DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

(GU n. 87 del 14-4-2003- Suppl. Ordinario n. 61)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 (1)
Finalità e definizioni

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazioneorganica alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre1993, così come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette aregolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nelpieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, iprofili di disciplina del rapporto di lavoro connessi allaorganizzazione dell’orario di lavoro.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a)´orario di lavoro’: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia allavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della suaattività o delle sue funzioni;

b) ´periodo di riposo’: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

c)´lavoro straordinario’: è il lavoro prestato oltre l’orario normale dilavoro così come definito all’articolo 3 del presente decreto;

d)´periodo notturno’: periodo di almeno sette ore consecutivecomprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

e) ´lavoratore notturno’:

1.qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno treore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2.qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno unaparte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratticollettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è consideratolavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno treore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno; ilsuddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempoparziale;

f) ´lavoro a turni’: qualsiasi metodo diorganizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale deilavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro,secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puòessere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessitàper i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periododeterminato di giorni o di settimane;

g) ´lavoratore a turni’: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;

h)´lavoratore mobile’: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro delpersonale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizidi trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto diterzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fissonon ferroviario;

i) ´lavoro offshore’: l’attività svoltaprevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti diperforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legataalla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorseminerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersionecollegate a tali attività, effettuate sia a partire da unainstallazione offshore che da una nave;

j) ´riposo adeguato’: ilfatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cuidurata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi econtinui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica odi altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causinolesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la lorosalute, a breve o a lungo termine;

k) ´contratti collettivi dilavoro’: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali deilavoratori comparativamente più rappresentative.

(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 2 (1)
Campo di applicazione

1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti isettori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni dellavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, delpersonale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cuialla direttiva 2002/15/Ce.

2. Nei riguardi [delle forze armate e di polizia,]dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del corponazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutturegiudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalitàistituzionali alle attività degli organi con compiti in materia diordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle areearcheologiche dello stato le disposizioni contenute nel presentedecreto non trovano applicazione unicamente in presenza di particolariesigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse aiservizi di [ordine e sicurezza pubblica, di difesa e]protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal corponazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto delministro competente, di concerto con i ministri del lavoro e dellepolitiche sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per lafunzione pubblica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presentedecreto non si applicano al personale della scuola di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, alpersonale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agliaddetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazionealle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti aiservizi di vigilanza privata.

4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e da ultimo dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Titolo II
Principi in materia di organizzazione dell’orario di lavoro

Art. 3
Orario normale di lavoro

1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

2.I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai finicontrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla duratamedia delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

Art. 4
Durata massima dell’orario di lavoro

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.

2.La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare,per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavorostraordinario.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2,la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata conriferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

4. Icontratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limitedi cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte diragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro,specificate negli stessi contratti collettivi.

5. In caso disuperamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazionidi lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più didieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trentagiorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenticommi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro – Settore ispezionedel lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoropossono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo dicomunicazione. (1)

(1) Comma così modificato dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

Art. 5
Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.

2.Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettividi lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delleprestazioni di lavoro straordinario.

3. In difetto didisciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario èammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore perun periodo che non superi le 250 ore annuali.

4. Salvo diversadisposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni dilavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casidi eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità difronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

b)casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione diprestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolograve e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

c)eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate allaattività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli osimili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agliuffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali inaziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato aparte e compensato con le maggiorazioni retributive previste daicontratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ognicaso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioniretributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Art. 6
Criteri di computo

1.I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sonopresi in considerazione ai fini del computo della media di cuiall’articolo 4.

2. Nel caso di lavoro straordinario, se ilriposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto inalternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui alcomma 5 dell’articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non sicomputano ai fini della media di cui all’articolo 4.

Titolo III
Pause, riposi e ferie

Art. 7 (1)
Riposo giornaliero

1.Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratoreha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposogiornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve leattività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante lagiornata, o da regimi di reperibilità.

(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 8
Pause

1.Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore illavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalitàe la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, aifini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventualeconsumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono eripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, indifetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo aqualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa unapausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogniperiodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti ela cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche delprocesso lavorativo.

3. Salvo diverse disposizioni dei contratticollettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai finidel superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’articolo 5 rd10/9/1923, n. 1955 e successivi atti applicativi e dell’articolo 4 delrd 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.

Art. 9 (1)
Riposi settimanali

1.Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo dialmeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, dacumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7. Ilsuddetto periodo di riposo consecutivo e’ calcolato come media in unperiodo non superiore a quattordici giorni.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

a)attivita’ di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno osquadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno odi una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposogiornaliero o settimanale;

b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c)per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: leattività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; leattività connesse con gli orari del trasporto ferroviario cheassicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

d)i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nelrispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 4.

3.Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diversodalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personaleinteressato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolareovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a)operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni acombustione o a energia elettrica per l’esercizio di processicaratterizzati dalla continuità della combustione e operazionicollegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energiaelettrica e operazioni collegate;

b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

c)industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenzariguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del lorodeterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie chetrattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo dilavorazione si svolge in non più di tre mesi all’anno, ovvero quandonella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune dellesuddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore atre mesi;

d) i servizi e attività il cui funzionamentodomenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi interessirilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

e) attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

f) attività di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4.Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizionedel riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché lederoghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5. Condecreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concertocon il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge ipubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazioni sindacalinazionali di categoria comparativamente più rappresentative nonché leorganizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate leattività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano giàricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successivemodifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezioni dicui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per lafunzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvedeall’aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel casodi cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle letterea), b), e c) l’integrazione avrà senz’altro luogo decorsi 30 giorni daldeposito dell’accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti,per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sonoadottati dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con ilministro del lavoro e delle politiche sociali.

(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 10
Ferie annuali

1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, ilprestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferieretribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvoquanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specificadisciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, vagoduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta dellavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti duesettimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. (1)

2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può esseresostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il casodi risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orarioespresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratticollettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

Titolo IV
Lavoro notturno

Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno

1. L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

2.I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori chepossono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È inogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di unanno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoronotturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiorea tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con lastessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;

c)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggettodisabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successivemodificazioni.

Art. 12
Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

1.L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo icriteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dallaconsultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite,aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivoapplicato dall’impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuatacon le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definiteper il tramite dell’associazione cui l’azienda aderisca o conferiscamandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo disette giorni.

2. Il datore di lavoro, anche per il tramitedell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa periscritto i servizi ispettivi della direzione provinciale del lavorocompetente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione dilavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolariturni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui alcomma 1.

Art. 13
Durata del lavoro notturno

1.L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto orein media nelle 24 ore, salva l’individuazione da parte dei contratticollettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sulquale calcolare come media il suddetto limite.

2. È affidataalla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzionidell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari neiconfronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizionidella contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici eriduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse atitolo specifico.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con decreto del ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzionepubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, previaconsultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoriacomparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionalidei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni checomportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali,il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Ilpredetto decreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendentipubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concertocon il ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ilperiodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazioneper il computo della media quando coincida con il periodo diriferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

5.Con riferimento al settore della panificazione non industriale la mediadi cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimanalavorativa.

Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1.La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deveavvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite dellecompetenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’articolo 11 o peril tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni,volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno acui sono adibiti i lavoratori stessi. (1)

2. Duranteil lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativaalle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 12, un livello diservizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato edequivalente a quello previsto per il turno diurno.

3. Il datoredi lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cuiall’articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti deldecreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratorinotturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischiparticolari di cui all’elenco definito dall’articolo 13, comma 3,appropriate misure di protezione personale e collettiva.

4. Icontratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifichemisure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturnodi particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate conriferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno1990, n. 162.

(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno

1.Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneitàalla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente odalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato allavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti edisponibili.

2. La contrattazione collettiva definisce lemodalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedentee individua le soluzioni nel caso in cui l’assegnazione prevista dalcomma citato non risulti applicabile.

Titolo V
Disposizioni finali e deroghe

Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell’orario

1.Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratticollettivi, sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplinadella durata settimanale dell’orario di cui all’art. 3

a) le fattispecie previste dall’art. 4 del rd n. 692/1923 e successive modifiche;

b)le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche, allecondizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 delrd n. 1955/1923;

c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte e installazione in mare;

d)le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di sempliceattesa o custodia elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, allecondizioni ivi previste;

e) i commessi viaggiatori o piazzisti;

f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;

g) gli operai agricoli a tempo determinato;

h)i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti daaziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonchéquelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti serviziradiotelevisivi;

i) il personale poligrafico (operai eimpiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizionedi quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamentodegli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonchéalle attività produttive delle agenzie di stampa;

j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;

k) i lavori di cui all’art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e all’art. 2 della legge 13/7/1966, n. 559;

l)le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, perassicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:

-personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settoridelle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e aeroportuali,nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblicidi trasporto e da imprese esercenti servizi di telecomunicazione;

-personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energiaelettrica, gas, calore e acqua;

– personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;

-personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente aicasi in cui il servizio stesso sia richiesto dall’autorità giudiziaria,sanitaria o di pubblica sicurezza;

m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;

n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.

2.Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n) del comma1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi contenuti nelpresente decreto legislativo mediante decreto del ministero del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzionepubblica per quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsisentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormenterappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori dilavoro. Il predetto decreto, per le materie di esclusivo interesse deidipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione pubblica,di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 17 (1)
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale

1.Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono esserederogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionalecon le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative.Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni neicontratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite neicontratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con leorganizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sulpiano nazionale.

2. In mancanza di disciplina collettiva, ilministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblicidipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali dicategoria comparativamente più rappresentative o delle associazioninazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratticollettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesseparti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limitedei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:

a) alle attivitàcaratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo diresidenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalladistanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;

b) alle attivitàdi guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità diassicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare,quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;

c)alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare lacontinuità del servizio o della produzione, in particolare, quando sitratta:

1) di servizi relativi all’accettazione, altrattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi,comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e dacarceri;

2) del personale portuale o aeroportuale;

3) diservizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzionecinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi diambulanza, antincendio o di protezione civile;

4) di servizi diproduzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua edell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degliimpianti di incenerimento;

5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;

6) di attività di ricerca e sviluppo;

7) dell’agricoltura;

8)di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri in ambitourbano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo, deldpr 26 ottobre 1972, n. 633.

d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:

1) nell’agricoltura;

2) nel turismo;

3) nei servizi postali.

e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:

1) per le attività discontinue;

2) per il servizio prestato a bordo dei treni;

3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario.

f)a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionalie imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei qualisarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;

g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.

3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all’articolo 7:

a)per l’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratorecambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di unasquadra e l’inizio di quello della squadra successiva di periodi diriposo giornaliero;

b) per le attività caratterizzate da periododi lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del personaleaddetto alle attività di pulizie.

4. Le deroghe previste neicommi che precedono possono essere ammesse soltanto a condizione che aiprestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposocompensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di taliperiodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivioggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata unaprotezione appropriata.

5. Nel rispetto dei principi generalidella protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, ledisposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presentedecreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui duratadell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attivitàesercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinatadai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;

b) di manodopera familiare;

c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;

d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.

6.Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza edella salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8,9 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano al personalemobile. Per il personale mobile dipendente da aziendeautoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni dicui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n.138.

7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie diesclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministroper la funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro edelle politiche sociali.

(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.

2.Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali dicategoria, la durata dell’orario di lavoro a bordo delle navi da pescaè stabilita in 48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate su unperiodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell’orario dilavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono cosìstabiliti:

a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:

1. 14 ore in un periodo di 24 ore;

2. 72 ore per un periodo di sette giorni;

ovvero:

b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:

1. 10 ore in un periodo di 24 ore;

2. 77 ore per un periodo di sette giorni.

3.Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodidistinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l’intervallo trai due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

Art. 18-bis (1)
Sanzioni

1.La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alleore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimentodi un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattromesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione siapplica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cuialle lettere a), b) c), dell’articolo 11, comma 2, sono adibite allavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta ecomunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previstoinizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizionidi cui all’articolo 14, comma 1, è punita con l’arresto da tre a seimesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. (2)In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e’ da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e’ da 1.000 a 5.000 euro e non e’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e’ da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e’ da 800 a 4.500 euro e non e’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»; b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e’ da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu’ di dieci lavoratori ovvero si e’ verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e’ da 900 a 1.500 euro e non e’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»..

4. La violazione delledisposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, e’ punita con lasanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ognisingolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.

[5.La violazione della disposizione prevista dall’articolo 4, comma 5, èpunita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.]

6.La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5,e’ soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se laviolazione si riferisce a piu’ di cinque lavoratori ovvero si e’verificata nel corso dell’anno solare per piu’ di cinquanta giornatelavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e’ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. Laviolazione delle disposizioni previste dall’articolo 13, commi 1 e 3, èsoggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ognigiorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limitiprevisti.

(1) Articolo aggiunto dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e così modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

(1) Articolo aggiunto dal Legge 04.11.2010 n° 183 collegato al lavoro

Art. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni

1.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ilministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al ministroper la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti,convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni deilavoratori comparativamente più rappresentative al fine di verificarelo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazionecollettiva.

2. Dalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative eregolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativomedesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate [e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio] (1).

3.Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto adattività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità delservizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16e 17, restano in vigore le relative disposizioni contenute nel rdl 19ottobre 1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quantocompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.

(1) Parole soppresse dal D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213

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