Banche: arriva il conto corrente “base” a costo ridotto Decreto legislativo, 15/03/2017 37

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 37

Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita’ delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. (17G00051)

(GU n. 75 del 30-3-2017)

Vigente al: 14-4-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, sulla comparabilita’ delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l’articolo 14, contenente principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita’ delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti ed, in particolare, l’articolo 2 recante norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e l’articolo 2-bis recante attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici;

Vista la convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l’Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica, prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, i commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al Titolo VI dopo il Capo II-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ inserito il seguente:
«Capo II-ter

Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento

Art. 126-decies

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e
comparabilita’ delle spese relative al conto di pagamento,
trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento,
accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o
sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l’esecuzione di
tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di
contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.
3. Ai fini del presente capo, l’espressione:
a) “servizi collegati al conto” indica tutti i servizi connessi
all’apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento,
ivi compresi l’apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni
indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11;
b) “servizio di trasferimento” indica il trasferimento, su
richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento
ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini
permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in
entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il
trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento
d’origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o
senza la chiusura del conto di pagamento di origine;
c) “operazioni in numero superiore” indica le operazioni, delle
tipologie individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma
1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici
stabiliti ai sensi del medesimo articolo;
d) “operazioni aggiuntive” indica, in relazione al conto di base,
i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle
individuate ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, che il
consumatore puo’ richiedere sul conto di base. Si applicano le
definizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e dall’articolo 121, comma 1, lettera i);
e) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
f) “prestatori di servizi di pagamento” indica le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste
Italiane s.p.a., per le attivita’ di bancoposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
g) “conto di base” indica un conto di pagamento denominato in
euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente
capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui
all’articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si
applicano le disposizioni del capo II-bis.
6. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente
capo, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la
trasparenza e la comprensibilita’ delle informazioni per i
consumatori, favorire la mobilita’, agevolare l’accesso ai servizi
bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l’articolo
126-bis, comma 5.
7. La Banca d’Italia e’ designata quale autorita’ competente per lo
svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della
direttiva 2014/92/UE.
8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento
eventualmente in essere presso la Banca d’Italia e la Cassa Depositi
e Prestiti.

Sezione I

Trasparenza e comparabilita’ delle spese

Art. 126-undecies

Terminologia standardizzata europea

1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web l’elenco dei
servizi collegati al conto di pagamento piu’ rappresentativi a
livello nazionale in conformita’ a quanto stabilito dalla direttiva
2014/92/UE. L’elenco impiega la terminologia standardizzata europea
definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/92/UE.
2. L’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu’
rappresentativi a livello nazionale e’ aggiornato in conformita’ a
quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva
2014/92/UE. La Banca d’Italia pubblica l’elenco nazionale aggiornato.
3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile,
la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti
dall’articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra
informazione e comunicazione resa ai consumatori.
4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare
denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi
nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali,
commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto
dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca
d’Italia.

Art. 126-duodecies

Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori
le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche
relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un
“Documento informativo sulle spese” e un “Riepilogo delle spese” in
conformita’ alle norme tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 e
dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.
2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese
sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di
pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con
disposizioni della Banca d’Italia.
3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei
consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei
documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di
facile comprensione e in forma chiara e leggibile.
4. Il “Documento informativo sulle spese” e il “Riepilogo delle
spese” di cui al comma 1 sono redatti in conformita’ alle
disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Con disposizioni della
Banca d’Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita’ di calcolo,
comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di
costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel
“Documento informativo sulle spese”.

Art. 126-terdecies

Siti web di confronto

1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di
pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu’ siti web,
costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli
intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra
le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul
proprio sito web, ove disponibile.
2. I siti web previsti dal comma 1:
a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i
servizi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 126-undecies, comma
1, nonche’ dell’indicatore sintetico di costo previsto dalle
disposizioni della Banca d’Italia;
c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita’ di
trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella
partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di
ricerca;
d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili
sull’identita’ dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito,
nonche’ sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da
definirsi in modo semplice e oggettivo;
e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove
applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui
all’articolo 126-undecies;
f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la
data dell’ultimo aggiornamento;
g) comprendono un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento
rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in
cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano
chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della
ricerca;
h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori
nelle informazioni pubblicate;
i) non possono svolgere attivita’ di mediazione;
l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei
prestatori di servizi di pagamento;
m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i
giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia di cui al
comma 3;
n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento
aderenti;
o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale
positiva secondo quanto previsto dal comma 3.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e’ certificata e
annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita
relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell’ente
specializzato alla Banca d’Italia che ne da’ notizia sul proprio sito
web. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Banca d’Italia, sono individuate le caratteristiche dell’ente
certificatore, la procedura di accreditamento che dovra’ garantire il
rispetto dei principi di imparzialita’, indipendenza, correttezza e
competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al
comma 2, lettera m).
4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati
necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito
dalla Banca d’Italia.
5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del
funzionamento del sito alla Banca d’Italia.

Art. 126-quaterdecies

Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti

1. Quando il conto di pagamento e’ offerto congiuntamente ad altri
prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all’articolo
126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il
prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se
l’acquisto del conto di pagamento e’ condizionato alla sottoscrizione
dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia
consentito l’acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento
fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai
prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita’ alla
disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e
specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei
prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere
acquistati separatamente.
2. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 3-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall’articolo
120-octiesdecies.

Sezione II

Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento

Art. 126-quinquiesdecies

Servizio di trasferimento

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di
trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a
tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un
conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento
stabilito nel territorio della Repubblica.
2. Il servizio di trasferimento e’ avviato dal prestatore di
servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal
fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento
ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di
trasferimento. Quando i conti hanno due o piu’ titolari,
l’autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento e’
fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma
dell’autorizzazione si applica l’articolo 117, commi 1 e 2. Il
prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia
dell’autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente
ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non interrompe ne’
sospende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento.
3. Il servizio di trasferimento e’ eseguito entro dodici giorni
lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di
pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di
tutte le informazioni necessarie, in conformita’ alla procedura
stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca
d’Italia puo’ dettare disposizioni attuative del presente comma.
4. Attraverso l’autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e
al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico
a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di
trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al
conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti
in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi
ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere
trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di
bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a
valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e’ fissata
ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il
prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti
trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;
d) indica se intende avvalersi della facolta’ di ottenere il
reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e’ responsabile
dell’avvio e della gestione della procedura per conto del
consumatore. Il consumatore puo’ chiedere al prestatore di servizi di
pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di
alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di
addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente
fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le
informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di
pagamento di destinazione, in conformita’ a quanto indicato
nell’autorizzazione del consumatore, ivi compresi l’elenco degli
ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni
disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti,
nonche’ le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l’esecuzione
del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3,
ferma restando la responsabilita’ del prestatore di servizi di
pagamento trasferente ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies, il
prestatore di servizi di pagamento ricevente puo’ chiedere al
consumatore di fornire le informazioni mancanti.
7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura
gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti
sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di
destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento
ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data
specificata nell’autorizzazione del consumatore all’esecuzione del
servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento
trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla
scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del
consumatore del servizio di reindirizzamento, e’ tenuto a informare
tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del
rifiuto dell’operazione di pagamento.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi
di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei
servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal
consumatore nell’autorizzazione. Il prestatore di servizi di
pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a
partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto
di origine prima della data indicata dal consumatore
nell’autorizzazione.
9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la
chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi
di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In
tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di
pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie
all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini
previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di
origine. L’esecuzione del servizio di trasferimento non puo’ essere
condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte,
assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. La continuita’ nella fruizione dei servizi di pagamento e’
assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e’
l’effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro
prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla
Banca d’Italia.

Art. 126-sexiesdecies

Spese applicabili per il servizio di trasferimento

1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le
informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento
ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere
relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di
addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza
addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di
servizi di pagamento ricevente.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di
servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di
pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il
servizio di trasferimento.
3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione da
parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento
trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente
consentono gratuitamente al consumatore l’accesso alle informazioni
che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di
trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti
diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di
pagamento.
4. Se nell’ambito del servizio di trasferimento il consumatore
richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica
l’articolo 126-septies, commi 1 e 3.

Art. 126-septiesdecies

Obblighi informativi e responsabilita’

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei
consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di
trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalita’ con cui
queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai
sensi dei capi I e II-bis.
2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non
patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei
termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore
di servizi di pagamento inadempiente e’ tenuto a corrispondere al
consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione
in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta
euro. Tale somma e’ maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo
di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita’
esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di
trasferimento un tasso annuo pari al valore piu’ elevato del limite
stabilito ai sensi e in conformita’ all’articolo 2, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

Art. 126-octiesdecies

Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario

1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda
aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo’
richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il
quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore
di servizi di pagamento di origine:
a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni
disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli
addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento,
nonche’ quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli
addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del
consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di
pagamento di origine informa altresi’ il consumatore che tale elenco
non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun
obbligo di attivare servizi che esso non offre;
b) trasferisce l’eventuale saldo positivo del conto di origine
verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso
il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche’ la richiesta del
consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di
pagamento e il conto di destinazione;
c) chiude il conto di pagamento di origine.
2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che
impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal
comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La
data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine,
salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di
pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore
l’eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la
chiusura del conto di pagamento.

Sezione III

Conto di base

Art. 126-noviesdecies

Diritto al conto di base

1. Le banche, la societa’ Poste italiane s.p.a. e gli altri
prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a
valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi
di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di
pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di
base”.
2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea,
senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno
diritto all’apertura di un conto di base nei casi e secondo le
modalita’ previste dalla presente sezione.
3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante
legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto
di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione europea in virtu’ del
diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori
senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del
relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche’ ai sensi degli altri
trattati internazionali in materia.

Art. 126-vicies

Apertura del conto di base

1. Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni in materia
di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il
prestatore di servizi di pagamento puo’ rifiutare la richiesta di
apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti
dall’articolo 126-noviesdecies o se il consumatore e’ gia’ titolare
in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i
servizi indicati dall’allegato A salvo il caso di trasferimento del
conto o salvo che il consumatore dichiari di aver ricevuto
comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il
conto verra’ chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di base, il
prestatore di servizi di pagamento puo’ chiedere al consumatore di
dichiarare per iscritto se lo stesso e’ gia’ titolare in Italia di un
conto di pagamento che gli consente di utilizzare tutti i servizi
indicati dall’allegato A.
2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di
servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al
piu’ tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche
motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di
reclamo disponibili e della sua facolta’ di inviare un esposto alla
Banca d’Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dall’articolo 128-bis. La comunicazione
delle motivazioni del rifiuto non e’ tuttavia dovuta ove tale
comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126, o
ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle
disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo.
3. L’apertura del conto di base non puo’ essere condizionata
all’acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di
servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo
uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

Art. 126-vicies semel

Caratteristiche del conto di base

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale
onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza
addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Il decreto
individua, per uno o piu’ profili di clientela ai quali il conto di
base e’ destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire
l’uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi
inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati
nell’allegato A, nonche’ le relative eventuali scritturazioni
contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di
credito ne’ sconfinamenti.
2. Il titolare del conto di base puo’ eseguire le operazioni
avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili
presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi,
fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni
aggiuntive o in numero superiore.
3. Il titolare del conto puo’ richiedere, ma il prestatore di
servizi di pagamento non puo’ imporre, l’effettuazione di operazioni
aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del
comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica
l’articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non puo’
prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo’
effettuare, in relazione ai servizi elencati nell’allegato A, in
eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui al comma 1.
4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da
intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti
tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.

Art. 126-vicies bis

Spese applicabili

1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri
fiscali previsti per legge, puo’ essere addebitata al titolare del
conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi
dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali
scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni
aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con
finalita’ di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di
reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di
servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al
conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, tenendo
anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e’ in ogni
caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di
servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori
con esigenze di base.

Art. 126-vicies ter

Recesso

1. Il consumatore puo’ esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell’articolo 126-septies, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo’ recedere dal
contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu’ delle
seguenti condizioni:
a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini
illeciti;
b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non
movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa
del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei
fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
c) l’accesso al conto di base e’ stato ottenuto dal consumatore
sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
d) il consumatore non soggiorna piu’ legalmente nell’Unione
europea;
e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in
Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i
servizi indicati dall’allegato A.
3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento
comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di
almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma
2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano
l’articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione
delle motivazioni del recesso, l’articolo 126 e le disposizioni in
materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo.
4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e’ informato
delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta’ di inviare
un esposto alla Banca d’Italia o di adire i sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis.
5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o
sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di
pagamento puo’ disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la
sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei
fondi.

Art. 126-vicies quater

Conti di base per particolari categorie di consumatori

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Banca d’Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente
svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il
conto di base e’ offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce
altresi’ le condizioni e le modalita’ per l’accesso ai conti di base
gratuiti e le loro caratteristiche.

Art. 126-vicies quinquies

Informazioni sul conto di base

1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e
informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle
disposizioni della Banca d’Italia.

Art. 126-vicies sexies

Educazione finanziaria

1. La Banca d’Italia promuove iniziative dirette a fornire ai
consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi
dell’articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili
sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo,
sulle procedure per accedervi e sulle possibilita’ di ricorso a
procedure alternative di risoluzione delle controversie.
2. La Banca d’Italia puo’ promuovere la redazione di codici di
condotta per l’offerta indipendente di iniziative di educazione
finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire
l’orientamento della clientela e l’assistenza per la gestione
responsabile delle finanze personali.».
2. Al comma 3-bis dell’articolo 128-bis del Titolo VI, Capo III,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola:
«reclamo» e’ sostituita dalla seguente: «esposto» e le parole: «al
reclamante» sono sostituite dalle seguenti: «all’esponente».
3. All’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «126-novies, comma 3»
sono inserite le seguenti: «126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies,
126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies
quinquies»;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «126-septies» sono
inserite le seguenti: «126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies,
126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies
ter, 127, comma 01»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall’articolo 128-bis, nonche’ di inottemperanza alle misure
inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo
128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di
credito al consumo in una pluralita’ di contratti dei quali almeno
uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi
dell’articolo 122, comma 1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto
previsti dall’articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione
agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le
offerte.».
Art. 2
Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative ed entrata in vigore

1. Nel Titolo VI, capo II-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo:

a) l’articolo 126-duodecies si applica decorsi 180 giorni dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE e delle norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, e dell’articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva;

b) l’articolo 126-terdecies si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto;

c) la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla lettera d). Dalla medesima data sono abrogati l’articolo 2, ad eccezione dei commi 15 e 19, e l’articolo 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

d) l’articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto;

e) la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data e’ abrogato l’articolo 12, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. All’articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 15 e’ sostituito dal seguente: «15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, e’ effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d’Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, puo’ stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo.».

3. Dopo l’articolo 27-quater della Tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, e’ aggiunto il seguente: «articolo 28 – Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della convenzione prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conti di base sottoposti alla disciplina della Sezione III, del capo II-ter, del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dandone comunicazione al titolare del conto. Per i due anni successivi alla conversione, e’ fatto divieto al prestatore di servizi di pagamento di modificare le condizioni economiche del conto di base. Ai conti di base preesistenti, non convertiti ai sensi del presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dalla predetta convenzione.

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 15 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE:

apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;

accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici);

prelievo di contante all’interno dell’Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;

emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito;

le seguenti operazioni di pagamento nell’ambito dell’Unione europea:

addebiti diretti;

operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online;

bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online.

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