– Prof. Carlo Dell’Aringa (Presidente)
– Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
– Avv. Guido Fantoni (Componente)
– Avv. Arturo Parisi (Componente)
– Prof. Gianfranco Rebora (Componente)
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:
C.G.I.L. AUPI
C.I.S.L. SNABI
U.I.L. SINAFO
CIDA USINCI/SICUS
CISAL (con riserva) CIDA/SIDIRSS
CONFE.DIR C.I.S.L. FISOS/DIRIGENTI
CONFSAL. (con riserva) FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA’ DIRIGENZA
USPPI (con riserva)
UNIONQUADRI (con riserva)
R.d.B. CUB (con riserva)
U.G.L. (per i correttivi del I biennio)
Le parti si danno atto che l’ammissione con riserva alla sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali indicate riguarda solo il CCNL del II biennio di parte economica 1996-1997 e di conseguenza solo i correttivi apportati a quest’ultimo dall’art. 2 e seguenti del presente contratto.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’unito testo del contratto che provvede agli errata corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 e del CCNL di parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996, dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Comparto Sanità.
1. Nel CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte economica – stipulato in data 5.12.1996 – sono apportati i seguenti chiarimenti o variazioni:
– i valori indicati negli articoli 53 comma 8, 54 comma 1 lettere a) e b), 55 comma 3 lettere a) e b), nonché i valori indicati nella tabella allegato 2 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13^ mensilità.
– all’art. 56, comma 1, dopo le parole “uno specifico trattamento economico” va inserita la parola “annuo”;
– all’art. 58, comma 2, lettera b), secondo periodo e comma 4, lettera b), primo periodo la parola “ dodicesimi “ è sostituita dalla parola “ tredicesimi “.
– all’art. 59, comma uno, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) da una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’azienda o ente, calcolato con riferimento all’anno 1993 ed al solo personale con qualifica di dirigente. Tale incremento per l’anno 1995 riguarda 2/13 (mese di dicembre e 13a mensilità). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d’anno, al 1 gennaio 1996 è incrementato di una somma pari all’1,4% del medesimo monte salari.”
– all’art. 60, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Dalla medesima data il predetto fondo è aumentato di un importo corrispondente al valore delle ore di lavoro straordinario spettanti nell’anno di riferimento ai Dirigenti dei quattro ruoli ai sensi dell’art. 10 del DPR 384/1990, con esclusione delle somme utilizzate dall’art.42. Tale importo dall’1.1.1997 è decurtato delle somme di lavoro straordinario portate ad incremento dei fondi previsti dall’art. 58, ai sensi dei commi 3 e 5 del medesimo articolo. Per il I livello dirigenziale del ruolo sanitario rimane nel fondo un importo pari a 50 ore di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate nel richiamato art.10 del DPR 384/1990.”
– all’art. 61, comma 2 lettera b), dopo le parole “0,2% del monte salari” vanno aggiunte le parole “ “riferito all’anno 1993″.
– all’art. 72, comma 1 punto w) le parole “ comma 2-ter “ sono sostituite dalle parole “ commi 2-ter e 2-quater “.
– all’allegato 2, primo capoverso, dopo le parole “confluito nel fondo” il riferimento è all’art. 58 e non al 60.
ART. 2
1. All’art. 3, comma 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, stipulato il 5 dicembre 1996, ai primi due alinea le parole “del I livello ex” sono soppresse e sostituite dalle parole “di cui all’ “.
2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui all’art. 43, comma 1 punto II, secondo periodo, del CCNL indicato all’art. 1, comma 1 – già appartenenti alla posizione di IX livello – gli incrementi loro spettanti per effetto del D.L. 583/1996 sono stati calcolati sulla retribuzione di posizione. Di conseguenza nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, la retribuzione di posizione dei predetti ingegneri, architetti e geologi è corretta nel modo seguente:
parte fissa parte variabile totale
01.01.1997 3.128 1.899 5.027
31.12.1997 4.955 3.929 8.884
ART. 3
Nella tabella allegato 2 del CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte economica e nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997 le parole “ I livello dirigenziale “ in riferimento alle colonne intitolate “ ruolo amministrativo “ e “ ruolo tecnico-professionale “ sono soppresse e sostituite dalla parola “Dirigente”.
ART. 4
I riferimenti al D.L. 377 del 16.7.1996, contenuti nel CCNL relativo al II° biennio di parte economica 1996/1997, vanno corretti in D.L. 583 del 18.11.1996.
Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5.12.1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al I biennio di parte economica 1994/1995 nonche’ al II biennio economico 1996/1997:
I biennio
1) art. 50, comma 2 : il richiamo all’ art. 5 comma 2 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 51 e 52;
2) art. 72, comma 1 : tra le disapplicazioni effettuate deve intendersi anche quella dell’art. 27 del DPR 270/1987 in relazione alle prestazioni di consulenza di cui all’art. 67;
I e II biennio
tutti i riferimenti al DL 377/1996 o al DL 583/1996 devono ora intendersi sostituiti con: “DL 583/1996 convertito in legge 17.1.1997 n. 4 “.
Le OO.SS., ai sensi dell’art. 72, comma 6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all’agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.