Regione Lazio, legge regionale 14/03/2001:

Regione Lazio, legge regionale 14/03/2001:
– art.1 Finalità. La regione, in attuazione dei principi costituzionali enunciati dagli artt. 2, 3, 4, 32, 35, e 37 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e nelle more dell’emanazione di una disciplina organica dello Stato in materia, interviene con la presente legge al fine di prevenire e contrastere l’insorgenza e la diffusione del fenomeno del “mobbing” nei luoghi di lavoro. La regione individua nella crescita e nello sviluppo i una cultura del rispetto dei diritti dei lavoratori da parte di tutte le componenti del mondo del lavoro gli elementi fondamentali per il raggiungimanto delle finalità indicate al comma 1 e per un’ottimale utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro.
– art.2 Definizione di mobbing. Ai fini della presente legge per “mobbing” s’intendono atti e comportamenti discrimiatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di vilenza morale. Gli atti ed i comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: pressioni o molestie psicologiche; calunnie sistematiche; maltrattamenti verbali ed offese personali; minacce o atteggiamenti mirati ad intimorire ingiustamente o avvilire, anche in forma velata o indiretta; critiche immotivate o atteggiamenti ostili; delegittimazione dell’immagine, anche di fronte a soggetti estranei all’impresa, ente o amministrazione; esclusione o immotivata marginalizzazione dell’attività lavorativa; attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche del lavoratore; attribuzione di compiti dequalficanti in relazione al profitto professionale posseduto; impedimanto sistematico ed immotivato all’accesso a notizie ed informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro; marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore idonee a produrre danni e disagi.
– art.3 Organi paritetici. Gli organi paritetici previsti dall’art. 20 del decrto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nell’ambito delle attribuzioni ad essi conferite in materia di formazione dei lavoratori, assumono iniziative e programmano interventi per sensibilizzare tutte le componenti del mondo del lavoro sulle problematiche di cui alla presente legge.
– art.4 Istituzione di sportelli anti-mobbing. Le aziend sanitarie locali istituiscono apposite unità operative, opportunamente dislocate nel territotio in relazione ai livelli occupazionali esistenti in ambito pubblico e privato che forniscano adeguata assistenza al lavoratore oggetto di disctiminazioni. L’unità operativa, nel caso in cui accerti l’effettiva esistenza di elementi atti a configurare la fattispecie di cui all’art. 2, assume iniziative a tutela del lavoratore, ed in particolare: fornisce una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore; avvia, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico; nel caso in cui riscontri la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati o aggravati dal mobbing indirizza il lavoratore, con il suo consenso, al servizio sanitario specialistico; segnala al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio dal lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuovere le cause.
– art.5 Iniziative degli ent locali. Le province ed i comuni assumono iniziative per diffondere l’informazione sul fenomeno del mobbing e per prevenirne l’insorgenza. Nel’ambito delle contrattazioni collettive decentrate integrative per comparto regione-enti locali, le parti pubbliche e quelle sindacali verificano le possibilità e le modalità per l’adozione di idonee misure al fine di prevenire e contrastare l’insorgenza del mobbing, anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli altri dipendenti ad appositi corsi di formazione e aggiornamento.
– art.6 Osservatorio regionale sul mobbing. E’ istituito l’Osservatorio regionale sul mobbimg, di seguito denominato “Osservatorio”, con sede presso l’Assessorato competente in materi di lavoro. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti: attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità della presente legge; monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing; promozone di studi e ricerche, nonché campagne di sensibilizzazione e d’informazione delle norme di cui alla presente legge. L’Osservatorio è composto da: Il Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede; i Direttori dei Dipartimenti competenti in materia di sanità e qualità della vita, o loro delegati; un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro; un rappresentante della Commissione consiliare permanente in materia di lavoro; un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; un rappresentante designato dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale; un sociologo, uno psicologo ed un avvocato esperto in diritto del lavoro, scelti dall’Amministrazion nell’ambito di terne di normativi forniti dai rispettivi albi professionali.
L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componeti. Le funzioni di segrateria sono svolta dalla competente struttura dell’Assessorato. I componenti dell’Osservatorio di ci al comma 3, lettere c), e), f) e g) restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Ai componenti dell’Osservatorio si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.
– art.7 Disposizione finanziaria. Per il finanziamento degli oneri derivati dall’applicazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione della regione Lazio per l’anno 2001 il capitolo n….. (risorse regionali per contrastare il fenomeno del mobbing). Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

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