Certificato medico telematico nel pubblico impiego? Ora è possibile

MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 26 febbraio 2010

Definizione delle modalita’ tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC. (10A03028)

(GU n. 65 del 19-3-2010)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il comma 5-bis, introdotto dall’art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’INPS;

Visto il DPCM 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del citato art. 50, comma 5-bis, concernente le modalita’ tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici del SSN e la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’INPS;

Visto l’art. 8, comma 3 del citato DPCM 26 marzo 2008, il quale prevede che con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, sono stabilite le modalita’ attuative del citato art. 50, comma 5-bis;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano le modalita’ di erogazione delle prestazioni economiche di malattia nonche’ il rilascio e l’utilizzazione del certificato di diagnosi e dell’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia ai fini dell’erogazione delle medesime prestazioni economiche;

Visto il decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1991, che disciplina l’impiego di modulari standardizzati a lettura automatica per la certificazione di malattia ai fini dell’erogazione delle relative prestazioni economiche da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l’art. 5 il quale prevede che le regioni adottino le necessarie misure per la fornitura e l’aggiornamento dei dati anagrafici dei medici di medicina generale ai fini dell’attuazione degli adempimenti a carico dell’INPS;

Visto l’art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita’ tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on-line della certificazione di malattia all’INPS e dell’eventuale inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di lavoro;

Vista la crcolare INPS 13 maggio 1996, n. 99 concernente chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e medici diversi, ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita’ della patologia sofferta;

Visto l’art. 20 dell’accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l’altro, che, dal momento dell’avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e’ tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l’art. 17 dell’accordo collettivo nazionale con i pediatri di libera scelta siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l’altro, che, dal momento dell’avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e’ tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto l’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale con i medici specialisti convenzionati siglato il 27 maggio 2009, il quale prevede, tra l’altro, che, dal momento dell’avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN e’ tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Considerato che, per i medici dipendenti del SSN, l’inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, relativa al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato DPCM 26 marzo 2008 dal momento dell’avvio a regime da parte della regione del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, comporta l’applicazione delle misure introdotte a tal fine a livello regionale, in conformita’ con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale vigente;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, concernente «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», con il quale e’ stato previsto per il settore pubblico la trasmissione, per via telematica, della certificazione di malattia direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’INPS, secondo le modalita’ stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato art. 50, comma 5-bis, e l’inoltro da parte del predetto Istituto, con le medesime modalita’, all’amministrazione interessata;

Visto l’art. 69 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale introduce, al comma 4 del capoverso 55-septies, in relazione all’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni mediche concernente l’assenza dei lavoratori del settore pubblico, ulteriori sanzioni inerenti il licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie, la decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell’amministrazione digitale (di seguito denominato «Codice dell’amministrazione digitale»);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto l’accordo datato 25 gennaio 2010 tra l’Istituto nazionale diprevidenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP), con il quale i predetti Istituti hanno concordato le modalita’ tecniche utili per l’identificazione dei dipendenti pubblici e delle relative Amministrazioni di dipendenza, al fine di consentire all’INPS il puntuale adempimento dell’attivita’ attribuitagli dall’art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Considerato che con il presente decreto sono definite le modalita’ attuative dell’art. 8 del citato DPCM 26 marzo 2008, concernente la trasmissione telematica da parte dei medici curanti all’INPS dei dati del certificato di malattia;

Sentito l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si applicano le definizioni contenute nel DPCM 26 marzo 2008 citato nelle premesse.

Art. 2

Finalita’

1. Con il presente decreto vengono definite le modalita’ per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all’INPS per il tramite del SAC.

Art. 3

Modalita’ di trasmissione telematica Medico – INPS

1. Il certificato di malattia e’ inviato per via telematica direttamente dal medico all’INPS, secondo le modalita’ e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell’attestato di malattia, ai sensi dell’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, secondo le modalita’ e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 4

Modalita’ di trasmissione INPS – Datore di lavoro

1. L’INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalita’ stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato e’ tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalita’ stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.

Art. 5

Piani di diffusione

1. L’applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto e’ definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all’art. 4 del DPCM 26 marzo 2008.

2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati gia’ inviati, nonche’ alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell’attestato di malattia, secondo una delle modalita’ rese disponibili dal SAC in conformita’ a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2010.

Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

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