Decreto Ministero Attività Produttive 03.06.2004, G.U. 10.06.2004

DECRETO 3 Giugno 2004

Aggiornamento annuale, previsto dal comma 6 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il riconoscimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

(Gazzetta Ufficiale 10-06-2004, n. 134, Serie Generale)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l’art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall’art. 21, comma 5 della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2004;
Visto il proprio decreto 22 luglio 2003, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2003;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 22 luglio 2003, applicando la maggiorazione del 2,0% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2004, gli importi indicati nel comma 2 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, sono aggiornati nelle misure seguenti:

seicentosessantatre euro e cinquanta centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
trentotto euro e settantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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