Decreto fiscale: esenzione ici, lavoro straordinario, rinegoziazione mutui, Alitalia

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

(GU n. 124 del 28-5-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenutala straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni urgentidi carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto dellefamiglie, anche mediante l’adozione di misure volte allaristrutturazione dei mutui bancari, nonche’ di rilancio e sviluppoeconomico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sullaproposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministrodell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Esenzione ICI prima casa

1.A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugliimmobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo.

2. Per unita’ immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo si intende quella considerata tale aisensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivemodificazioni, nonche’ quelle ad esse assimilate dal comune conregolamento vigente alla data di entrata in vigore del presentedecreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 perle quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8,commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L’esenzionesi applica altresi’ nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, edall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, esuccessive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citatodecreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che derivadall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro adecorrere dall’anno 2008, e’ rimborsata ai singoli comuni, in aggiuntaa quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 8 del decretolegislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsionedel Ministero dell’interno l’apposito fondo e’ integrato di un importopari a quanto sopra stabilito a decorrere dall’anno 2008. In sede diConferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali sono stabiliti, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,criteri e modalita’ per la erogazione del rimborso ai comuni che ilMinistro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Relativamentealle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna eSicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsisono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedonoall’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loroterritori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme diattuazione.

5. Al fine di garantire il contributo di cuiall’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,come determinato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre2007, n. 244, il Ministero dell’interno eroga al soggetto di cui almedesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesimefinalita’, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

7.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alladefinizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, infunzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il poteredelle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni dialiquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sonofatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, esuccessive modificazioni, e all’articolo 1, comma 796, lettera b),della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,nonche’, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia’previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organoesecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissatiai sensi dell’articolo 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

Misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro

1.Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periododal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una impostasostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delleaddizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limitedi importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livelloaziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensidel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodosuddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero perprestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nelperiodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro atempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore delpresente provvedimento;

c) in relazione a incrementi diproduttivita’, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementidi competitivita’ e redditivita’ legati all’andamento economicodell’impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono aifini fiscali e della determinazione della situazione economicaequivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente odel suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Restafermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alleprestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando leprestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3.L’imposta sostitutiva e’ applicata dal sostituto d’imposta. Sequest’ultimo non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazione unicadei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importodel reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4.Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, siapplicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materiadi imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivoriferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavorodipendente non superiore, nell’anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorniprima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali procede, con le organizzazionisindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delledisposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche ilMinistro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al fine divalutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delleamministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6.Nell’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, la lettera b) e’ soppressa.

Art. 3.

Rinegoziazione mutui per la prima casa

1.Il Ministero dell’economia e delle finanze e l
‘Associazione bancariaitaliana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,aperta all’adesione delle banche e degli intermediari finanziari aisensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancariae creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,le modalita’ ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddovefosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tassovariabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e laristrutturazione dell’abitazione principale anteriormente alla data dientrata in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazioneassicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo ad un ammontarepari a quello della rata che si ottiene applicando all’importooriginario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla mediaaritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno 2006.L’importo della rata cosi’ calcolato rimane fisso per tutta la duratadel mutuo.

3. La differenza tra l’importo della rata dovutasecondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quellorisultante dall’atto di rinegoziazione e’ addebitata su di un conto difinanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in baseall’IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di unospread dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente allarinegoziazione effettuata, la differenza tra l’importo della ratadovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto equello risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore delmutuatario, tale differenza e’ imputata a credito del mutuatario sulconto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del contoaccessorio risulti interamente rimborsato l’ammortamento del mutuo haluogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5.L’eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data dioriginaria scadenza del mutuo, e’ rimborsato dal cliente sulla base dirate costanti il cui importo e’ uguale all’ammontare della ratarisultante dalla rinegoziazione e l’ammortamento e’ calcolato sullabase dello stesso tasso a cui e’ regolato il conto accessorio purche’piu’ favorevole al cliente.

6. Le garanzie gia’ iscritte afronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere ilrimborso, secondo le modalita’ convenute, del debito che risulti alladata di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediarifinanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano aiclienti interessati, secondo le modalita’ definite nella stessaconvenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto. L’accettazione della propostae’ comunicata dal mutuatario alla banca o all’intermediario finanziarioentro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. Larinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla primarata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Leoperazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tassedi alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari nonapplicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4.

Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

1.La somma erogata ad Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. ai sensidell’articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e’ rimborsatanel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello dellacessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministerodell’economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Lemedesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesseprevisto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n.80, pari all’1 per cento.

3. Le somme di cui al comma 1 e gliinteressi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite checomportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al disotto del livello minimo legale.

4. In caso di liquidazionedell’Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui alpresente articolo e’ rimborsato solo dopo che sono stati soddisfattitutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitalesociale.

5. All’esito della cessione o della perdita delcontrollo effettivo da parte del Ministero dell’economia e dellefinanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturatiutilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 siintendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea cheprovvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pariimporto.

6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applicaanche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia – Lineeaeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturatisono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni casoassoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

7. All’onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2008, si fa fronte:

a)quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006,n. 296;

b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 847, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a 10 milioni di euromediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarieta’sociale.

8. L’importo di 300 milioni di euro viene versato sullacontabilita’ speciale 1201, utilizzata ai sensi dell’articolo 1, comma1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concederel’anticipazione ad Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.. Le eventualisomme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione efino alla concorrenza massima dell’importo ridotto, alle autorizzazionidi spesa di cui al’articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1.Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presentedecreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Lerisorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previstedal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l’anno 2008, 842,3milioni di euro per l’anno 2009, 644,5 milioni di euro per l’anno 2010e 186,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, nonche’ quellederivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, paria 656,1 milioni di euro per l’anno 2008, 749,1 milioni di euro perl’anno 2009, 213,1 milioni di euro per l’anno 2010, 124,5 milioni dieuro per l’anno 2011, 131,5 milioni di euro per l’anno 2012, 79,5milioni di euro per l’anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorreredall’anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali dipolitica economica», di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.

3. Fermo restando quanto previstodall’articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, condecreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta delMinistro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentaricompetenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nelrispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica,possono essere rimodulate tra i programmi le d
otazioni finanziarie diciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di naturaobbligatoria, per le spese in annualita’ e a pagamento differito. Levariazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sonoconsentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorsestanziate per le finalita’ previste dalla legge nell’ambito delprogramma interessato dalla riduzione. Resta precluso l’utilizzo deglistanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4.Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanzee’ istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro perl’anno 2008, 100 milioni di euro per l’anno 2009 e 60 milioni di europer l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziariedei programmi di spesa. L’utilizzo del fondo e’ disposto, con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrocompetente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5.Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimentiattuativi.

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato perl’anno 2008, nell’ambito della missione «Infrastrutture pubbliche elogistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazionedell’articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,affluisce al fondo di cui al comma 2 per l’intero importo di 1.363,5milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611milioni di euro e’ versata nell’anno 2008 su apposita contabilita’speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Statonell’anno 2009 per 438 milioni di euro e nell’anno 2010 per 173 milionidi euro.

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2,nonche’ dal comma 4 del presente articolo pari, per l’anno 2008, a2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai finidella compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5milioni di euro per l’anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro perl’anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, siprovvede:

a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l’anno 2008, a1.763,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro perl’anno 2010, a 311 milioni di euro per l’anno 2011, a 318 milioni dieuro per l’anno 2012, a 266 milioni di euro per l’anno 2013 e a 262milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, mediante utilizzo delledisponibilita’ del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi deicommi 6 e 8;

b) quanto a 37 milioni di euro per l’anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 2, comma 6;

c)quanto a 438 milioni di euro per l’anno 2009 e 173 milioni di euro perl’anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dalcomma 6;

d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall’anno2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamentidi parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa comedeterminate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e)quanto a 170 milioni di euro per l’anno 2008 e a 452,4 milioni di euro,a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi diriserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008,allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

=====================================================================
| 2008 | 2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle finanze | 6.158.000| 17.418.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e della previdenza | |
sociale | -| 29.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia | 20.490.000| 36.146.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione | 19.250.000| -
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno | 33.000.000| 64.093.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche agricole, | |
alimentari e forestali | 171.000| -
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le attivita' culturali| 4.989.000| 11.809.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute | 20.670.000|151.682.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti | 800.000| 3.120.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e della ricerca | 4.372.000| 2.958.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della solidarieta' sociale | 60.100.000|165.145.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |170.000.000|452.400.000

8.Affluiscono, altresi’, al fondo di cui al comma 2 le risorsefinanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto aifini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

=====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle | | |
finanze |65.000.000|128.100.000|198.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero affari esteri |2.300.000 |3.000.000 |-
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche | | |
agricole, alimentari e forestali |- |- |200.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le | | |
attivita' culturali |7.700.000 |41.000.000 |41.800.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |75.000.000|172.100.000|240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

b) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1)al comma 57, le parole da: «che per l’anno 2008» fino alla fine, sonosostituite dalle seguenti: «che per l’anno 2008 e’ integrato di 35milioni di euro.»;

2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole:

«5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:

«500.000 euro per l’anno 2008»;

4)al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sonosostituite dalle seguenti: « 8,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;

5)al comma 247, le paro
le da: «35 milioni» fino alla fine, sonosostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l’anno 2008.»;

6)al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sonosostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l’anno 2008.»;

7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l’anno 2008.»;

8)al comma 401, le parole: «All’onere derivante dai commi da 396 a 400,pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All’onerederivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000a decorrere dal 2008,»;

9) al comma 409, le parole: «A decorreredall’esercizio finanziario 2008 e’ autorizzata la spesa di 3 milioni dieuro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’esercizio finanziario 2008e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

10) al comma410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall’anno» sonosostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l’anno»;

11) il comma 437 e’ sostituito dal seguente: «437.

L’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali e’ ridottadi 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 e’ sostituito dal seguente: «519.

L’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e’ ridotta di 25 milioni per l’anno 2008 e di 30 milioniper l’anno 2009. Per l’anno 2010 le risorse del Fondo per l’occupazionedi cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

13) il comma 535 e’ sostituito dal seguente: «535.

L’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre2003, n. 350, e’ ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni2008, 2009 e 2010.»;

14) il secondo periodo del comma 1152 dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito dal seguente:

«L’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e’ ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008e 2009.»;

15) il secondo periodo del comma 584 e’ soppresso.

10.Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 6-ter, comma 1, leparole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno2008» e al comma 2 il primo periodo e’ sostituito dai seguenti:«L’onere derivante dal comma 1 e’ valutato in 24,8 milioni di euro perl’anno 2008.

L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata allalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ ridotta di 48,8 milioni di euro perl’anno 2008.»;

b) all’articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) e’ soppressa;

c)all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207,le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30giugno 2008».

11. All’articolo 1, comma 1267, della legge 27dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascunodegli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50milioni di euro per l’anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l’anno 2008».

12.Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con larideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 1allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesautilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizionilegislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventualiprovvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presentearticolo, restano privi di effetti.

13. Il Ministrodell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ilpresente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 27 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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