Art. 1.
Proroga di termini tributari, nonche’ in materia economico-finanziaria
1. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero apartire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essererimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell’articolo 13-bis deldecreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, fino al30 aprile 2010.
2. Per le operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazioneperfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l’imposta di cuiall’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, esuccessive modificazioni, si applica, secondo quanto stabilito dalcomma 2 del medesimo articolo 13-bis:
a)con un’aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni dirimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
b)con un’aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni dirimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30aprile 2010.
3. All’articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, esuccessive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, itermini di cui all’articolo 43, primo e secondo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni, e all’articolo 57, primo e secondo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per leviolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agliinvestimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, itermini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472, sono raddoppiati.».
4. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e deimercati, in deroga all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, deldecreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per glianni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devonoessere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e’ fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All’articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2010».
6. All’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio2011 previa sperimentazione, a partire dall’anno 2010, con modalitàstabilite di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Istitutonazionale della previdenza sociale».
7. Il termine di novanta giorni previsto nei casi di omessapresentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi didichiarazione integrativa relative all’anno 2008 e’ prorogato al 30aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendonosanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamentealle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’esteroivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le misure ridottedelle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novantagiorni.
8. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favoredegli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogateanche per i periodi di imposta 2009 e 2010.
9. La durata dell’incarico prevista dall’articolo 27 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componentidelle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigoredel presente decreto, e’ prorogata di ulteriori due anni, decorrentidalla data di scadenza dell’incarico.
10. Con provvedimenti da adottare ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ disposta, neiconfronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei comuniindividuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 deldecreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degliadempimenti e dei versamenti tributari, nonche’ dei contributiprevidenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, per l’anno 2009, pari a 100milioni di euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delleentrate derivanti dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dallacontabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, il predetto importo e’ versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
12. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30settembre 2008» e le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalleseguenti: «30 settembre 2011».
13. All’articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies,del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30settembre 2010», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalleseguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sonosostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011».
14. Al comma 14 dell’articolo 19 del decreto legislativo 17settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino alla data di entrata in vigoredei provvedimenti di cui all’articolo 18-bis del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31dicembre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 delmedesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre2010, la riserva di attività di cui all’articolo 18 del decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58,».
15. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel contodei residui nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» e delprogramma «Fondi da assegnare», unità previsionali di base 25.1.3.«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’annofinanziario 2009, non impegnate al termine dell’esercizio stesso, sonoconservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a ripartireper l’anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delleamministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residuidel predetto Fondo.
16. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l’anno 2009» sono sostituite dalleseguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido edesigibile,» e’ inserita la seguente: «anche».
17. Il secondo periodo del comma 120 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296, e’ sostituito dal seguente: «Per il periodod’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009l’opzione per il regime speciale e’ esercitata entro il 30 aprile 2010e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel casoin cui i requisiti di cui al comma 119 del medesimo articolo sianoposseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni aregioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche’alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento direvisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessionidi beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, darealizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di taliconcessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioniai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,che e’ conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà distabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, dellavalorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degliinvestimenti, nonche’ in funzione del superamento del diritto diinsistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, delcodice della navigazione, che e’ soppresso dalla data di entrata invigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni inessere alla data di entrata in vigore del presente decreto e inscadenza entro il 31 dicembre 2012 e’ prorogato fino a tale data.
19. All’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2008» sonosostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2010» e le parole: «31 dicembre2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensidell’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto deiresidui per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
21. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, leparole: «Con specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituitedalle seguenti: «Con uno o più decreti legislativi, adottati».
22. Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per latutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dicui all’articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, sono conservate in bilancio per essere utilizzatenell’anno 2010.
23. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldidi finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediantecorrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l’anno 2010e 14 milioni di euro per l’anno 2011, del fondo di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimentodella pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell’ambitodelle NATO’S Strategic Communications in Afghanistan, e’ autorizzatafino al 31 dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la Presidenzadel Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione el’editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo RaiInternational, a valere sulle risorse finanziarie del bilancio dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in camporadiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di SanMarino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31dicembre 2010, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad assicurare,nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza delConsiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei serviziprevisti dalla apposita convenzione con la RAI-RadiotelevisioneItaliana S.p.A.
3. E’ autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno deglianni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione tra il Ministerodello sviluppo economico e il centro di produzione ai sensidell’articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224. Alrelativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi diriserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010,allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alMinistero dello sviluppo economico. Il Ministro dell’economia e dellefinanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell’Ente irriguo Umbro-toscano cessaentro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successivemodificazioni, al fine di consentire al commissario ad acta, nominatocon decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuitàamministrativa del servizio pubblico, nonche’ la gestione e ladefinizione dei rapporti giuridici pendenti sino all’effettivotrasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato conprovvedimento delle regioni interessate, assicurando adeguatarappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Al terminedella procedura liquidatoria, il Commissario e’ tenuto a presentare ilrendiconto della gestione accompagnato dalla relazione sull’attivitàsvolta.
5. All’articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, leparole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio2010».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all’articolo 3, comma 3-bis,del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e’ prorogato al 31dicembre 2010.
7. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 6, pari a204.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter,del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successivemodificazioni.
8. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2010».
Art. 3
Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno
1. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,le parole: «fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:«fino al 31 dicembre 2010».
2. All’articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo2009, n. 26, dopo le parole: «nell’anno 2009» sono inserite leseguenti: «e 2010».
3. All’articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalleseguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011».
4. All’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dal
la legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2010».
5. E’ prorogato sino al completamento degli interventi e comunquesino al 31 dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009dall’articolo 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.17, per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibilidalle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, per l’istituzione degliuffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali,intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, diFermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati dicompletare gli interventi relativi all’istituzione degli ufficiperiferici dello Stato nelle stesse province.
6. All’articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalleseguenti: «31 dicembre 2010».
7. Al comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 28dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle promozioni daconferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010» sonosostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da conferirecon decorrenza successiva al 31 dicembre 2012».
8. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, dellalegge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta deirimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno2008 e’ differito al trentesimo giorno successivo alla data di entratain vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborsorelative all’anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata inapplicazione del presente comma sono corrisposte in un’unica soluzioneentro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto terminee l’erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previstedall’articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, esuccessive modificazioni.
Art. 4
Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. All’articolo 35, comma 1, decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, le parole: «quindici» sono sostituitedalle seguenti «venti».
2. All’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, leparole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;
b)all’articolo 35, comma 2, le parole: «fino all’anno 2009» e «dal 2010»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino all’anno 2011»e «dal 2012»;
c) all’articolo 26, comma 1, le parole: «al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011».
4. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 6-bisdel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e’ prorogato al 31gennaio 2010. Le immissioni in servizio permanente ivi previste sonoeffettuate, nell’anno 2010, nel limite del contingente di personale dicui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esuccessive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivoriassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
5. L’applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, deldecreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e’ differita al 31 dicembre2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre2009. Conseguentemente, nel citato periodo i tenenti colonnelli delruolo normale dell’Arma dei carabinieri da valutare per l’avanzamentoal grado superiore sono inclusi in un’unica aliquota di valutazione.Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnellodel ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, ladeterminazione dell’aliquota, il numero delle promozioni e laprevisione relativa agli obblighi di comando sono annualmentedeterminati con il decreto di cui all’articolo 31, comma 14, deldecreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo comunque un numero dipromozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almenotredici anni di anzianità nel grado, nonche’, per gli anni 2010 e 2011,un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutatidue e tre volte l’anno precedente e giudicati idonei e non iscritti inquadro.
6. Dall’applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempoindeterminato di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e’ prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2010».
2. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, esuccessive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituitedalle seguenti: «1° gennaio 2011».
3. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010».
4. All’articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a),del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui alprimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre2010».
6. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b)e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aggiornamento dellamisura dei diritti decade qualora i concessionari non presentinocompleta istanza di stipula del contratto di programma entro ilmedesimo termine del 31 dicembre 2010.».
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2010»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusionedella regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regimedi esclusiva, nonche’ dei servizi di trasporto ferroviar
io sottoposti aregime di obbligo di servizio pubblico,».
Art. 6
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio 2010» sono sostituitedalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo lemodalità di cui all’articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27dicembre 2006, n. 296, previsto dall’articolo 1, comma 8, secondoperiodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e’ prorogato al 31dicembre 2010.
3. All’articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, esuccessive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituitedalle seguenti: «31 dicembre 2011».
4. All’articolo 54, comma 3-bis, del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, le parole: «dal 1°gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2012».
5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, primo periodo,del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successivemodificazioni, e’ prorogata fino al 31 dicembre 2010.
6. La disposizione di cui all’articolo 64 della legge 23 luglio2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5, e’prorogata fino al 31 dicembre 2010.
7. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ prorogato al 31dicembre 2010.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7 e’autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a favoredell’Istituto superiore di sanità, per l’anno 2010.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-terdella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, comedeterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.
Art. 7
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, deldecreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e’ prorogato fino al completamentodelle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzianazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca(ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2010».
3. All’articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituitedalle seguenti: «31 dicembre 2010».
4. Il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale(CNAM) di cui all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e’prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigoredel presente decreto fino al 30 settembre 2010.
5. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizidi assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituitipresso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell’articolo117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successivemodificazioni, e di consentire il completamento della relativa attivitàistruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e leattività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimiservizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, sescaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30giugno 2010.
Art. 8
Proroga di termini in materia ambientale
1. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo e’ differitoal 28 febbraio 2010.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31dicembre 2010».
3. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sonosostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010».
4. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,n. 161, la parola: «tre» e’ sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 9
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del fondo di garanzia dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23dicembre 1996, n. 662, può essere prorogata, per motivi di pubblicointeresse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del cinqueper cento delle relative commissioni.
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005,n. 151, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2010».
3. All’articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioniprivate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comeda ultimo modificato dall’articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopoil termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355» sono sostituitedalle seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termineprevisto dal comma 2 dell’articolo 355».
4. Allo scopo di consentire ai comuni nel cui territorio ricadono lezone franche urbane individuate dal CIPE con delibera n. 14/2009 dell’8maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 159 dell’11 luglio 2009, sulla base delleistanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bisdell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedereall’erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nelrispetto della decisione della Commissione europea C(2009)8126definitivo del 28 ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarieindividuate con la predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonche’ sullabase delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali, secondomodalità stabilite con il procedimento di cui all’articolo 14 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, limitatamente alla misura di cui allalettera d) del citato comma 341, il termine per lapresentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo 2010;conseguentemente all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341:
1) nell’alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limitidelle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sonosostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorsedel Fondo di cui al comma 340, parametrato a»;
2) le lettere a) e b) sono soppresse;
3) alla lettera c)le parole: «esenzione dall’imposta comunale sugli immobili» sonosostituite dalle
seguenti: «all’imposta comunale sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d)le parole: «esonero dal versamento dei contributi» sono sostituitedalle seguenti: «all’ammontare dei contributi previdenziali dovuti»; alsecondo periodo le parole: «l’esonero» sono sostituite dalle seguenti:«l’ammontare»; all’inizio del terzo periodo le parole: «L’esonero» sonosostituite dalle seguenti: «Il contributo»;
b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo» sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater e’ abrogato.
Art. 10
Istituti di cultura all’estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all’estero dicui all’articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 441, giàrinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 edil 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni,anche in deroga ai limiti di età previsti dall’articolo 168 del decretodel Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.