DECRETO-LEGGE 28 Maggio 2004 , n. 136
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita’ di taluni settori della pubblica amministrazione.
(GU n. 124 del 28-5-2004 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalita’;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per i beni e le attivita’ culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Validita’ di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 – tra l’INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di eta’ al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.
Art. 2.
Misure relative alla Croce Rossa ed alla Societa’ Dante Alighieri
1. Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell’Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell’8 settembre 2003; la dotazione organica dell’ente rimane provvisoriamente determinata dall’ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.
2. In considerazione dell’alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Societa’ Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorieta’, anche in ambito internazionale, per la predetta Societa’ non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle proprie attivita’ statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3.
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.
Art. 4.
Personale di prestito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, puo’ continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione e’ posto a carico del bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Art. 5.
Normative tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche’ alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
Art. 6.
Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. All’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l’intesa con la regione interessata, il Ministro puo’ chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.».
Art. 7.
Disposizioni in materia di attivita’ sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessita’ di confermare che il CONI e’ unico organismo certificatore della effettiva attivita’ sportiva svolta dalle societa’ e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa’ ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicita’ dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle societa’ e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Art. 8.
Disposizioni relative al Ministero della difesa
1. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «n
on superiori a undici».
2. Al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio dell’invarianza della spesa, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell’incarico di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all’articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e’ conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l’invarianza della spesa.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 28 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Urbani, Ministro per i beni e le attivita’ culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli