PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – ART. 53, COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 NOVEMBRE 2005 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA
In data 11 aprile 2007 alle ore 9,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell’area dirigenziale IV nelle persone di:
Per l’ARAN:
nella persona dell’Avv. MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI – Presidente – ….firmato
Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali
CGIL MEDICI firmato CGIL firmato
FED. CISL MEDICI COSIME firmato CISL firmato
FED MEDICI aderente alla UIL firmato UIL firmato
CIVEMP (SIVEMP – SIMET) firmato
FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) firmato
UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) firmato
CIMO ASMD firmato CONFEDIR firmato
ANAAO ASSOMED firmato COSMED firmato
ANPO (ammessa con riserva) firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato protocollo:
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – ART. 53, COMMA 3 E ALLEGATO 3 DEL CCNL 3 NOVEMBRE 2005 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA
PREMESSO che l’art. 53, comma 3, II capoverso del CCNL 3.11.2005 prevede che “Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale”;
CONSIDERATO che la “Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti” di cui all’allegato 3 del CCNL 3.11.2005, in corrispondenza della voce “indennità di mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga) prevede la corresponsione della retribuzione di posizione variabile aziendale (colonna contrassegnata con il n. 6);
VERIFICATO che tra la disposizione contenuta nel citato art. 53, comma 3, II capoverso e la suddetta Tabella di cui all’allegato 3 si determina una situazione di incompatibilità dovuta alla contraddizione esistente tra la clausola e la sua trasposizione in tabella poiché in essa, per mero errore materiale è stato anche previsto il computo della retribuzione di posizione variabile aziendale nella determinazione dell’indennità di mancato preavviso;
CHE la predetta Tabella, per essere coerente con la disposizione contenuta nel citato art. 53, comma 3, II capoverso, deve contenere la dicitura “NO” nella colonna contrassegnata con il n. 6, in corrispondenza della voce “indennità di mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga);
TENUTO PRESENTE che l’art. 61, comma 2 del CCNL 3.11.2005 stabilisce che “la correzione di errori materiali avverrà a cura dell’Aran previo protocollo d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto”;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano la correzione dell’errore materiale nel testo che segue:
Art. 1
1. Sostituire nella “Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti” di cui all’allegato 3 del CCNL 3.11.2005, in corrispondenza della voce “indennità di mancato preavviso” (prima colonna, penultima riga), l’attuale dicitura “SI” con la corretta dicitura “NO” nella colonna 6.