CCNL integrativo comparto Sanità area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 e 1996/1997

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO PER L’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITA’
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-1997 PARTE ECONOMICA BIENNI 1994-1995 e 1996-1997

A seguito della registrazione avvenuta in data 24.6.1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.1997 , con il quale l’ A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 30.4.1997, il giorno 1.7.1997 alle ore 12.00, presso la sede dell’A.Ra.N., ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

– Prof. Carlo Dell’Aringa (Presidente)
– Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
– Avv. Guido Fantoni (Componente)
– Avv. Arturo Parisi (Componente)
– Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:

C.G.I.L.    AUPI
C.I.S.L.    SNABI
U.I.L.    SINAFO
CIDA    USINCI/SICUS
CISAL    CIDA/SIDIRSS
CONFE.DIR    FIST C.I.S.L. /DIRIGENTI
CONFSAL *    FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA’ DIRIGENZA
USPPI *    
UNIONQUADRI*    
R.d.B. /CUB *    
UGL    
*con riserva

Le parti si danno atto che l’ammissione con riserva alla sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali indicate riguarda solo il CCNL del II biennio di parte economica 1996-1997. La UGL ha partecipato alle trattative e sottoscrive per i correttivi relativi al quadriennio normativo e al I biennio economico. Al termine le parti concordano l’unito testo di accordo integrativo del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e di parte economica 1994/1995 , sottoscritto il 5.12.1996 , e del CCNL di parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996 , dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Comparto Sanità.
ART. 1
(errata corrige)

1. Nella tabella allegato n. 2 al CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al quadriennio normativo e al I biennio economico, il valore della retribuzione di posizione – parte fissa – spettante al I livello dirigenziale del ruolo sanitario – ex X livello qualificato, per un mero errore materiale, è indicato in £ 7.824 invece di £ 8.969.

2. Di conseguenza nella tabella allegato n. 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, relativo al II biennio economico, il valore della retribuzione di posizione – parte fissa – spettante al I livello dirigenziale del ruolo sanitario – ex X livello qualificato è di £ 12.428 e non di £ 11.283.

ART. 2
(retribuzione di posizione)

1. La retribuzione di posizione, prevista dalle tabelle allegato 2 e allegato 1 rispettivamente dei CCNL sottoscritti in data 5.12.1996 e relativi al I e del II biennio di parte economica costituisce comunque, in entrambe le componenti fissa e variabile, il minimo contrattuale della retribuzione di posizione. I valori indicati nella tabella 1 allegata al CCNL del II biennio sono, quindi, la base di partenza per la rideterminazione dei valori della componente variabile dopo la graduazione delle funzioni da effettuarsi in azienda ai sensi dell’art. 50, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’art. 58. La componente variabile della retribuzione di posizione – tanto quella contrattualmente fissata, quanto quella eventualmente rideterminata dall’azienda dopo la graduazione delle funzioni – è riducibile in tutto o in parte esclusivamente in caso di valutazione negativa ai sensi dell’art. 57.

ART. 3
(mobilità)

1. Il preavviso previsto dall’art.38, comma 10 del CCNL del 5 dicembre 1996 da parte del dirigente sostituisce la richiesta di nulla osta dell’azienda o ente anche nei casi di mobilità disciplinati dagli articoli 12, comma 2 punto A) e 13, comma 2 del DPR 384/90. In quest’ultimo caso le aziende ed enti interessati comunicano l’avvenuto trasferimento alle rispettive regioni in luogo del nulla osta non più richiesto.

ART. 4
(retribuzione individuale di anzianità)

1. In caso di vincita di concorso o conferimento di incarico ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 presso la stessa o altra azienda o ente nonché in caso di trasferimento, il dirigente , anche se accede per la prima volta alla qualifica dirigenziale ma risulti già dipendente del S.s.n., conserva a titolo personale la retribuzione individuale di anzianità eventualmente già acquisita.

ART. 5
(norma transitoria)

1. Nel CCNL del 5 dicembre 1996 all’art. 68, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi :

“ 10. Ai dirigenti che, nel periodo intercorrente tra l’1.12.1995 e il 5.12.1996, abbiano conseguito, a seguito di concorso, la posizione funzionale corrispondente all’ex X livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo – fascia A di cui all’art. 18, comma 2 bis del d.lgs. 502/92 ovvero all’art. 26, comma 2 del d.lgs. 29/93, a far data dalla nomina viene attribuita la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione prevista dal presente contratto per l’ex X livello secondo il ruolo di appartenenza. Le aziende ed enti effettuano i conguagli relativi ai periodi eventualmente già riconosciuti agli interessati quali dirigenti di ex IX livello.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto per i quali – alla medesima data del 5.12.1996 – risulti già espletata la prova scritta.”

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che, in conseguenza dell’errata corrige di cui all’art. 1 del presente contratto integrativo. i valori complessivi della retribuzione di posizione dell’ex X livello qualificato del ruolo sanitario – dati dalla somma delle due compenenti – sono i seguenti:

I biennio: £ 11.140
II biennio: dal 1.1.97 = £ 18.188; dal 31.12.97 = £ 19.465

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