno al Comitato, tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento della rilevazione.

2. Il termine della rilevazione stabilito dal Comitato paritetico sarà immediatamente portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali rappresentative non presenti nel Comitato.

ART. 7

1. I verbali del Comitato paritetico conservati presso la segreteria dello stesso sono, a richiesta, disponibili. Possono farne richiesta:

a) i componenti del Comitato paritetico;

b) i componenti delle organizzazioni di categoria rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area e non rappresentate in seno al Comitato. La richiesta deve avvenire in forma scritta al Presidente del Comitato che provvede alla consegna entro 5 giorni;

c) le altre organizzazioni sindacali. La richiesta deve avvenire in forma scritta, a firma del legale rappresentante, con l’indicazione della relativa motivazione. La richiesta è inoltrata al Presidente del Comitato che provvede alla consegna entro 5 giorni. Nel caso si tratti di federazioni sindacali costituite da più sigle la richiesta deve avvenire da parte del legale rappresentante della federazione unitariamente intesa e non da parte delle singole componenti costituenti o affiliate.

2. Durante la fase istruttoria ogni componente del Comitato e delle articolazioni di comparto può accedere ai documenti concernenti le deleghe e i voti di cui è intestataria l’organizzazione sindacale rappresentata. Per le organizzazioni sindacali di cui alla lettera c) del comma precedente la richiesta deve avvenire in forma scritta, a firma del legale rappresentante e, nel caso di federazione costituita da più sigle a nome della stessa unitariamente intesa, indirizzata al Presidente del Comitato.

3. Ogni organizzazione sindacale presente nel Comitato e le organizzazioni di categoria rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area e non rappresentate in seno al Comitato, certificano i propri dati e di detta certificazione viene dato conto in apposito “atto di certificazione” redatto distintamente per organizzazione.

4. Il verbale finale del Comitato dà atto dell’avvenuta certificazione.

5. I componenti del Comitato paritetico e i componenti delle organizzazioni sindacali non presenti in seno al Comitato ma nelle articolazioni di comparto o
area, possono accedere solo ai propri dati certificati. Le altre organizzazioni sindacali, di cui al punto 1 lett. c), possono richiedere i propri dati finali con la procedura indicata nel medesimo punto.

6. Conclusi i lavori il Comitato paritetico trasmette all’Aran, che ne diviene depositaria, tutta la documentazione.

ART. 8

1. Copia del presente Regolamento è inviata a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nelle articolazioni di comparto o area ma non nel Comitato.

Per l’ARAN la dott.ssa Silvana Dragonetti (firmato)

Per le Organizzazioni Sindacali

CGILFirmato
CISLFirmato
UIL Firmato
CIDAFirmato
CISALFirmato
CONFEDIRFirmato
CONFSALFirmato
COSMEDFirmato
CGUFirmato
RDB/CUBFirmato
USAEFirmato
CONFINTESA
(ammessa con riserva)Firmato

Roma, 18 gennaio 2005

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