DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007 , n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Pubblicato nella gazzetta ufficiale n° 302 del 31/12/2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalita’ delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E’ prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell’esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell’ambito del programma “Missioni militari di pace”. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilita’ nell’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma “Missioni militari di pace”, sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, e’ autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.
Art. 2.
Proroga di termini in materia di difesa
1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: “al 2007″ sono sostituite dalle seguenti: ” al 2008″.
2. All’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: “Sino all’anno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “Sino all’anno 2012”.
3. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, le parole: “fino all’anno 2009” sono sostituite dalle seguenti:
“fino all’anno 2012”.
4. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 13 dello stesso decreto.
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e’ prorogato al 30 giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformita’ previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 4.
Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico
1. All’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “entro il 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2008”.
Art. 5.
Proroga termini in materia di beni e attivita’ culturali
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
2. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e’ prorogato al 30 aprile 2008.
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell’intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su “Previdenza, lavoro e competitivita’ per l’equita’ e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e’ prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilita’ di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.
2. Il termine per l’adozione dei progetti di unificazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e’ fissato al 31 dicembre 2008.
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa’ cooperative
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e’ prorogato al 30 giugno 2008.
2. All’articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “entro il 30 settembre 2007” son
o sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2008”.
3. Il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, di cui all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivita’ fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivita’ del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa’ cooperative, in presenza di una pluralita’ di contratti collettivi della medesima categoria, le societa’ cooperative che svolgono attivita’ ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale nella categoria.
Sezione IV
Salute
Art. 8.
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all’art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
“e-bis) la modalita’ con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche’ delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario programmato.”.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia’ sottoscritti per l’anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “Con cadenza triennale a far data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societa’ scientifiche e le associazioni di categoria interessate.”.
Art. 9.
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facolta’ esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l’invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorita’ dell’Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all’Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e’ offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
Art. 10.
Prosecuzione dell’attivita’ della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita’ di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e’ autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All’onere derivante dall’attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Art. 11.
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l’Autorita’ nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare”, ha sede in Foggia ed e’ posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’amministrazione dell’Agenzia.
Sezione V
Universita’
Art. 12.
Disposizioni in materia di universita’
1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia’ prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle universita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
3. Per l’anno 2008, continua ad applicarsi l’articolo 2, terzo com
ma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all’articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all’articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta’ degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita’ per la relativa qualifica.
Sezione VI
Giustizia
Art. 14.
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari
1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.
Art. 16.
Attivita’ di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All’articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
“Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e’ sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell’articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.